CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 12288/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penalesostanziale e quello di violazione di legge processuale, nonché il vizio di motivazione, in tuttele sue forme, in ordine alla commisurazione della pena, e all’esclusione delle circostanzedi quanto già dedotto in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni puntuali e prive di vizi logici (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenzaimpugnata con riferimento al diniego delle predette circostanze sulla base della gravità delfatto e della rilevanza del danno), risolvendosi in una doglianza, tra l’altro caratterizzata daevidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione;ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme,in ordine al complessivo impianto argomentativo che sorregge il convincimento del giudice, ègenerico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnatalogicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, nonconsentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprios i n d a c a t o ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]