CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, via [OSCURATO:PERSONA] n. 39, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], quale mandataria conrappresentanza, in persona del suo legale rappresentante pro tempore eAmministratore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F [OSCURATO:PERSONA] 56D12 L219U),rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (cod. fisc.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] n. 14/2023 di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (cod. fisc.03351810829), in persona del Curatore, Avv. [OSCURATO:PERSONA].- intimata -avverso il decreto n. 225/2024, RG n. 15884/2023, emesso ex art. 207 CCIIdal Tribunale di Palermo;Numero registro generale 16853/2024Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 16343/2026Data pubblicazione 26/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizioneavverso lo stato passivo della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già Società per la Gestione di Attività - S.G.A.S.p.A.) e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..2. Con ricorso ex art. 206 CCII, depositato in data 20 dicembre 2023, AMCOS.p.A. e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - premesso di averpresentato, in qualità di cessionaria di un portafoglio di crediti in sofferenza,domanda tempestiva ex art. 201 CCII di insinuazione al passivo del creditodi € 41.559,17 in via ipotecaria, per rate scadute e non pagate, capitaleresiduo, interessi ed accessori del mutuo fondiario concesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] C.S.n.c. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) - ha proposto opposizione avverso il decretodi esecutività dello stato passivo emesso dal giudice delegato con cui era statarigettata la predetta domanda tempestiva di insinuazione al passivo.3. Il Tribunale, nel rigettare la proposta opposizione, ha rilevato ed osservato,per quanto qui ancora di interesse, che: (i) “in disparte ogni considerazionein merito all’esatta qualificazione dell’operazione economica sottesa alcontratto di mutuo fondiario del 4 ottobre 2005 che, secondo la purcondivisibile prospettazione della difesa della curatela opposta, avrebberealizzato un “trasferimento solo ideale di denaro che non è mai entrato nelladisponibilità della debitrice, così come impone l’art. 1814 c.c.”, non vi eracomunque la prova agli atti del presente giudizio dell’erogazione delle sommeoggetto del finanziamento; (ii) secondo quanto testualmente previsto negliartt. 2 e 3 del contratto di mutuo fondiario del 4 ottobre 2005, “la partefinanziata dichiara di aver ricevuto dalla banca la somma di Euro 180.000,00(centoottantamila virgola zerozero), rilasciandone ampia quietanza con ilpresente atto. Al contempo la Banca e la Parte finanziata danno atto dellariconsegna da parte di quest’ultima della somma finanziata, costituendola indeposito cauzionale infruttifero presso la Banca a garanzia dell’adempimentoNumero registro generale 16853/2024Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 16343/2026Data pubblicazione 26/05/2026di tutti gli obblighi posti a carico della medesima parte finanziata, dal presentecontratto e dai relativi allegati”; (iii) il secondo comma del citato articoloelencava, inoltre, analiticamente le obbligazioni poste a carico della societàfinanziata al fine di ottenere lo svincolo delle somme e prevedeva che la partefinanziata, id est l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (oggiNuova [OSCURATO:SOCIETA].), si obbligava a fornire alla Banca entro il termine di 180giorni, la prova “a) che l’ipoteca risulta iscritta a garanzia del finanziamentoseconda in grado, immediatamente preceduta da ipoteca iscritta il 4 ottobre2000 ai nn. 37038/5410 in favore della [OSCURATO:PERSONA] VenetaSoc. Coop. A.r.l. il cui residuo debito sarà estinto con parte del finanziamentoin oggetto”; (iv) inoltre, l’art. 3 – rubricato “svincolo del deposito” –disponeva a sua volta: “lo svincolo delle somme costituite in depositocauzionale potrà avvenire dopo l’adempimento delle obbligazioni previste nelprecedente art. 2, primo e secondo comma, fermo peraltro il disposto di cuiall’ultimo comma del medesimo articolo”; (v) alla luce del tenore letterale deimenzionati articoli del contratto inter partes, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.non aveva dunque erogato somme, rinviando tale (solo eventuale) fase adun successivo momento e previa verifica dell’adempimento, da parte dellasocietà poi fallita, di una serie di adempimenti tutti previsti dalle lettere a),b), c), d), ed e) dell’art. 2 cit.; (vi) risultava, per tale ragione, condivisibilequanto sostenuto dalla Curatela secondo la quale, attraverso la sottoscrizionedel contratto di mutuo del 2005, l’Istituto di Credito aveva realizzato un“trasferimento solo ideale di denaro” che non era mai entrato nelladisponibilità della debitrice, così come impone lo schema normativo di cuiall’art. 1814 c.c. e che costituisce imprescindibile premessa del conseguenteobbligo restitutorio.3. Il decreto del Tribunale di Palermo è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA]. 14/2023 di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e116 c.p.c. con riferimento agli artt. 2697, 1813 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993,Numero registro generale 16853/2024Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 16343/2026Data pubblicazione 26/05/2026artt. 38 e 39, per avere il Tribunale di Palermo ritenuto non provatal’erogazione delle somme oggetto di mutuo.1.1 Sostiene la società ricorrente che, secondo l’orientamento dominantedella Suprema Corte, nell’iter dei contratti di mutuo ipotecario ilfinanziamento si deve considerare effettivamente erogato – anche ai finidell’art. 474 c.p.c. – non rilevando in contrario che contestualmente alla suaerogazione ed al rilascio della relativa quietanza, l’importo venga vincolato abreve termine in attesa dell’espletamento di incombenti formali da parte delmutuatario.2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. con riferimento agli artt. 2697, 2700, 2730, 2732, 2735 e2697 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e 39”, per non avere il [OSCURATO:PERSONA] valutato l'efficacia probatoria dell'atto pubblico su un fatto di cui ilNotaio aveva attestato la verificazione in sua presenza e per aver il Tribunaledisatteso il disposto dell'art. 2732 c.c. secondo cui la confessionestragiudiziale non può essere revocata se non per errore di fatto o violenza.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazionedell’art. 1814 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e 39, per avere il [OSCURATO:PERSONA] fatto intendere implicitamente di avallare la tesi della Curatelaconfigurando il mutuo oggetto di causa come “pactum de non petendo adtempus”.3.1 Il primo e terzo motivo sono fondati ed il loro accoglimento determinal’assorbimento del secondo motivo di ricorso.3.1.1 Il provvedimento impugnato è infatti giuridicamente errato perché nonha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte di legittimitànella subiecta materia.Invero, il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizione allo stato passivo,perché “non vi è prova agli atti del presente giudizio dell’erogazione dellesomme oggetto del finanziamento”. Ha sottolineato il Tribunale, ancora nelprovvedimento qui impugnato, che “L’art. 2 - rubricato “quietanza e depositocauzionale” - al primo comma dispone: “La parte finanziata dichiara di averricevuto dalla banca la somma di Euro 180.000,00 (centoottantamila virgolaNumero registro generale 16853/2024Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 16343/2026Data pubblicazione 26/05/2026zerozero), rilasciandone ampia quietanza con il presente atto. Al contempo laBanca e la Parte finanziata danno atto della riconsegna da parte diquest’ultima della somma finanziata, costituendola in deposito cauzionaleinfruttifero presso la Banca a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighiposti a carico della medesima parte finanziata, dal presente contratto e dairelativi allegati”.Ritiene, cioè, il Tribunale che, in realtà, l’Istituto di Credito avesse realizzatoun “trasferimento solo ideale di denaro” che pertanto non era “mai entratonella disponibilità della debitrice, così come impone lo schema normativo dicui all’art. 1814 c.c. e che costituisce imprescindibile premessa delconseguente obbligo restitutorio”, concludendo nel senso che, senza la provadell'effettivo trasferimento delle somme e della loro acquisizione nelladisponibilità della parte mutuataria, non sarebbe ipotizzabile la sussistenzadell'obbligo di restituzione in capo a quest’ultima.3.1.2 Ebbene, le doglianze articolate dalla società ricorrente colgono nelsegno, mentre non sono condivisibili le statuizioni del Tribunale di Palermo.Va infatti ricordato che costituiscono principi ormai consolidati nellagiurisprudenza di questa Corte quelli secondo cui “ai fini del perfezionamentodel contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscitadel denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizionedello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione deifondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un depositocauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenzadell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cass. Sez. 1,27/10/2017, n. 25632; vedi anche: Cass. 17194/2015; cfr. Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022).Tali principi sono stati di recente riaffermati anche dalle Sezioni Unite diquesta Corte quando le stesse hanno espressamente statuito che “il contrattodi mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito opegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarladirettamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato),costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovoNumero registro generale 16853/2024Numero sezionale 1990/2026Numero di raccolta generale 16343/2026Data pubblicazione 26/05/2026essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche conmera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egliabbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, direstituirla” (Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968).3.1.3 Ma anche la terza doglianza - articolata come violazione e falsaapplicazione dell’art. 1814 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e 39 - èfondata alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.E’ stato invero chiarito, sempre dalle Sezioni Unite di questa Corte, che “èvalido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituiscetitolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con laconseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nelmomento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente,è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraversol'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stessesiano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorienei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di attidispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass.Sez. U., 05/03/2025, n. 5841).Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato per una rilettura dellavicenda processuale alla luce dei principi qui sopra ricordati ed oggiriaffermati. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito ilsecondo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa innanzi al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, anche per lespese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 30 aprile 2026Il Presidente