CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 08470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilita t del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO, come da nomina a sostituto processuale ex art, 102 c.p.p. depositata in udienza, il quale, riportandosi ai motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda, oltre alla confisca del veicolo ed alla sospensione della patente per anni 2, per il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod.strada (rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza, in data 14 febbraio 2017). 2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, che ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 601, 178, 420-bis, 429 lett. f cod.proc.pen. e 23 d.l. n. 137 del 2020, non contenendo il decreto di citazione per il giudizio di appello l'indicazione della facoltà di chiedere la trattazione orale ed avendo la Corte di appello proceduto, nonostante ciò, in assenza dell'imputato e senza la partecipazione del difensore; 2) la violazione degli artt. 178, 354 cod.proc.pen. e 114 disp.att.cod.proc.pen., non essendo contenuto nel verbale di accertamento degli atti urgenti l'avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore e non potendo ritenersi superata tale lacuna, che determina la nullità del verbale, dal contenuto della successiva annotazione di servizio, in cui si dà atto dell'espletamento dell'adempimento, tenuto conto, peraltro, della mancata disponibilità dell'etilometro da parte degli agenti e della necessità del raggiungimento del più vicino comando, presso il quale non poteva essere disposto l'accompagnamento coattivo, non previsto dalla legge, con conseguente inconfigurabilità del reato; 3) il vizio di motivazione in ordine all'esclusione dell'art. 131-bis cod.pen. fondata non sui parametri previsti da tale disposizione (conseguenze del reato, colpevolezza e concreta pericolosità), ma su circostanze irrilevanti (la circostanza che l'imputato stesse parlando al telefono e avesse chiesto agli agenti di chiudere un occhio); 4) il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed in particolare al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la minima rilevanza del fatto e del danno derivatone, il positivo comportamento processuale dell'imputato e la vicenda umana, che nasceva dai supposti rapporti di colleganza tra l'imputato militare in servizio e la locale polizia municipale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In ordine alla prima eccezione, avente ad oggetto la mancata indicazione nel decreto di citazione per il giudizio di appello della facoltà di chiedere la trattazione orale, va osservato che l'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 176, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, non prevede che il decreto di citazione per il giudizio di appello contenga l'avviso della facoltà per le parti di chiedere la discussione orale, facoltà che deriva direttamente dalla legge. Né può ritenersi che la necessità di tale avviso derivi dall'art. 429 lett. f cod.proc.pen., ai sensi del quale il decreto che dispone il giudizio deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione di legge processuale, che sarebbe, peraltro, insufficiente a determinare una nullità, in ossequio al principio di tassatività di cui all'art. 177 cod.proc.pen. La censura è, pertanto, manifestamente infondata. 3. Per quanto concerne il secondo motivo, avente ad oggetto la nullità del verbale di accertamenti degli atti urgenti, non contenente la menzione dell'avviso di cui all'art. 114 disp.att.cod.proc.pen., occorre ricordare che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745 — 01). A ciò si aggiunga che, come già chiarito da questa Corte (Sez. 4, n. 7677 del 06/02/2019, Minigrillo, Rv. 275148 - 01), in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere provata mediante le deposizioni degli agenti operanti o tramite la comunicazione di notizia di reato o l'annotazione da essi redatta (in questo senso l'orientamento successivo formatosi relativamente all'ammissibilità della prova dell'avviso tramite deposizione testimoniale, v. da ultimo Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tomrnasini, Rv. 281976 - 01). Difatti, l'avviso di cui all'art. 114 norme att. coord. cod.proc.pen. non deve necessariamente confluire nel contenuto del verbale di cui all'art. 357 cod.proc.pen., in cui, secondo quanto stabilito dall'art. 115 delle norme att. coord. cod.proc.pen., l'annotazione di tale adempimento non è prescritta. A ciò si aggiunga che l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità. Ne deriva che la formulazione dell'avviso può essere provata tramite indizi gravi, precisi e concordanti derivanti dalla deposizione testimoniale degli operatori intervenuti o, come avvenuto nel caso di specie, tramite la comunicazione della notizia di reato e l'annotazione dagli stessi redatta. Da tali premesse deriva che anche tale censura è manifestamente infondata. Infine, del tutto inconferenti sono i rilievi difensivi sulla mancata previsione della possibilità dell'accompagnamento coattivo presso il comando di polizia, ai fini dell'espletamento degli accertamenti, in quanto il rifiuto di cui all'art. 186, comma 7, cod.strada è idoneo a ricomprendere il mancato volontario raggiungimento di tale luogo, laddove l'accertamento non possa essere eseguito sul posto, come previsto anche dall'art. 186, comma 4, cod.strada (in cui si legge che gli operatori di polizia possono procedere agli accertamenti anche accompagnando il soggetto presso il più vicino ufficio o comando). 4. Pure sono manifestamente infondate le censure, con cui si è lamentato il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen. e ad all'eccessività del trattamento sanzionatorio. Relativamente all'art. 131-bis cod.pen., la cui applicazione esige che l'offesa sia di particolare tenuità per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, cod.pen., la motivazione della Corte territoriale, che ha valorizzato le modalità dell'azione ed in particolare la circostanza che il rifiuto sia stato accompagnato dal tentativo di sollecitare l'indulgenza in considerazione del proprio ruolo di militare e sia seguito ad una condotta di guida in sé pericolosa, perché caratterizzato dal vietato uso di telefono cellulare, risulta congrua ed adeguata. Va, del resto, ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Milone, Rv. 274647 - 01). Parimenti la motivazione non risulta né lacunosa, né illogica o contraddittoria in ordine alla quantificazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici di merito ritenuto il fatto connotato di particolare gravità proprio in considerazione dell'appartenenza dell'imputato alle forze dell'ordine e del suo tentativo di approfittare di tale circostanza. Peraltro, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P .Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 febbraio