CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 14808/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 15070-2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 19095 /202 3 della CORTE DI CASSAZIONE , depositata il 5/7/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 6 / 5 /20 24 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., parte ricorrente nel procedimento RG n. 14401/2020, definito con l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Erarioavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 7094/2019, relativa ad avviso di accertamento per rettifica di rendita catastaleemesso nei confronti della succitata S ocietà , evidenzia che, per mero errore materiale, nel dispositivo dell’ordinanza in oggetto, è stata omessa la distrazione delle spese di lite in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata; inprimo luogo, va evidenziato che non risulta in realtà presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un'istanza, ritualmente notificata all’Agenzia delle entrate , volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d'ufficio gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all'art.391 biscod. proc. civ.; il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 380 bis cod. proc. civ. giustifica , quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno appunto la possibilità di depositare memorie (e non anche di proporre controricorso; cfr. Cass. n. 30651 del 25/11/2019); considerato che l’istanza è fondata in quanto, in effetti, per mero errore materiale, l’invocata distrazione non consta essere stata emessa, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto all’esito dell’esame del controricorso relativo al giudizio dianzi indicato e che, per ovviare al fine, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis S.U. n. 16037/2010) può procedersi, siccome in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 23, cod. proc. civ.), anche allo scopo di cui all'art. 391 bis, cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 19095/2023, depositata in data 5/7/2023 , dopo « che liquida» debba aggiungersi « e distra e in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] » , mandando alla Cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione,