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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24511/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4739/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe dedu- cendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità laddove mancherebbe "una comprensione critica ed analitica delle prove e dei mezzi di valutazione della prova".

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Il ricorrente non si confronta minimamente con la sentenza impugnata.

Lad- dove, peraltro, vi era stata anche rinuncia ai motivi sulla responsabilità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità.

Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto congruamente dei profili afferenti alla responsabilità e alla dosimetria della pena.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 4739/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, avverso la sentenza di cui in epigrafe dedu- cendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità laddove mancherebbe "una comprensione critica ed analitica delle prove e dei mezzi di valutazione della prova". Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il ricorrente non si confronta minimamente con la sentenza impugnata. Lad- dove, peraltro, vi era stata anche rinuncia ai motivi sulla responsabilità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile della sua assoluta genericità ed aspecificità. Per contro, la motivazione della Corte di appello appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto si palesa immune da vizi di legitti- mità, avendo dato atto congruamente dei profili afferenti alla responsabilità e alla dosimetria della pena. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così
Sentenza Cassazione n. 24511/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris