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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 20113/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, con riferimento ai reati di cui agli artt. 612, comma 2, e 387-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto svolte sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, riscontrate dalle dichiarazioni dei verbalizzanti e dalle prove documentali, e idonee ad escludere la sussistenza del dedotto stato di necessità ma anche la ricorrenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen.; Considerato inoltre che i motivi di ricorso che riguardano la omessa esclusione della recidiva e il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti con mera equivalenza, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha valorizzato le pregresse condanne dell'imputato, rivelatesi inidonee ad infrenarne la capacità a delinquere ribadita dalle concrete modalità dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] en

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, con riferimento ai reati di cui agli artt. 612, comma 2, e 387-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto svolte sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, riscontrate dalle dichiarazioni dei verbalizzanti e dalle prove documentali, e idonee ad escludere la sussistenza del dedotto stato di necessità ma anche la ricorrenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen.; Considerato inoltre che i motivi di ricorso che riguardano la omessa esclusione della recidiva e il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti con mera equivalenza, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha valorizzato le pregresse condanne dell'imputato, rivelatesi inidonee ad infrenarne la capacità a delinquere ribadita dalle concrete modalità dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] en
Sentenza Cassazione n. 20113/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris