CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Osservato che l'unico motivo, con cui [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la mancata applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. relativamente ai reati di estorsione e furto, da un lato, e di ricettazione, dall'altro, da lui commessi nel luglio 2012, prospetta una violazione di legge che non si riscontra: invero, a fronte delle congrue e lineari considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione in ordine alla mancanza di adeguata prova nel caso concreto dell'unicità del disegno criminoso, che presupponeva la dimostrazione che ab origine il programma criminoso fosse stato strutturato in modo completo, almeno nelle sue linee generali, il ricorrente ha svolto - non consentite - contestazioni di merito; - Considerato, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha sottolineato che, pur essendo state consumate - le violazioni - a pochi giorni di distanza, il reato antecedente, di ricettazione, commesso il 18 luglio 2012, aveva riguardato un ciclomotore già oggetto di furto il 14 luglio 2012, mentre l'altra fattispecie aveva riguardato il furto di un'autovettura commesso il 20 luglio 2012 e poi offerto in restituzione al proprietario con modalità estorsive, e, soprattutto, che essi erano sintomatici dell'abituale dedizione di Neroni alla commissione di delitti contro il patrimonio, come emergeva dal certificato del casellario, sicché tali reati erano il frutto di scelte estemporanee, originate da mera inclinazione alla devianza; - Constatato che, a fronte di tale motivato approdo, il ricorrente ha opposto censure sostanzialmente volte a esaltare, in punto di fatto, indicatori dal giudice dell'esecuzione ritenuti insufficienti, nonché a sollecitare la riconsiderazione dell'ambito considerato, senza però incrinare il ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, rispetto a cui i rilievi difensivi prospettano la, già segnalata, rivalutazione di merito; - Rilevato pertanto che il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della - equa - somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA],ns liereiestensore D E POSITA T A Il Presidente