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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 32306/2022

Testo disponibile della fonte

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 19666 / 20 21 r.g. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Udine, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] UDINE; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso la sentenza n. cron. 207 /20 21 , del la CORTE DI APPELLO di TRIESTE, depositatain data 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/09/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2021n. 19666sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 giugno 2021, n. 207, la Corte di appello di Trieste respinse il reclamo exart. 18 l.fall. promosso da [OSCURATO:PERSONA], già socio, ex amministratore ed exliquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Udine dell’11/15 marzo 2021 che aveva dichiarato il fallimento di quest’ultima su istanza del suo liquidatore giudiziale dott. [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Quella corte ritenne sussistente lo stato insolvenza della menzionata società, che considerò fallibile non avendo la stessa dimostrato la contemporanea esistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 1, comma 2, l.fall..

2. Per la cassazione dell’appena descritta decisione ha proposto ricorso il Vida, formulando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, destinatari della notificazione del ricorso suddetto, non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 5 L.F. per errore di diritto decisivo sul fatto costitutivo dello stato di insolvenza, sul momento della sua eventuale insorgenza e sull’avvenuta compensazione legale dei crediti».

Si assume che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., almeno fino all’anno 2016 (quando il Vida, all’epoca socio e liquidatore di quest’ultima, era stato sostituto da una liquidatrice, di nomina giudiziaria, su istanza dell’altro socio della stessa), non si trovava in stato di insolvenza, né una siffatta condizione era configurabile al momento in cui il nuovo liquidatore giudiziario, subentrato alla prima, aveva redatto il bilancio al 31 gennaio 2021, non sussistendo una reale incapacità della società di far fronte alle obbligazioni assunte;Ric. 2021n. 19666sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 II) «Ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame, nella sentenza qui impugnata, di due fatti decisivi per il giudizio, benché fossero stati entrambi oggetto di discussione tra le parti: i requisiti dimensionali dell’impresa fissati dall’art. 1, comma secondo, lettere A) e C), L.F. allegati e documentati».

Si sostiene che «L’affermazione aprioristica che la mancanza dei bilanci successivi all’anno 2011 (gravanti peraltro sulla liquidatrice giudiziale a partire dall’anno 2016) basti a rendere irrilevante il possesso dei predetti requisiti dimensionali e quindi superfluo l’esame analitico dei vari documenti prodotti dal socio reclamante è un postulato errato e inaccettabile in diritto».

Da tanto si fa discendere che la «Corte Suprema possa e debba porsi nella fattispecie come Giudice del fatto, esaminando criticamente tutti i probanti documenti che la stessa difesa avversaria non ha saputo specificamente contestare e che risultano decisivi per ritenere sussistenti, oltre al pacifico requisito della lettera b), anche i requisiti dimensionali previsti alle lettere a) e c) dell’art. 1, comma secondo, L.F. per l’esenzione dell’impresa commerciale dal fallimento»; III) «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa a litisconsorzio necessario non integro, in violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., non avendo il giudice del reclamo ordinato l’integrazione del contraddittorio con la notifica del reclamo alla società».

Si contesta alla corte distrettuale di avere omesso di rilevare la mancata notificazione del reclamo ex art. 18 l.fall. del Vida alla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, conseguentemente nemmeno ordinandone la notificazione nei suoi confronti exart. 331 cod. proc. civ..

2. Il terzo motivo, da scrutinarsi prioritariamente atteso il carattere pregiudiziale della questione da esso posta, si rivela fondato, con conseguente assorbimento dei primi due.

2.1. Invero, come già ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «l'art. 18 l.fall., nel testo novellato dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e 12 settembre 2007, n. 169, laddove impone la notifica del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento "al curatore e alle altre parti", Ric. 2021n. 19666sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 si giustifica con la diversa configurazione oggi assunta da tale mezzo di impugnazione, costituente non più l'atto introduttivo di un giudizio di primo grado (come l'opposizione regolata dalla citata norma nella sua formulazione "ante" riforma), bensì un gravame introduttivo di un procedimento di secondo grado in cui "le parti" non possono essere altre che quelle che hanno partecipato al giudizio conclusosi con la menzionata sentenza» (cfr. in termini, Cass. n. 6649 del 2013, richiamata in motivazione, dalla più recente Cass. n. 41291 del 2021).

Ne deriva, quindi, che costituisce “parte necessaria” di tale gravame anche l’imprenditore dichiarato fallito, nei cui confronti innegabilmente si svolge, in primo grado, il procedimento exart. 15 l.fall., ricordandosi, peraltro che la recente Cass.n. 41978 del 2021, già ha sancito «l'indubbia qualità di litisconsorte necessario» del fallimento anche nel giudizio di Cassazione contro la decisione assunta dalla corte diappello sul reclamo ex art. 18 l.fall..

2.1.1. Anche in sede di reclamo ex art. 18 l.fall., dunque, il giudizio deve svolgersi nei confronti delle medesime parti che hanno assunto la veste di contraddittori necessari in primo grado (vertendosi in fattispecie di litisconsorzio necessario processuale), con il risultato che, in caso di mancata partecipazione allo stesso di una o di alcune di esse, il giudice deve integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ..

La violazione della richiamata norma da parte del giudice del reclamo comporta, a seguito della conseguente cassazione della sentenza impugnata, la remissione della causa al medesimo giudice di secondo grado, perché provveda all'integrazione del contraddittorio ed alla rinnovazione del giudizio (cfr. Cass. n. 5907 del 2018; Cass. n. 11099 del 2004; Cass. n. 12548 del 2000; Cass. n. 2796 del 1997).

2.2. Poiché nella vicenda all'esame risulta dagli processuali, verificabili direttamente da questa Corte, avuto riguardo alla natura di error in procedendo del vizio così dedotto, che il reclamo promosso dal Vida in proprio (non rivestendo più, egli, all’epoca, la carica di liquidatore e, come tale, rappresentante della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, Ric. 2021n. 19666sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 perché già sostituito da altro liquidatore di nomina giudiziaria.

Da ciò derivava, pertanto, la diversa soggettività giuridica riconducibile alla società rispetto alla persona del Vida) - non venne notificato alla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore giudiziale dott. [OSCURATO:PERSONA], e che neppure il giudice del gravame intese disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima, la sentenza oggi impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà ad ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta fallita, restando conseguentemente assorbito, come si è già anticipato, l'esame dei primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarandone assorbiti i primi due.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, previa integrazione del contradditorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore giudiziale dott. [OSCURATO:PERSONA], e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 19666 / 20 21 r.g. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Udine, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 3. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] UDINE; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso la sentenza n. cron. 207 /20 21 , del la CORTE DI APPELLO di TRIESTE, depositatain data 04/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/09/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Ric. 2021n. 19666sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 giugno 2021, n. 207, la Corte di appello di Trieste respinse il reclamo exart. 18 l.fall. promosso da [OSCURATO:PERSONA], già socio, ex amministratore ed exliquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Udine dell’11/15 marzo 2021 che aveva dichiarato il fallimento di quest’ultima su istanza del suo liquidatore giudiziale dott. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Quella corte ritenne sussistente lo stato insolvenza della menzionata società, che considerò fallibile non avendo la stessa dimostrato la contemporanea esistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 1, comma 2, l.fall.. 2. Per la cassazione dell’appena descritta decisione ha proposto ricorso il Vida, formulando tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, destinatari della notificazione del ricorso suddetto, non hanno svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione o falsa applicazione dell’art. 5 L.F. per errore di diritto decisivo sul fatto costitutivo dello stato di insolvenza, sul momento della sua eventuale insorgenza e sull’avvenuta compensazione legale dei crediti». Si assume che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., almeno fino all’anno 2016 (quando il Vida, all’epoca socio e liquidatore di quest’ultima, era stato sostituto da una liquidatrice, di nomina giudiziaria, su istanza dell’altro socio della stessa), non si trovava in stato di insolvenza, né una siffatta condizione era configurabile al momento in cui il nuovo liquidatore giudiziario, subentrato alla prima, aveva redatto il bilancio al 31 gennaio 2021, non sussistendo una reale incapacità della società di far fronte alle obbligazioni assunte;Ric. 2021n. 19666sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 II) «Ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame, nella sentenza qui impugnata, di due fatti decisivi per il giudizio, benché fossero stati entrambi oggetto di discussione tra le parti: i requisiti dimensionali dell’impresa fissati dall’art. 1, comma secondo, lettere A) e C), L.F. allegati e documentati». Si sostiene che «L’affermazione aprioristica che la mancanza dei bilanci successivi all’anno 2011 (gravanti peraltro sulla liquidatrice giudiziale a partire dall’anno 2016) basti a rendere irrilevante il possesso dei predetti requisiti dimensionali e quindi superfluo l’esame analitico dei vari documenti prodotti dal socio reclamante è un postulato errato e inaccettabile in diritto». Da tanto si fa discendere che la «Corte Suprema possa e debba porsi nella fattispecie come Giudice del fatto, esaminando criticamente tutti i probanti documenti che la stessa difesa avversaria non ha saputo specificamente contestare e che risultano decisivi per ritenere sussistenti, oltre al pacifico requisito della lettera b), anche i requisiti dimensionali previsti alle lettere a) e c) dell’art. 1, comma secondo, L.F. per l’esenzione dell’impresa commerciale dal fallimento»; III) «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa a litisconsorzio necessario non integro, in violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., non avendo il giudice del reclamo ordinato l’integrazione del contraddittorio con la notifica del reclamo alla società». Si contesta alla corte distrettuale di avere omesso di rilevare la mancata notificazione del reclamo ex art. 18 l.fall. del Vida alla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, conseguentemente nemmeno ordinandone la notificazione nei suoi confronti exart. 331 cod. proc. civ.. 2. Il terzo motivo, da scrutinarsi prioritariamente atteso il carattere pregiudiziale della questione da esso posta, si rivela fondato, con conseguente assorbimento dei primi due. 2.1. Invero, come già ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «l'art. 18 l.fall., nel testo novellato dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e 12 settembre 2007, n. 169, laddove impone la notifica del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento "al curatore e alle altre parti", Ric. 2021n. 19666sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 si giustifica con la diversa configurazione oggi assunta da tale mezzo di impugnazione, costituente non più l'atto introduttivo di un giudizio di primo grado (come l'opposizione regolata dalla citata norma nella sua formulazione "ante" riforma), bensì un gravame introduttivo di un procedimento di secondo grado in cui "le parti" non possono essere altre che quelle che hanno partecipato al giudizio conclusosi con la menzionata sentenza» (cfr. in termini, Cass. n. 6649 del 2013, richiamata in motivazione, dalla più recente Cass. n. 41291 del 2021). Ne deriva, quindi, che costituisce “parte necessaria” di tale gravame anche l’imprenditore dichiarato fallito, nei cui confronti innegabilmente si svolge, in primo grado, il procedimento exart. 15 l.fall., ricordandosi, peraltro che la recente Cass.n. 41978 del 2021, già ha sancito «l'indubbia qualità di litisconsorte necessario» del fallimento anche nel giudizio di Cassazione contro la decisione assunta dalla corte diappello sul reclamo ex art. 18 l.fall.. 2.1.1. Anche in sede di reclamo ex art. 18 l.fall., dunque, il giudizio deve svolgersi nei confronti delle medesime parti che hanno assunto la veste di contraddittori necessari in primo grado (vertendosi in fattispecie di litisconsorzio necessario processuale), con il risultato che, in caso di mancata partecipazione allo stesso di una o di alcune di esse, il giudice deve integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.. La violazione della richiamata norma da parte del giudice del reclamo comporta, a seguito della conseguente cassazione della sentenza impugnata, la remissione della causa al medesimo giudice di secondo grado, perché provveda all'integrazione del contraddittorio ed alla rinnovazione del giudizio (cfr. Cass. n. 5907 del 2018; Cass. n. 11099 del 2004; Cass. n. 12548 del 2000; Cass. n. 2796 del 1997). 2.2. Poiché nella vicenda all'esame risulta dagli processuali, verificabili direttamente da questa Corte, avuto riguardo alla natura di error in procedendo del vizio così dedotto, che il reclamo promosso dal Vida in proprio (non rivestendo più, egli, all’epoca, la carica di liquidatore e, come tale, rappresentante della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, Ric. 2021n. 19666sez. 1 - Ad. 2 3 - 09 - 2022 perché già sostituito da altro liquidatore di nomina giudiziaria. Da ciò derivava, pertanto, la diversa soggettività giuridica riconducibile alla società rispetto alla persona del Vida) - non venne notificato alla fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore giudiziale dott. [OSCURATO:PERSONA], e che neppure il giudice del gravame intese disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima, la sentenza oggi impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà ad ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta fallita, restando conseguentemente assorbito, come si è già anticipato, l'esame dei primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarandone assorbiti i primi due. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame, previa integrazione del contradditorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore giudiziale dott. [OSCURATO:PERSONA], e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così
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