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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 dicembre 2021

Cassazione n. 38717/2021

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2019 ORDINANZA sul ricorso n. 18522/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 90 presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - Contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18522/2019 MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., Numero sezionale 4636/2021Numero di raccolta generale 38717/2021 domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Data pubblicazione 06/12/2021 Roma, Via dei Portoghesi, 12, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Milano depositata il 30/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Milano, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dello Stato del Cile, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Milano, ritenendo che l’amministrazione avesse in modo diligente esaminato la situazione dello straniero privo di attività lavorativa regolare e di garanzie finanziarie provenienti da fonte lecita, nella chiarezza della motivazione addotta che aveva consentito all’interessato di difendersi nel merito. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto l’insussistenza, nelle motivazioni svolte a sostegno del proposto ricorso, di ragioni che avrebbero invece sostenuto l’allontanamento volontario del ricorrente e tanto nella rilevata clandestinità dello straniero ed in difetto di interesse del medesimo a rientrare nel paese di origine.

Il decreto di espulsione era stato consegnato in originale senza che fosse pertanto necessaria la dichiarazione di conformità e firmato dal vice prefetto aggiunto, delegato all’uopo con decreto del prefetto di Milano n. 0156420 del 31 agosto 2018.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18522/2019

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell’indicata Numero sezionale 4636/2021Numero di raccolta generale 38717/2021 ordinanza con due motivi.

Data pubblicazione 06/12/2021

3. Con ordinanza interlocutoria n. 18014 del 2021 questa Corte ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso al Prefetto di Milano presso il suo ufficio, rinviando la causa a nuovo ruolo.

L’adempimento è stato curato dal ricorrente ed il giudizio chiamato all’adunanza camerale dell’11 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell’art. 13 d.lgs. n. 286/1998.

L’art. 13 cit. non si limita a fissare una generica indicazione dell’ufficio competente ad emettere il provvedimento, qual è la Prefettura, ma direttamente, e con carattere di univocità e chiarezza, l’organo titolare, avente autonomia funzionale dal Ministero dell’interno, del potere di adottarlo, individuato nel Prefetto, avente, altresì, legittimazione esclusiva a contraddire in giudizio.

Per il principio di buon andamento, cui deve rispondere ex art.97 Cost. l’organizzazione della p.A., è poi prevista in linea generale l’identificazione di una figura cui spetta, in caso di impedimento, assenza o temporanea vacanza del titolare dell’ufficio, la legittimazione a compiere gli atti riservati.

Si tratta, con riferimento all’organizzazione delle Prefetture– [OSCURATO:PERSONA] del Governo, di un funzionario, il Viceprefetto con funzioni vicarie, che ha il compito di coadiuvare il Prefetto nel coordinamento dei settori dell’ufficio e di sostituirlo nei casi previsti dalla legge, esercitando le ulteriori funzioni espressamente conferitegli.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18522/2019 Soltanto il [OSCURATO:PERSONA] può esercitare in via sostitutiva Numero sezionale 4636/2021Numero di raccolta generale 38717/2021 generale, nei casi previsti dalle norme primarie e regolamentari Data pubblicazione 06/12/2021 (d.lgs. 139/2000; dm 18 novembre 2002; Circolare Ministero interno 9 gennaio 2013; d.lgs. 29/2004; d.P.R. 180/2006), il potere attribuito al titolare dell’Ufficio.

L’incidenza del decreto di espulsione dello straniero sui diritti primari fa sì che esso per avere efficacia necessita di tutti i requisiti formali il primo dei quali è la sottoscrizione da parte del titolare del potere di emanarlo.

In ogni caso, pur volendo ritenere legittimo il conferimento del potere di sottoscrizione mediante delega ad altro funzionario, dal provvedimento non era individuabile l’atto di delega.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 3 legge 241/1990.

L’ordinanza impugnata nulla avrebbe detto in merito alla sollevata eccezione di nullità dell’atto per mancata attestazione di conformità del decreto all’originale, richiesta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione ai fini di validità.

Il decreto impugnato dinanzi al giudice di Pace è, inoltre, invalido perché privo di una efficace motivazione sulla pericolosità sociale del ricorrente.

La pericolosità semplice, quale era quella contestata al ricorrente con riferimento alle categorie previste dalle lettere a) e b) d.lgs. 159 del 2011 e delle prescrizioni ivi imposte, è violativa dell’art. 2 del Protocollo n. 4 della Cedu per mancanza di prevedibilità.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come riscontrato dal Giudice di Pace, il decreto in questione è stato firmato dal [OSCURATO:PERSONA] a tanto delegato con decreto del Prefetto di Milano n. 0156420 del 31 agosto 2018.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18522/2019 Il “[OSCURATO:PERSONA]” è qualifica dirigenziale equivaNumero sezionale 4636/2021Numero di raccolta generale 38717/2021lente a quello di Primo dirigente legittimato al compimento degli atti, a Data pubblicazione 06/12/2021 differenza del “[OSCURATO:PERSONA]” la cui investitura deriva direttamente dalla legge (vd.

Tabella B allegata al d.lgs. n. 139 del 2000 contenente Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) (Cass. n. 3031 del 1987; Cass. n. 464 del 1976; Cass. 1522 del 1974; Cass. 2085 del 2005), dietro delega espressa rilasciatagli dal Prefetto in data anteriore al provvedimento.

Questa Corte si è più volte espressa sul punto, in affermazione del seguente principio di diritto: “I provvedimenti riservati al Prefetto, qualora siano emessi o sottoscritti dal “[OSCURATO:PERSONA]”, sono legittimi a nulla rilevando la mancanza della menzione delle ragioni di assenza o impedimento del Prefetto, perché questi può, di diritto, essere sostituito dal Vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni senza necessità di espressa delega per il procedimento, là dove, invece, per la firma di altri funzionari o [OSCURATO:PERSONA] vi è l’esigenza di una espressa delega per iscritto, nella indispensabilità, per la validità dell’atto, della sottoscrizione del funzionario delegato” (in termini, sulla prima parte, in riferimento all’espulsione: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 9094; Cass. 22/02/2012, n. 2664; vd.

Cass. 02/02/2005, n. 2085 che richiama, in motivazione: Cass. 12/02/ 1976 n. 464 e Cass. 22/05/1974, n. 1522; sulla seconda (Cass. 12/07/2001 n. 9441; Cass. 12/05/2000 n. 6101).

3.2. La censura sulla mancanza di motivazione con denunciata violazione delle norme che, ex legge n. 241 del 1990, prevedono e disciplinano la prima rispetto al provvedimento amministrativo è poi inammissibile in quanto di diretta rivisitazione del decreto di espulsione e non dell’ordinanza del Giudice di Pace che sulla legittimità del primo ha pronunciato.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18522/2019 Ciò è destinato a valere tanto più rispetto ad una motivazione, Numero sezionale 4636/2021Numero di raccolta generale 38717/2021 come quella adottata nella fattispecie in esame, con la quale il Data pubblicazione 06/12/2021 Giudice di Pace argomenta sulla legittimità delle ragioni poste a base del provvedimento espulsivo ragionando della insussistenza dei presupposti di un “allontanamento volontario” nella clandestinità della persona da allontanare dal territorio nazionale.

La censura in tal modo promossa, diversa e più ampia, finisce per investire una questione nuova non sindacabile nel giudizio di legittimità e rispetto alla quale si fanno valere denunce invece riservate all’accertamento del giudice di merito.

3.3. Il richiamo poi alla sentenza della Grande Camera della Corte di [OSCURATO:PERSONA] c/Italia è comunque generico non chiarendo, con il riferimento alle categorie delle persone pericolose di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 − da valere in materia di misure di prevenzione ed oggetto della sentenza della Corte Edu indicata cui è seguita la sentenza n. 40076 del 27/04/2017, Rv. 270496 – 01, delle Sezioni Unite Penali di questa Corte che hanno ritenuto la non capacità di quelle condotte di integrare il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 −, il rilievo dalla prima assunto nella diversa materia del giudizio di pericolosità che si accompagna alla misura amministrativa dell’espulsione.

3.4. La questione, pure dedotta, relativa alla mancanza di attestazione di conformità all’originale del decreto, in modo inammissibile non dialoga con la motivazione resa dal Giudice di Pace che dà atto invece che il decreto di espulsione è stato consegnato allo straniero “in originale”.

4. Il ricorso è in via conclusiva infondato.

Nulla sulle spese essendo le Amministrazioni rimaste solo intimate.

Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18522/2019 P.Q.M.

Numero sezionale 4636/2021Numero di raccolta generale 38717/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Rigetta il ricorso.

Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019 ORDINANZA sul ricorso n. 18522/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 90 presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - Contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18522/2019 MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., Numero sezionale 4636/2021Numero di raccolta generale 38717/2021 domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Data pubblicazione 06/12/2021 Roma, Via dei Portoghesi, 12, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Milano depositata il 30/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Milano, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino dello Stato del Cile, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Milano, ritenendo che l’amministrazione avesse in modo diligente esaminato la situazione dello straniero privo di attività lavorativa regolare e di garanzie finanziarie provenienti da fonte lecita, nella chiarezza della motivazione addotta che aveva consentito all’interessato di difendersi nel merito. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto l’insussistenza, nelle motivazioni svolte a sostegno del proposto ricorso, di ragioni che avrebbero invece sostenuto l’allontanamento volontario del ricorrente e tanto nella rilevata clandestinità dello straniero ed in difetto di interesse del medesimo a rientrare nel paese di origine. Il decreto di espulsione era stato consegnato in originale senza che fosse pertanto necessaria la dichiarazione di conformità e firmato dal vice prefetto aggiunto, delegato all’uopo con decreto del prefetto di Milano n. 0156420 del 31 agosto 2018. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18522/2019 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell’indicata Numero sezionale 4636/2021Numero di raccolta generale 38717/2021 ordinanza con due motivi. Data pubblicazione 06/12/2021 3. Con ordinanza interlocutoria n. 18014 del 2021 questa Corte ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso al Prefetto di Milano presso il suo ufficio, rinviando la causa a nuovo ruolo. L’adempimento è stato curato dal ricorrente ed il giudizio chiamato all’adunanza camerale dell’11 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell’art. 13 d.lgs. n. 286/1998. L’art. 13 cit. non si limita a fissare una generica indicazione dell’ufficio competente ad emettere il provvedimento, qual è la Prefettura, ma direttamente, e con carattere di univocità e chiarezza, l’organo titolare, avente autonomia funzionale dal Ministero dell’interno, del potere di adottarlo, individuato nel Prefetto, avente, altresì, legittimazione esclusiva a contraddire in giudizio. Per il principio di buon andamento, cui deve rispondere ex art.97 Cost. l’organizzazione della p.A., è poi prevista in linea generale l’identificazione di una figura cui spetta, in caso di impedimento, assenza o temporanea vacanza del titolare dell’ufficio, la legittimazione a compiere gli atti riservati. Si tratta, con riferimento all’organizzazione delle Prefetture– [OSCURATO:PERSONA] del Governo, di un funzionario, il Viceprefetto con funzioni vicarie, che ha il compito di coadiuvare il Prefetto nel coordinamento dei settori dell’ufficio e di sostituirlo nei casi previsti dalla legge, esercitando le ulteriori funzioni espressamente conferitegli. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18522/2019 Soltanto il [OSCURATO:PERSONA] può esercitare in via sostitutiva Numero sezionale 4636/2021Numero di raccolta generale 38717/2021 generale, nei casi previsti dalle norme primarie e regolamentari Data pubblicazione 06/12/2021 (d.lgs. 139/2000; dm 18 novembre 2002; Circolare Ministero interno 9 gennaio 2013; d.lgs. 29/2004; d.P.R. 180/2006), il potere attribuito al titolare dell’Ufficio. L’incidenza del decreto di espulsione dello straniero sui diritti primari fa sì che esso per avere efficacia necessita di tutti i requisiti formali il primo dei quali è la sottoscrizione da parte del titolare del potere di emanarlo. In ogni caso, pur volendo ritenere legittimo il conferimento del potere di sottoscrizione mediante delega ad altro funzionario, dal provvedimento non era individuabile l’atto di delega. 2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 3 legge 241/1990. L’ordinanza impugnata nulla avrebbe detto in merito alla sollevata eccezione di nullità dell’atto per mancata attestazione di conformità del decreto all’originale, richiesta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione ai fini di validità. Il decreto impugnato dinanzi al giudice di Pace è, inoltre, invalido perché privo di una efficace motivazione sulla pericolosità sociale del ricorrente. La pericolosità semplice, quale era quella contestata al ricorrente con riferimento alle categorie previste dalle lettere a) e b) d.lgs. 159 del 2011 e delle prescrizioni ivi imposte, è violativa dell’art. 2 del Protocollo n. 4 della Cedu per mancanza di prevedibilità. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come riscontrato dal Giudice di Pace, il decreto in questione è stato firmato dal [OSCURATO:PERSONA] a tanto delegato con decreto del Prefetto di Milano n. 0156420 del 31 agosto 2018. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18522/2019 Il “[OSCURATO:PERSONA]” è qualifica dirigenziale equivaNumero sezionale 4636/2021Numero di raccolta generale 38717/2021lente a quello di Primo dirigente legittimato al compimento degli atti, a Data pubblicazione 06/12/2021 differenza del “[OSCURATO:PERSONA]” la cui investitura deriva direttamente dalla legge (vd. Tabella B allegata al d.lgs. n. 139 del 2000 contenente Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) (Cass. n. 3031 del 1987; Cass. n. 464 del 1976; Cass. 1522 del 1974; Cass. 2085 del 2005), dietro delega espressa rilasciatagli dal Prefetto in data anteriore al provvedimento. Questa Corte si è più volte espressa sul punto, in affermazione del seguente principio di diritto: “I provvedimenti riservati al Prefetto, qualora siano emessi o sottoscritti dal “[OSCURATO:PERSONA]”, sono legittimi a nulla rilevando la mancanza della menzione delle ragioni di assenza o impedimento del Prefetto, perché questi può, di diritto, essere sostituito dal Vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni senza necessità di espressa delega per il procedimento, là dove, invece, per la firma di altri funzionari o [OSCURATO:PERSONA] vi è l’esigenza di una espressa delega per iscritto, nella indispensabilità, per la validità dell’atto, della sottoscrizione del funzionario delegato” (in termini, sulla prima parte, in riferimento all’espulsione: Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 9094; Cass. 22/02/2012, n. 2664; vd. Cass. 02/02/2005, n. 2085 che richiama, in motivazione: Cass. 12/02/ 1976 n. 464 e Cass. 22/05/1974, n. 1522; sulla seconda (Cass. 12/07/2001 n. 9441; Cass. 12/05/2000 n. 6101). 3.2. La censura sulla mancanza di motivazione con denunciata violazione delle norme che, ex legge n. 241 del 1990, prevedono e disciplinano la prima rispetto al provvedimento amministrativo è poi inammissibile in quanto di diretta rivisitazione del decreto di espulsione e non dell’ordinanza del Giudice di Pace che sulla legittimità del primo ha pronunciato. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18522/2019 Ciò è destinato a valere tanto più rispetto ad una motivazione, Numero sezionale 4636/2021Numero di raccolta generale 38717/2021 come quella adottata nella fattispecie in esame, con la quale il Data pubblicazione 06/12/2021 Giudice di Pace argomenta sulla legittimità delle ragioni poste a base del provvedimento espulsivo ragionando della insussistenza dei presupposti di un “allontanamento volontario” nella clandestinità della persona da allontanare dal territorio nazionale. La censura in tal modo promossa, diversa e più ampia, finisce per investire una questione nuova non sindacabile nel giudizio di legittimità e rispetto alla quale si fanno valere denunce invece riservate all’accertamento del giudice di merito. 3.3. Il richiamo poi alla sentenza della Grande Camera della Corte di [OSCURATO:PERSONA] c/Italia è comunque generico non chiarendo, con il riferimento alle categorie delle persone pericolose di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 − da valere in materia di misure di prevenzione ed oggetto della sentenza della Corte Edu indicata cui è seguita la sentenza n. 40076 del 27/04/2017, Rv. 270496 – 01, delle Sezioni Unite Penali di questa Corte che hanno ritenuto la non capacità di quelle condotte di integrare il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 −, il rilievo dalla prima assunto nella diversa materia del giudizio di pericolosità che si accompagna alla misura amministrativa dell’espulsione. 3.4. La questione, pure dedotta, relativa alla mancanza di attestazione di conformità all’originale del decreto, in modo inammissibile non dialoga con la motivazione resa dal Giudice di Pace che dà atto invece che il decreto di espulsione è stato consegnato allo straniero “in originale”. 4. Il ricorso è in via conclusiva infondato. Nulla sulle spese essendo le Amministrazioni rimaste solo intimate. Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 18522/2019 P.Q.M. Numero sezionale 4636/2021Numero di raccolta generale 38717/2021 Data pubblicazione 06/12/2021 Rigetta il ricorso. Essendo il procedimento esente, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N
Decreto Cassazione n. 38717/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris