CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44403/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate, considerato, che sul primo motivo la Corte di Palermo ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, anche in relazione al secondo motivo, avente ad oggetto la mancata prevalenza delle circostanze generiche sulla recidiva la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in considerazione sia del disvalore del fatto che della mancanza di elementi positivi dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente e di conseguenza la non concessione degli invocati benefici di legge (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2