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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 luglio 1986

Cassazione n. 44420/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04VUTSC) nato il 30/07/1986 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04VHVDO) nato il 30/12/1992 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili prevalentemente per genericità nonché perché non dedotti in appello; rilevato, infatti, che le censure relative all'eccessività della pena e alla mancanza di motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione sono meramente reiterative e non deducibili a fronte dell'ampia giustificazione resa in sentenza, che attribuisce rilievo alla gravità dei fatti, alla duratura e reiterata attività di cessione svolta per anni, ai precedenti penali, all'intensità del dolo e ai quantitativi trattati, complessivamente significativi (v. pag. 5 e 6); rilevato che il motivo relativo alla confisca non risulta dedotto in appello, sicché non è censurabile l'omessa valutazione di un profilo non sottoposto alla valutazione del giudice di appello; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04VUTSC) nato il 30/07/1986 [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04VHVDO) nato il 30/12/1992 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili prevalentemente per genericità nonché perché non dedotti in appello; rilevato, infatti, che le censure relative all'eccessività della pena e alla mancanza di motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione sono meramente reiterative e non deducibili a fronte dell'ampia giustificazione resa in sentenza, che attribuisce rilievo alla gravità dei fatti, alla duratura e reiterata attività di cessione svolta per anni, ai precedenti penali, all'intensità del dolo e ai quantitativi trattati, complessivamente significativi (v. pag. 5 e 6); rilevato che il motivo relativo alla confisca non risulta dedotto in appello, sicché non è censurabile l'omessa valutazione di un profilo non sottoposto alla valutazione del giudice di appello; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigli
Sentenza Cassazione n. 44420/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris