CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11853/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 24072/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA + 1,difesi come in atti ( controricorrent i ) ; [OSCURATO:PERSONA], difesa come in atti (controricorrente); [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto alla parte controricorrente Ministero della Giustizia + 1, in Euro 1.000,00 (mille) per compensi oltre alle speseprenotate a debito e, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano,in Euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Rom