CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 25542/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 del Tribunale di Ferrara; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara e in subordine trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara. InRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Ferrara, con il rito abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per assenza di querela, previa riqualificazione del fatto da resistenza a minaccia. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha proposto appello con atto del 31 marzo 2023 ritenendo erronea la menzionata riqualificazione; il 23 dicembre 2025, la Corte d'Appello di Bologna, rilevata l'inappellabilità della sentenza, ai sensi dell'art. 593 comma 3, cod. proc. pen., perché relativa a reato punito con la sola pena dell'ammenda, ha disposto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione degli atti a questa Corte. 3. In data 14 aprile 2026 e 24 aprile 2026 sono pervenute due memorie difensive dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con le quali, in via principale, ha chiesto di rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per mancata definizione del giudizio di cassazione entro i termini previsti, ai sensi dell'art. 344-bis cod.proc.pen. Inoltre, il difensore ha eccepito l'omessa comunicazione dell'atto di impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna all'imputato, ai sensi dell'art. 584 cod.proc.pen., in quanto l'unica ricevuta conteneva l'impugnazione proposta avverso diversa sentenza del Tribunale di Ferrara, a carico di altro soggetto. Infine, ha rilevato la mancanza di legittimazione ad impugnare del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna in assenza dei presupposti di cui all'art. 593-bis cod.proc.pen. (avocazione o acquiescenza) secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 21716 del 2023. 4.11 giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per essere maturata l'improcedibilità del giudizio per cassazione. 2. Dalla lettura della sequenza processuale risulta che: 2a) il Tribunale di Ferrara, con il rito abbreviato, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per assenza di querela, previa riqualificazione del fatto, commesso il 14 gennaio 2021, da resistenza a pubblico ufficiale a minaccia, riservando il deposito dei motivi in 30 giorni; b) a seguito dell'appello del Pubblico ministero, la Corte d'Appello di Bologna, con provvedimento del 23.12.2025, ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione trattandosi di pronuncia di proscioglimento relativa ad un reato punito esclusivamente con pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc.pen.; c) il fascicolo presso la Corte di cassazione è pervenuto il 13 febbraio 2026. 3. Dalla lettura dell'appello del Pubblico ministero risultano dedotti vizi estranei al giudizio di legittimità, in quanto denunciano la ricostruzione della dinamica dei fatti e questioni proprie di un giudizio di merito, sicché, pur prescindendo dal nomen iuris, era evidente la volontà della parte pubblica di impugnare la sentenza di proscioglimento con l'appello in luogo del ricorso in cassazione. Ciononostante, nel caso in esame, non è più consentito provvedere nei termini dovuti, ovverosia nella qualificazione dell'impugnazione come appello, in quanto al momento in cui la Corte di merito ha convertito l'impugnazione del Procuratore generale di Bologna in ricorso per cassazione, con trasmissione degli atti, erano già maturati i termini per la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale dinnanzi alla Corte di legittimità. Infatti, ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. il dies a quo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza ex art. 544 cod. proc. pen. e, dunque, va calcolato dal 18 maggio 2023. Poiché nella specie si applica, ratione temporis, l'art. 2, comma 4, d.lgs. n. 134 del 2021 - in quanto il reato è stato commesso dopo il 1° gennaio 2020 e l'impugnazione è stata proposta entro la data del 31 dicembre 2024 (art. 2, comma 5) — il termine di un anno e sei mesi, previsto per l'improcedibilità nel giudizio in cassazione, è spirato il 18 novembre 2024, cioè prima del provvedimento di riqualificazione emesso dalla stessa Corte di appello. 4. L'art. 344-bis cod. proc. pen. impone al giudice dell'impugnazione di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale quando il giudizio non sia stato definito entro il termine stabilito dalla norma, a prescindere da quali siano state le ragioni della dilatazione cronologica determinatasi, e a tale obbligo non si può 3sottrarre ma deve, anche ex officio, adottare il provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità, con la preclusione di qualsiasi altra decisione. Infatti, la ratio dell'istituto è quello dell'effettività di una tutela connessa, per sua natura, alla predeterminazione di un tempo certo del processo - in assenza di proroghe giustificate - senza che siano valorizzabili fattori estranei a detta finalità, quali appunto, nella specie, l'erronea traslatio iudicii. Le due questioni poste, in via subordinata, dalle memorie difensive (omessa comunicazione dell'atto di impugnazione del Procuratore generale presso la Corte di appello e assenza di legittimazione ad impugnare del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello) si ritengono assorbite dall'accoglimento del motivo principale. 5. Dagli argomenti che precedono, consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio per cassazione ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara improcedibile i P.Q.M