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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 31984/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello precisato le specifiche ragioni del mancato accoglimento della proposta, con esclusione pertanto delle paventate lesioni del diritto di difesa, potendo l'imputato proporre impugnazione; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiscono mere doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione che indica gli elementi fondanti l'affermazione di responsabilità ritenuti decisivi, dotati di sufficiente pregnanza contenutistica, in assenza di illogicità (si vedano pagg. 25 e segg.); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di concordato in appello ex art.599 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello precisato le specifiche ragioni del mancato accoglimento della proposta, con esclusione pertanto delle paventate lesioni del diritto di difesa, potendo l'imputato proporre impugnazione; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiscono mere doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione che indica gli elementi fondanti l'affermazione di responsabilità ritenuti decisivi, dotati di sufficiente pregnanza contenutistica, in assenza di illogicità (si vedano pagg. 25 e segg.); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il consigl
Sentenza Cassazione n. 31984/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris