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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32269/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il GIP del Tribunale di Treviso il 20.4.2021 ha pronunciato sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., applicando a [OSCURATO:PERSONA] - per i reati di furto e indebito utilizzo di tessere bancomat - la pena concordata fra le parti di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 678 di multa, con pena sospesa.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo nullità della sentenza per carenza di volontà della Salvi, trattandosi di sentenza emessa in assenza della prevenuta e senza che il difensore fosse munito di procura speciale per accedere al rito del patteggiannento.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è fondato.

Risulta dimostrato che il difensore che ha agito in rappresentanza della Salvi in sede di merito, avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, fosse -privo di procura speciale per accedere al rito del c.d. patteggiamento: dal mandato penale sottoscritto in data 1.9.2020 si evince che la ricorrente «nomina proprio difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo del foro di Treviso, anche per la fase di esecuzione che dovesse eventualmente seguire, conferisce ogni più ampio potere di legge, nonché di chiedere la comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.»: in assenza, quindi, di specifico mandato per patteggiare la pena, con la conseguenza che il difensore ha definito il procedimento, in assenza dell'imputata, senza essere munito dei necessari poteri.

È dunque fondato il motivo dedotto ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., attinente all'espressione della volontà dell'imputato, nel caso mancante.

5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per ulteriore corso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Treviso il 20.4.2021 ha pronunciato sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., applicando a [OSCURATO:PERSONA] - per i reati di furto e indebito utilizzo di tessere bancomat - la pena concordata fra le parti di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 678 di multa, con pena sospesa. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo nullità della sentenza per carenza di volontà della Salvi, trattandosi di sentenza emessa in assenza della prevenuta e senza che il difensore fosse munito di procura speciale per accedere al rito del patteggiannento. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il ricorso è fondato. Risulta dimostrato che il difensore che ha agito in rappresentanza della Salvi in sede di merito, avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, fosse -privo di procura speciale per accedere al rito del c.d. patteggiamento: dal mandato penale sottoscritto in data 1.9.2020 si evince che la ricorrente «nomina proprio difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo del foro di Treviso, anche per la fase di esecuzione che dovesse eventualmente seguire, conferisce ogni più ampio potere di legge, nonché di chiedere la comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p.»: in assenza, quindi, di specifico mandato per patteggiare la pena, con la conseguenza che il difensore ha definito il procedimento, in assenza dell'imputata, senza essere munito dei necessari poteri. È dunque fondato il motivo dedotto ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., attinente all'espressione della volontà dell'imputato, nel caso mancante. 5. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per ulteriore corso. Così
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