CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18057/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 045U40H) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati allo stesso contestati in rubrica, denunciando l'erronea valutazione delle risultanze probatorie, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, le pagine da 4 a 8 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica disamina della convergenza ed unicità dell'interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova, anche indiziaria, a carico dell'imputato, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrate le fattispecie di reato contestate allo stesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M