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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 30632/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11790/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 496/2023 depositata il 21/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ha proposto azione revocatoria avverso un atto di disposizione compiuto dal suo debitorie, [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti aveva ottenuto decreto ingiuntivo.

Nelle more del giudizio, il credito è stato ceduto prima a [OSCURATO:PERSONA] srl, poi a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] revocatoria è stata accolta dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] ha poi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui hanno resistito, con autonomi controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa soc. coop. p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].

A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380 - bis c.p.c., nel senso della improcedibilità del ricorso stesso, il Refano ha fatto opposizione chiedendo la decisione nel merito.

Nell more, con atto del 20.9.2024, il ricorrente, a seguito di transazione della lite, ha depositato rinuncia al ricorso fatta per concorde volontà di tutte le parti.

Il giudizio va pertanto dichiarato estinto.

Le spese, a differenza di quanto dichiarato dal ricorrente, non sono state oggetto di alcun accordo di compensazione, che peraltro non risulta dalla transazione allegata.

In assenza di un tale accordo, allora, vale la regola dell’articolo 391 c.p.c., che pone le spese a carico de rinunciante.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, per ciascuna delle parti controricorrenti, che liquida nella misura di 5000,00 euro per compensi, oltre 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11790/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 496/2023 depositata il 21/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ha proposto azione revocatoria avverso un atto di disposizione compiuto dal suo debitorie, [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti aveva ottenuto decreto ingiuntivo. Nelle more del giudizio, il credito è stato ceduto prima a [OSCURATO:PERSONA] srl, poi a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] revocatoria è stata accolta dai giudici di merito. [OSCURATO:PERSONA] ha poi proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui hanno resistito, con autonomi controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa soc. coop. p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380 - bis c.p.c., nel senso della improcedibilità del ricorso stesso, il Refano ha fatto opposizione chiedendo la decisione nel merito. Nell more, con atto del 20.9.2024, il ricorrente, a seguito di transazione della lite, ha depositato rinuncia al ricorso fatta per concorde volontà di tutte le parti. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto. Le spese, a differenza di quanto dichiarato dal ricorrente, non sono state oggetto di alcun accordo di compensazione, che peraltro non risulta dalla transazione allegata. In assenza di un tale accordo, allora, vale la regola dell’articolo 391 c.p.c., che pone le spese a carico de rinunciante. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, per ciascuna delle parti controricorrenti, che liquida nella misura di 5000,00 euro per compensi, oltre 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del
Decreto Cassazione n. 30632/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris