Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07601/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / i , N ( à Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla affermazione della sua responsabilità, deducendo di aver dimostrato la destinazione della droga al consumo di gruppo; Considerato che il precisato motivo espone censure generiche, siccome non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, e comunque non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la Corte d'appello ha spiegato analiticamente perché non può configurarsi la fattispecie del consumo di gruppo, eviclenziando, in particolare, che non erano noti i partecipanti alla festa durante la quale sarebbe stata consumata la droga, costituita da cocaina, e che non è stato nemmeno allegato l'acquisto della stessa, da cui erano ricavabili 51 dosi medie singole, con il denaro di tutti i soggetti che la avrebbero consumata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / i , N ( à Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla affermazione della sua responsabilità, deducendo di aver dimostrato la destinazione della droga al consumo di gruppo; Considerato che il precisato motivo espone censure generiche, siccome non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, e comunque non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la Corte d'appello ha spiegato analiticamente perché non può configurarsi la fattispecie del consumo di gruppo, eviclenziando, in particolare, che non erano noti i partecipanti alla festa durante la quale sarebbe stata consumata la droga, costituita da cocaina, e che non è stato nemmeno allegato l'acquisto della stessa, da cui erano ricavabili 51 dosi medie singole, con il denaro di tutti i soggetti che la avrebbero consumata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07601/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris