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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 1975

Cassazione n. 06198/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/11/1975 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, sono manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 336 cod. pen. - così riqualificata l'originaria contestazione di resistenza a pubblico ufficiale - evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto per opporsi al trasferimento presso un altro istituto penitenziario.

In particolare, viene dato atto che il detenuto ha dapprima posto in essere atti autolesionistici (cagionandosi con una lametta tagli alle braccia e all'addome, strofinandosi il volto con peperoncino e ingoiando due batterie) e quindi ha inveito contro gli operanti minacciando di darsi fuoco e di procurarsi ulteriori lesioni proferendo "da qui uscirò solo morto"; condotta che, in modo non illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la volontà dei pubblici ufficiali.

In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui integra la condotta del reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) - e non quindi la mera fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen., come invocato nel ricorso - anche il comportamento con il quale l'agente minacci di privarsi della vita per ritorsione a un atto legittimo, quando la minaccia sia idonea a intralciare la pubblica funzione, atteso che il male prospettato nella forma dell'autolesionismo è ingiusto.

Rilevato che non colgono nel segno neppure i rilievi critici del ricorrente in ordine alla dedotta non configurabilità della fattispecie contestata per avere l'imputato agito prima ancora che gli operanti compissero l'atto di ufficio, dal momento che, comunque, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (così, Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284574 - 01).

Rilevato che anche gli ulteriori motivi - relativi alla mancata valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva e alla dosimetria della pena - risultano inammissibili.

Invero, la sentenza impugnata ha, con motivazione adeguata e dunque insindacabile in questa sede, da un lato confermato, alla luce dei precedenti penali dimostrativi dell'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, la recidiva, reiterata e infraquinquennale, già ritenuta dal Tribunale (per la quale vale il divieto di subvalenza rispetto alle attenuanti generiche, ex art. 69, comma 4, cod. pen.), e, dall'altro lato, evidenziato che la pena inflitta in primo grado (mesi sette di reclusione) risulta equa e adeguata alla gravità dei fatti commessi (anche per il pericolo al quale sono stati esposti gli operanti) e alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/11/1975 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, sono manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 336 cod. pen. - così riqualificata l'originaria contestazione di resistenza a pubblico ufficiale - evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto per opporsi al trasferimento presso un altro istituto penitenziario. In particolare, viene dato atto che il detenuto ha dapprima posto in essere atti autolesionistici (cagionandosi con una lametta tagli alle braccia e all'addome, strofinandosi il volto con peperoncino e ingoiando due batterie) e quindi ha inveito contro gli operanti minacciando di darsi fuoco e di procurarsi ulteriori lesioni proferendo "da qui uscirò solo morto"; condotta che, in modo non illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la volontà dei pubblici ufficiali. In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui integra la condotta del reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) - e non quindi la mera fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen., come invocato nel ricorso - anche il comportamento con il quale l'agente minacci di privarsi della vita per ritorsione a un atto legittimo, quando la minaccia sia idonea a intralciare la pubblica funzione, atteso che il male prospettato nella forma dell'autolesionismo è ingiusto. Rilevato che non colgono nel segno neppure i rilievi critici del ricorrente in ordine alla dedotta non configurabilità della fattispecie contestata per avere l'imputato agito prima ancora che gli operanti compissero l'atto di ufficio, dal momento che, comunque, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'inciso "mentre compie l'atto del suo ufficio" presuppone una contemporaneità tra la resistenza e l'atto che non si esaurisce nell'istante in cui quest'ultimo si perfeziona, ma ricomprende necessariamente anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché direttamente funzionali alla completezza dello stesso (così, Sez. 6, n. 13465 del 23/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284574 - 01). Rilevato che anche gli ulteriori motivi - relativi alla mancata valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva e alla dosimetria della pena - risultano inammissibili. Invero, la sentenza impugnata ha, con motivazione adeguata e dunque insindacabile in questa sede, da un lato confermato, alla luce dei precedenti penali dimostrativi dell'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, la recidiva, reiterata e infraquinquennale, già ritenuta dal Tribunale (per la quale vale il divieto di subvalenza rispetto alle attenuanti generiche, ex art. 69, comma 4, cod. pen.), e, dall'altro lato, evidenziato che la pena inflitta in primo grado (mesi sette di reclusione) risulta equa e adeguata alla gravità dei fatti commessi (anche per il pericolo al quale sono stati esposti gli operanti) e alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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