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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45626/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di \`"c4ev in data 17/10/2014, ha rideterminato la pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto in ogni caso responsabile del delitto di ricettazione in concorso a lui ascritto; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen. per insussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché tale da risolversi in mere doglianze in punto di fatto e, in definitiva, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto pure che il predetto motivo tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento; osservato, finanche, che tale doglianza è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto ampiamente provato il fine del profitto (e, quindi, del dolo richiesto dalla norma incriminatrice), così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive; segnatamente, la Corte di appello ha fondato l'affermazione di colpevolezza dell'odierno ricorrente sulla scorta di specifiche risultanze probatorie, quali: la totale assenza di un contratto di acquisto, ovvero del passaggio di denaro tra acquirente e concessionario dell'autovettura (ad onta della natura assai formalizzata che la contrattualistica di settore impone); la mancanza di doppie chiavi originali; la carenza di documenti della vettura e delle targhe; tutti elementi, questi, che avrebbero dovuto indurre chiunque a ritenere l'origine della vettura (tanto più che il prevenuto era, per sua stessa ammissione, esperto di settore); la Corte di appello ha inoltre osservato che le dichiarazioni della convivente del Ranschi (tale [OSCURATO:PERSONA], per la quale si è proceduto separatamente) sono risultate del tutto differenti e contrastanti con quelle fornite dall'odierno ricorrente, a riprova della totale inattendibilità della versione alternativa offerta dal medesimo; tanto meno il ricorso è ammissibile sotto il profilo della dedotta violazione di legge con cui, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di \`"c4ev in data 17/10/2014, ha rideterminato la pena di giustizia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto in ogni caso responsabile del delitto di ricettazione in concorso a lui ascritto; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen. per insussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché tale da risolversi in mere doglianze in punto di fatto e, in definitiva, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; ritenuto pure che il predetto motivo tenta di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento; osservato, finanche, che tale doglianza è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto ampiamente provato il fine del profitto (e, quindi, del dolo richiesto dalla norma incriminatrice), così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive; segnatamente, la Corte di appello ha fondato l'affermazione di colpevolezza dell'odierno ricorrente sulla scorta di specifiche risultanze probatorie, quali: la totale assenza di un contratto di acquisto, ovvero del passaggio di denaro tra acquirente e concessionario dell'autovettura (ad onta della natura assai formalizzata che la contrattualistica di settore impone); la mancanza di doppie chiavi originali; la carenza di documenti della vettura e delle targhe; tutti elementi, questi, che avrebbero dovuto indurre chiunque a ritenere l'origine della vettura (tanto più che il prevenuto era, per sua stessa ammissione, esperto di settore); la Corte di appello ha inoltre osservato che le dichiarazioni della convivente del Ranschi (tale [OSCURATO:PERSONA], per la quale si è proceduto separatamente) sono risultate del tutto differenti e contrastanti con quelle fornite dall'odierno ricorrente, a riprova della totale inattendibilità della versione alternativa offerta dal medesimo; tanto meno il ricorso è ammissibile sotto il profilo della dedotta violazione di legge con cui, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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