CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29790/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (vedi infra). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (accertato il 25.6.2017 in Catania), aggravato dall'avere riguardato l'ingresso e la permanenza nel territorio italiano di più di cinque persone ed esposto i trasportati a rischio per la vita e l'incolumità, nonché dall'avere l'imputato agito al fine di trarne profitto anche indiretto, e lo condannava alla pena di anni otto di reclusione ed euro 25.000,00 di multa per ogni migrante trasportato, la Corte di appello di Catania, previa esclusione dell'aggravante del fine di trarne profitto, ha rideterminato la pena al suddetto inflitta in anni cinque, mesi uno di reclusione ed euro 1.710.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Col primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt.295, 296, 165, 179 e 185 cod. proc. pen. per l'invalida dichiarazione di latitanza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta di tutti gli atti consequenziali e della sentenza impugnata. Rileva la difesa che: - alla prima udienza di appello del 24 settembre 2019 l'imputato non compariva e risultava comunicata dai carabinieri della Stazione di Pedara l'omessa notifica al suddetto, in quanto rifugiatosi in Germania e in attesa di sistemazione quale richiedente asilo politico (come da segnalazione della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, allegata al verbale d'udienza); - alla stessa udienza il P.g. chiedeva un rinvio per procedere ad eventuale richiesta di estradizione; - all'udienza successiva del 19 novembre 2019 la Corte di appello di Catania dichiarava l'imputato non comparso ed evaso dagli arresti domiciliari, rilevava il difetto di notifica allo stesso della citazione a giudizio, disponendone la rinnovazione, mentre il P.g. reiterava richiesta di rinvio per poter procedere alla richiesta di estradizione; - all'udienza del 5 marzo 2020 la suddetta Corte dichiarava l'assenza dell'imputato, dando atto che lo stesso aveva regolarmente ricevuto la notifica effettuata ai sensi dell'art.169 cod. proc. pen., come residente all'estero, mentre il P.g. reiterava la suddetta richiesta; - all'udienza del 4 giugno 2020 l'imputato non veniva I più qualificato come "assente" bensì come "latitante" e veniva deliberata la sentenza. Rileva il difensore la nullità della notifica ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen., in quanto l'imputato risultava evaso dagli arresti domiciliari già dal 16 dicembre 2018 (e non era irreperibile in quanto era stato già rintracciato il 22 maggio 2019 in Germania), per cui la notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 5 marzo 2020 andava effettuata nelle forme dell'art. 165 cod. proc. pen. ossia al difensore di fiducia. Lamenta, pertanto, l'erroneità dell'attribuzione all'imputato dello status di assente all'udienza in oggetto; e l'erroneità della dichiarazione di latitanza nel verbale di udienza del 4 giugno 2020, senza che nessun decreto di latitanza fosse stato emesso ai sensi dell'art. 296 cod. proc. pen. e notificato al difensore di fiducia. Osserva il difensore che dagli atti emerge sia il luogo di soggiorno all'estero dell'imputato sia l'impossibilità dello stesso di presenziare all'udienza (risultando acquisita all'udienza del 5 marzo 2020 una missiva a firma del suddetto, che spiegava le ragioni della propria assenza, adducendo che con il permesso di soggiorno rilasciatogli non gli era possibile lasciare la Germania). 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene dedotto vizio di motivazione anche come travisamento della prova in punto di configurazione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato. Lamenta il difensore che la sentenza impugnata non ha dato risposta alle doglianze difensive relative alle risultanze probatorie e in particolare non ha considerato che le dichiarazioni rese dall'imputato, secondo cui si sarebbe messo al timone in un momento successivo, quando l'imbarcazione era stata abbandonata dall'egiziano che la conduceva in balia delle onde, solamente per portare in salvo tutti, compresa la moglie incinta, risultano convergenti, oltre che con quelle della moglie, con quelle del teste d'accusa [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito che il motore del gommone era avviato da un uomo libico che poi cedeva il timone all'odierno imputato. Rileva la difesa che nessuna certezza assoluta vi è sulla circostanza, avvalorata dalla Corte di appello di Catania, che fin dalla partenza l'imputato aveva svolto attività di comandante dell'imbarcazione, non essendo, invero, emerso dall'incidente probatorio che l'imputato era stato con i migranti nella "connection house" ovvero che lo stesso aveva parlato in arabo con i libici sulla spiaggia oppure aveva dato disposizioni su come sistemarsi sul gommone, riferendo i migranti di avere visto salire con loro sul gommone un uomo libico, che poi tornava indietro tuffandosi a mare, e di essersi accorti dell'imputato alla guida del gommone solo quando era spuntato il sole. La difesa si duole che la condotta posta in essere dall'imputato non sia stata attentamente vagliata alla luce del criterio di valutazione di cui all'art. 192 cod. proc. pen., che avrebbe condotto a scriminarla in considerazione dello "stato di necessità". Il difensore conclude, alla luce delle suddette censure, per l'annullamento della sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, con requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, mentre il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria ripercorre gli argomenti del proprio ricorso, confrontandoli con le conclusioni del P.g., e insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. Se è vero che la notifica nei confronti dell'imputato latitante o evaso (come, appunto, nel nostro caso in cui l'imputato risulta essere evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto nel presente processo), successivamente arrestato all'estero, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., mediante la consegna dell'atto al difensore, non potendo trovare applicazione la speciale procedura prevista dall'art.169 cod. proc. pen. riguardante l'imputato dimorante o residente all'estero (Sez. 3, n. 44065 del 25/06/2014, Sandulesco e altri, Rv. 261150)/ £ tuttavia anche vero che nel caso in esame, con la notifica effettuata all'imputato ai sensi dell'art. 169 cod. proc. pen. la vocatio in iudicium si è perfezionata, come conferma la missiva acquisita all'udienza del 5 marzo 2020, di cui dà atto lo stesso ricorso, a firma dell'imputato, nella quale quest'ultimo giustifica la propria impossibilità di presenziare al processo di appello, di cui dimostra di avere piena contezza proprio per avere ricevuto la notifica della citazione a giudizio (che supera il fatto dell'omessa notifica al difensore ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen.).L'indicazione sia nel verbale del 5 marzo 2020 sia nell'epigrafe della sentenza impugnata di [OSCURATO:PERSONA] quale "latitante" invece che "evaso" (nei cui confronti le notificazioni da eseguirsi con consegna di copia al difensore, nonostante l'equiparazione alle notificazioni al latitante, non devono essere precedute dal verbale di vane ricerche o dalla dichiarazione di latitanza: Sez. 3, n. 9167 del 14/01/2009, Nassi, Rv. 243007), è un mero errore materiale certamente privo di effetti sia sul processo che sulla sentenza impugnata. 1.2. Inammissibile è il secondo motivo di ricorso. La Corte territoriale rileva che, come già correttamente affermato dal primo Giudice, non sussiste alcun dubbio, né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo, circa la penale responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. A tale riguardo evidenzia che ben cinque migranti presenti a bordo dell'imbarcazione, con dichiarazioni del tutto concordanti, riconoscevano con certezza il suddetto come il soggetto che fin dalla partenza dell'imbarcazione dalle coste libiche aveva svolto attività di comandante dell'imbarcazione; e che lo stesso prevenuto ammetteva di avere guidato il gommone, seppure affermando di avere accettato detto compito solo nell'ultima parte del viaggio quando l'egiziano, che secondo la sua versione, avrebbe condotto il gommone per tutta la traversata aveva abbandonato la guida per non essere individuato dai soccorritori. Osserva, infine, la Corte che non può ritenersi sussistente nel caso in esame l'esimente di cui all'art. 54 cod. pen., in quanto la prospettazione difensiva - sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da sua moglie - secondo cui l'imputato sarebbe stato costretto a prendere la guida dell'imbarcazione nell'ultima parte della traversata per l'abbandono della stessa da parte del reale comandante del natante, risulta smentita da quanto concordemente dichiarato dai migranti trasportati. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, è di tutta evidenza che le censure difensive sopra riportate risultano generiche e in violazione del principio di autosufficienza, laddove prospettano una concordanza con la versione resa dall'imputato e da sua moglie delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] senza documentarle (e quindi senza documentare il travisamento di dette dichiarazioni denunciato), oltre che reiterative, aspecifiche e non consentite, mirando ad una riconsiderazione non ammessa di elementi fattuali. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Riget