CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Udine aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del loro difensore (che ha depositato memoria scritta, con la quale ha insistito per l'annullamento della sentenza) ; - che i ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie del vizio di motivazione e dell'inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, dì un apparato motivazionale che non sì espone a rilievi dì carenza o dì illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 9 e ss. della sentenza impugnata), con le quali le parti non si sono effettivamente confrontati, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de