CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 36445/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 25 novembre 2016 del Tribunale di Pistoia di condanna dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di truffa. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] Daniele. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si afferma l'insufficienza della motivazione che fonda l'applicazione della recidiva in conseguenza della maggiore gravità dei reati per cui già intervenuta condanna, risulta manifestamente infondato posto che la maggiore pericolosità deriva anche dalla reiterazione delle condotte criminose tali da palesare una sostanziale definítívítà della scelta criminale. 3.2. Il secondo motivo di ricorso, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibile avendo la Corte correttamente valorizzato la mancanza di elementi concreti su cui fondare un giudizio favorevole all'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende dì una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis,R in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente (Vince zo Tutinelli) ([OSCURATO:PERSONA]) ///7f. Lfur,,, D E POSTI :\ T A [OSCURATO:PERSONA]