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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19200/2026

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dino eAnna [OSCURATO:PERSONA],ricorrente;nei confronti diLiliana [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ranalli,controricorrente;avverso la sentenza n. 129/2021 emessa dal Tribunale di L’Aquila il 6 marzo2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA].ra [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, davanti alGiudice di pace di L’Aquila, le Poste italiane s.p.a. chiedendo la condanna dellaNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026convenuta al pagamento della somma di €. 1.500,00, portata da tre buoni postalifruttiferi ciascuno dell’importo di €. 500,00.A fondamento della domanda, l'attrice deduceva di aver acquistato dettibuoni in data 9 giugno 2001 presso l'ufficio di Poste; di aver portato detti buoniall'incasso nel mese di febbraio 2020; di essersi però vista eccepire da Postel'intervenuta prescrizione; di essere, dunque, stata costretta a tutelare le proprieragioni in sede giurisdizionale.La domanda della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] veniva accolta dalGiudice di pace adito con sentenza confermata in sede di gravame dal [OSCURATO:PERSONA]Aquila.In particolare, il Tribunale - data per pacifica l’assenza, nel caso di specie,sui titoli del timbro recante la data di scadenza e, dunque, valutatal'insussistenza della clausola contrattuale in ordine al dato essenziale del terminedi scadenza dei buoni - ha ritenuto che l'omessa indicazione della data discadenza o dei termini per l'incasso, renda impossibile all'intestatario del titolocalcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto e, quindi, precludal'individuazione del dies a quo della prescrizione.

Per i buoni con timbro assente,privi di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza, qualiquelli in esame, che recano esclusivamente la dicitura: «buono fruttifero postalea termine», nessuna prescrizione può, ad avviso del giudice del merito, ritenersiintegrata.

Inoltre, secondo il Tribunale, le Poste italiane s.p.a. non hanno neppureprovato che, nel caso di specie, vi sia stata la consegna all'appellatasottoscrittrice dei titoli, del foglio informativo contenente la descrizione dellecaratteristiche dell'investimento; né risulta che Poste abbia esposto nei proprilocali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogliinformativi, comunque da consegnare ai sottoscrittori con la descrizionedettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.

Conseguentemente, viè stata una palese violazione degli obblighi informativi imposti all'intermediario,non essendo stato il risparmiatore posto in condizioni di attivarsi per lariscossione di capitale investito e interessi, nel termine di prescrizione previstodalla normativa applicabile.In conclusione, secondo il Tribunale, in assenza di indicazioni apposte sultitolo circa la durata dello stesso e, quindi, circa il termine di scadenza -Numero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e a fronte dellamancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogliinformativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio oneredi trasparenza e di informazione, con violazione dei principi correttezza e buonafede, che sempre devono informare l'esecuzione del contratto da parte deicontraenti e certamente applicabili anche al rapporto contrattuale tra le parti incausa, ciò a prescindere dalla regolamentazione ministeriale richiamata nell'attodi appello.

Ne deriva dunque che il diritto dell'appellata a percepire il capitale edinteressi relativamente ai buoni sottoscritti non si è estinto per prescrizione,come invece preteso dall'appallante Poste.2. - Poste italiane s.p.a. propone, dunque, ricorso per cassazione, affidatoad un motivo.

Resiste con controricorso la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 1° aprile 2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. si articola inun unico motivo, ricondotto all’art. 360, n. 3, c.p.c., con il quale si denuncia laviolazione e falsa applicazione della disciplina normativa in materia di buonifruttiferi postali (in particolare gli artt. 6 e 8 del D.M. 19 dicembre 2000, nonchédel successivo D.M. 29 marzo 2021) e dell’art. 2697 c.c., in tema di ripartodell’onere della prova.La ricorrente - premesso che il Tribunale ha escluso la maturazione dellaprescrizione sul presupposto che, in assenza sul titolo dell’indicazione della datadi scadenza e dei termini per l’incasso, non è individuabile il dies a quo dellaprescrizione, e che, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato la consegna delfoglio informativo al sottoscrittore - evidenzia che i buoni fruttiferi postali hannonatura di titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., sicché la disciplina delrapporto non è circoscritta alla letteralità del titolo, ma deriva anche – esoprattutto – dai decreti ministeriali che regolano la singola serie, i qualiintegrano ex lege il contenuto del rapporto ai sensi dell’art. 1339 c.c.

Da taleimpostazione discende che la mancanza sul titolo della data di scadenza nonNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026esclude affatto la determinabilità del termine, essendo quest’ultimo ricavabiledalla normativa di fonte ministeriale.Sotto altro profilo, la ricorrente censura l’affermazione del Tribunalesecondo cui l’omessa consegna del foglio informativo impedirebbe il decorso dellaprescrizione: la disciplina dei buoni è accessibile ai sottoscrittori attraverso lapubblicazione dei decreti ministeriali sulla [OSCURATO:PERSONA], sicché grava su diessi un onere di conoscenza, esercitabile con l’ordinaria diligenza, dellecaratteristiche del prodotto e, in particolare, della sua scadenza e del termineprescrizionale.

Ne deriva che la consegna del foglio informativo, pur configurandoun obbligo dell’intermediario, non costituisce la fonte primaria di conoscibilitàdelle condizioni del titolo, né incide sull’individuazione del dies a quo dellaprescrizione.Infine, il motivo insiste poi su un ulteriore profilo, relativo al ripartodell’onere probatorio.

Secondo la sentenza impugnata, spettava a Poste italianes.p.a. dimostrare di aver consegnato il foglio informativo; la ricorrente deduce,quindi, la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che tale onere non puògravare sull’intermediario, trattandosi di un fatto negativo (la mancata consegna)posto a fondamento della pretesa attorea.

Sarebbe stato, pertanto, onere dellaparte attrice fornire quantomeno elementi presuntivi idonei a dimostrare ladedotta condotta omissiva, mentre il giudice di merito avrebbe illegittimamenteinvertito l’onere della prova.2. - Il ricorso è fondato.Come è noto, la questione agitata nel procedimento in esame è statarecentemente risolta da talune decisioni di questa Corte e, in particolare, dallasentenza emessa da questa Sezione in data 10 marzo 2026, n. 5384 (resa in uncaso sovrapponibile al presente), la cui motivazione può essere qui ripercorsa.In tale arresto si legge quanto segue: «9.

Giova rammentare che con ilriordino della Cassa depositi e prestiti operato con il D.Lgs. 30 giugno 1999, n.284, si è confermata la possibilità per l'ente di utilizzare fondi rimborsabili sottoforma (anche) di buoni fruttiferi postali per l'esercizio delle proprie funzioni,rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi eprestiti, l'individuazione delle caratteristiche di tali buoni e la definizione delleNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche airisparmiatori (art. 2) e abrogando espressamente, dalla data di entrata in decretiche stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI deld.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), che disciplinava i buonipostali fruttiferi sino ad allora emessi.

10. Mentre il previgente codice postaledisciplinava, tra gli altri profili, la durata del buono postale, di regola trentennale,e il termine di prescrizione, fissato in cinque anni, e riconosceva al governo ilpotere di variare il rendimento del buono postale, il D.Lgs. n. 284 del 1999 non sioccupa di nessuno di questi aspetti, limitandosi a rinviare ai successivi decreti ladefinizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postalioggetto delle serie in via di emissione.

11. In attuazione del menzionato art. 2D.Lgs. n. 284 del 1999 è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, il quale, nelpremettere che i buoni fruttiferi postali sono emessi da Cassa depositi e prestitiSpa con la garanzia dello Stato e collocati da [OSCURATO:PERSONA] (art. 1), prevede che"l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti delMinistro (...) ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata,l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornatalavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario" (art. 2).

12. Il d.m.19 dicembre 2000 stabilisce, inoltre, all'art. 3, che laddove il buono postale èrappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titoloe il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristichedell'investimento, mentre laddove il buono postale non è rappresentato da undocumento cartaceo si provvede alla redazione per iscritto del contratto e unesemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativodell'emissione.

13. Il successivo art. 6 impone all'ente collocatore di esporre unavviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che sonoconsegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche deibuoni fruttiferi postali.

14. Infine, l'art. 8 prevede che i diritti dei titolari dei buonifruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalladata di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi, salva lafacoltà della Cassa depositi e prestiti di disporre, con apposita delibera delconsiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolaridei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta.

15. Quindi, in relazione allaNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, operata con il d.l.30 settembre 2003, n. 269, è stata prevista da tale decreto l'istituzione di unsistema di gestione separata relativo ai fondi rimborsabili sotto forma di buonifruttiferi postali (art. 8) e l'emanazione da parte del Ministro dell'economia edelle finanze di un decreto (anche) per la determinazione dei criteri per ladefinizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali,delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioniperiodiche (art. 11).

16. In attuazione di tale disposizione è stato emanato ild.m. 6 ottobre 2004 con cui, con particolare riferimento alle formalità in materiadi contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, si èstabilito che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceoviene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente alregolamento del prestito, mentre laddove il buono è dematerializzato i contrattirelativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare,comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore,unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondo e terzo commi).

17. E'stato, inoltre, stabilito che l'ente collocatore metta a disposizione del cliente neilocali aperti al pubblico un foglio informativo contenente informazioni analitichesull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economichedell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma) eche le comunicazioni dell'ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferivengano effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella GazzettaUfficiale, nel suo sito web ed eventualmente mediante esposizione di appositiavvisi nei locali aperti al pubblico dell'ente collocatore e su quotidiani a diffusionenazionale (art. 6, quarto comma).

18. Dal riferito quadro normativo emerge, inprimo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito delriordino di Cassa depositi e prestiti non sono preordinati al riequilibrio di unasimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, attesoche gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e siaccompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolodematerializzato, del contratto concluso per iscritto.

Tali obblighi assolvono a unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa,Numero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione e agevolememorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cuidisciplina è etero-integrata mediante l'applicazione di previsioni normative eaventi una durata non trascurabile.

Si tratta di informazioni che non attengonoalla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta - etalvolta spontaneamente fornita dagli operatori - al fine di favorire lo svolgimentodi relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca,riducendo possibili incertezze dell'acquirente sui termini contrattuali e,conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime.

19. Insecondo luogo, deve ritenersi che, come già affermato con riferimento alladisciplina del previgente codice postale (cfr. Cass., Sez.

Un., 11 febbraio 2019, n.3963; successivamente, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748), i buoni postali sonomeri titoli di legittimazione, come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza,e la loro disciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito diindicarne il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altroelemento ritenuto necessario e la cui conoscenza legale è affidato allapubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, se un siffatto meccanismo diintegrazione ab externo del rapporto contrattuale ex art. 1339 cod. civ. èritenuto operante con riferimento, sotto il vigore del codice postale, anche allemodifiche apportate sul contenuto del rendimento del buono in corso di vigenza,nell'esercizio dello ius variandi, a maggiore ragione deve ammettersi in unasituazione, quale quella in esame, in cui non è consentita alcuna modifica alladisciplina del buono, la quale rimane consacrata nel relativo contratto, così comeintegrato dalle disposizioni dei decreti del Ministro.

20. Da quanto esposto inprecedenza consegue che, sotto il vigore sia del d.m. 19 dicembre 2000, sia deld.m. 6 ottobre 2004, la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero laconclusione per iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buonodetematerializzato, determina il perfezionamento del contratto tra ilrisparmiatore e l'emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle partiin ordine a un determinato programma negoziale, con conseguente operatività dieventuali obblighi informativi - tra cui, quello di consegna del foglio informativodi cui all'art. 3, d.m. 19 dicembre 2000 - solo sul piano dell'esecuzione delcontratto.

Ciò trova conferma nel d.m. 6 ottobre 2004 in cui l'obbligo di consegnaNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026di tale foglio informativo all'investitore non è più presente, essendo sostituitodall'obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni)nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamentodell'operazione negoziale.

21. La sottoscrizione del buono postula, pertanto, chel'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenzialidell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata delfinanziamento.

Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattualesottoscritto rechi la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano statiivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dalsottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] decreto del Ministro che regola l'emissione della specifica serie cui il buonoappartiene.

Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto delbuono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi che ne regolanole condizioni economiche, così come indicati nel decreto istitutivo dell'emissionepubblicati nella [OSCURATO:PERSONA].

22. Non può, dunque, fondatamente sostenersiche la durata del titolo non faccia parte dell'accordo negoziale intervenuto tra ilsottoscrittore e l'emittente e che per tale ragione quest'ultimo non sia aconoscenza di tale elemento.

23. Orbene, nel caso in esame la questioneinteressata dal motivo in esame verte sulla incidenza della mancata consegna delfoglio informativo analitico rispetto alla decorrenza del termine di prescrizione deldiritto alla riscossione del buono, ossia sul se la mancata consegna di taledocumento impedisce l'inizio del decorso del termine prescrizionale ordinario. 24.In proposito, si osserva, in primo luogo, che, come evidenziato nella riferitaricostruzione del quadro normativo, la consegna del foglio contenente ladescrizione delle caratteristiche dell'investimento era prevista dall'art. 3, primocomma, d.m. 19 dicembre 2000, ma il successivo d.m. 6 ottobre 2004 si èlimitato a stabilire che il collocatore mettesse a disposizione dei clienti nei localiaperti al pubblico fogli informativi contenenti informazioni analitichesull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economichedell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma),nonché, per i buoni cartacei, la consegna al sottoscrittore del documentomedesimo unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondo comma). 25.Pur in assenza di una espressa abrogazione sul punto delle disposizioni contenuteNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026nel precedente d.m. 19 dicembre 2000, può ritenersi che le stesse siano statetacitamente abrogate dal d.m. 6 ottobre 2004, avuto riguardo al fatto chequest'ultimo ha provveduto a una nuova disciplina delle formalità in materia dicontratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi,sovrapponibile a quella precedente, ma con contenuto diverso.

26. Da ciòconsegue che in relazione all'operazione in esame, conclusasi, secondol'accertamento del giudice di merito, in data 5 settembre 2005 - e, dunque, sottola vigenza del d.m. 6 ottobre 2004 - non sussisteva, diversamente da quantoritenuto dalla Corte di appello, alcun obbligo di consegna del foglio informativo acarico della società ricorrente.

27. In secondo luogo, deve evidenziarsi chel'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuiscerilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella chederiva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anchegli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, in cui rientra l'ignoranzacirca le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, per iquali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi disospensione della prescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28aprile 2022, n. 13343; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193).

In altri termini, laprescrizione rileva per il mero fatto dell'inerzia, senza che siano possibiliconnotazioni soggettive.

28. Invero, dalla disciplina della prescrizione emergeche per determinare l'estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizioper il tempo determinato dalla legge, non occorrendo, quindi, alcunaqualificazione o caratteristica di tale condotta omissiva.

Pertanto, la legge prendein considerazione unicamente il fatto oggettivo dell'inerzia, non attribuendoalcuna rilevanza al significato che altri soggetti eventualmente conferiscano atale fatto.

29. Conferma della irrilevanza degli elementi soggettivi dell'inerzia sidesume a contrario dalla norma sull'interruzione (art. 2943 cod. civ.), che elencauna serie di fatti indicati dalla legge come atti di esercizio del diritto(notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, domanda proposta nel corso diun giudizio, etc.) in relazione ai quali si richiede che emerga in modoinequivocabile l'intento di esercitare il diritto, eventualmente mediante unadichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente esemplicemente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.

30. InNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio del diritto e l'eserciziodello stesso idoneo a interrompere la prescrizione, risulta, inequivocabilmente,che l'elemento volontaristico, inteso come intenzione del titolare, presentarilevanza giuridica soltanto nel secondo caso, restando confermato, quindi, che,ai fini del decorso e del compimento della prescrizione, è sufficiente il mancatoesercizio del diritto.

31. Eccezioni a questo principio sono, come accennato inprecedenza, unicamente quelle previste dall'art. 2941 cod. civ. quali cause disospensione del termine prescrizionale.

Il n. 8 di tale disposizione attribuiscerilevanza alla condotta del debitore, ma solo limitatamente alla ipotesi in cui lostesso abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito (e sino a che il dolo nonsia stato scoperto).

Da ciò può desumersi che l'ordinamento, in ragionedell'interesse alla certezza dei rapporti giuridici cui l'istituto della prescrizione èpreordinato, abbia inteso disinteressarsi di quelle condotte che abbianoostacolato l'esercizio del diritto, sebbene imputabili al debitore, ma nonpresentanti carattere doloso.

32. Nel caso in esame, non è prospettato il dolosooccultamento dell'esistenza del debito da parte della società ricorrente, per cuinon vi e luogo per l'applicazione dell'art. 2941, n. 8, cod. civ.».3. - Ebbene, alla luce di quanto argomentato nell’arresto ora fedelmenteriportato, deve ritenersi che la durata del titolo (e, dunque, la data di scadenza diesso e la conseguente decorrenza della prescrizione) fa parte dell’accordocontrattuale intervenuto tra il sottoscrittore e l’emittente, in ragionedell’integrazione delle clausole con le previsioni contenute nel decretoministeriale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di riferimento.

In altre parole, ladisciplina del rapporto non è circoscritta a ciò che compare nel titolo, ma ècostituita anche dai decreti ministeriali che regolano la singola serie, i qualiintegrano ex lege il contenuto del rapporto ai sensi dell’art. 1339 c.c.: lamancanza sul titolo della data di scadenza non esclude affatto la determinabilitàdel termine, essendo quest’ultimo ricavabile dalla normativa di fonte ministeriale.Sotto altro profilo, la consegna del foglio informativo, pur configurando unobbligo dell’intermediario, non costituisce la fonte primaria di conoscibilità dellecondizioni del titolo, né incide sull’individuazione del dies a quo dellaprescrizione.Numero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026Per completezza di esposizione, vale, infine, la pena di ricordare che nonsarebbe neppure possibile far discendere dalla eventuale mancata consegna delfoglio informativo una obbligazione risarcitoria, a carico delle Poste italiane s.p.a.,parametrata al valore del buono oramai prescritto.Infatti, questa Corte ha, recentemente, stabilito che, in materia di buonipostali fruttiferi, l'omessa consegna del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 deld.m. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato,conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli -non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistentenella perdita del diritto di credito per prescrizione. (Cass. Sez. 1, 18/02/2026, n.3686, Rv. 677602 - 02).

In questa prospettiva, l’'inadempimento del debitore adobblighi contrattuali, che abbia impedito al creditore di attivarsi per evitare laprescrizione, non integra un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avente ilmedesimo oggetto del diritto estintosi per il decorso del tempo; ciò in quantol'art. 2941, n. 8, c.c. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione,esclusivamente, il comportamento doloso di occultamento del debito e non anchele condotte colpose del debitore che creato un ostacolo al tempestivo eserciziodel diritto da parte del creditore. (Cass. Sez. 1, 18/02/2026, n. 3686, Rv. 677602- 01; ma si veda, altresì, Cass. Sez. 1, 12/03/2026, n. 5578).4. - Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata va,dunque, cassata.

Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,essendo pacifico il decorso della prescrizione dal momento della scadenza deibuoni, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c.,rigettandosi la domanda di pagamento originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA]Addolorata [OSCURATO:PERSONA].Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimitàpossono essere interamente compensate tra le parti, tenuto contodell’eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sullaquestione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell’assenza,al momento della proposizione del ricorso per cassazione, di specifici precedentidi legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026La Corteaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dipagamento originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi merito equelle di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dino eAnna [OSCURATO:PERSONA],ricorrente;nei confronti diLiliana [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ranalli,controricorrente;avverso la sentenza n. 129/2021 emessa dal Tribunale di L’Aquila il 6 marzo2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - [OSCURATO:PERSONA].ra [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, davanti alGiudice di pace di L’Aquila, le Poste italiane s.p.a. chiedendo la condanna dellaNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026convenuta al pagamento della somma di €. 1.500,00, portata da tre buoni postalifruttiferi ciascuno dell’importo di €. 500,00.A fondamento della domanda, l'attrice deduceva di aver acquistato dettibuoni in data 9 giugno 2001 presso l'ufficio di Poste; di aver portato detti buoniall'incasso nel mese di febbraio 2020; di essersi però vista eccepire da Postel'intervenuta prescrizione; di essere, dunque, stata costretta a tutelare le proprieragioni in sede giurisdizionale.La domanda della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] veniva accolta dalGiudice di pace adito con sentenza confermata in sede di gravame dal [OSCURATO:PERSONA]Aquila.In particolare, il Tribunale - data per pacifica l’assenza, nel caso di specie,sui titoli del timbro recante la data di scadenza e, dunque, valutatal'insussistenza della clausola contrattuale in ordine al dato essenziale del terminedi scadenza dei buoni - ha ritenuto che l'omessa indicazione della data discadenza o dei termini per l'incasso, renda impossibile all'intestatario del titolocalcolare la tempistica per l'esercizio del proprio diritto e, quindi, precludal'individuazione del dies a quo della prescrizione. Per i buoni con timbro assente,privi di indicazione del numero di serie, dei rendimenti e della scadenza, qualiquelli in esame, che recano esclusivamente la dicitura: «buono fruttifero postalea termine», nessuna prescrizione può, ad avviso del giudice del merito, ritenersiintegrata. Inoltre, secondo il Tribunale, le Poste italiane s.p.a. non hanno neppureprovato che, nel caso di specie, vi sia stata la consegna all'appellatasottoscrittrice dei titoli, del foglio informativo contenente la descrizione dellecaratteristiche dell'investimento; né risulta che Poste abbia esposto nei proprilocali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogliinformativi, comunque da consegnare ai sottoscrittori con la descrizionedettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Conseguentemente, viè stata una palese violazione degli obblighi informativi imposti all'intermediario,non essendo stato il risparmiatore posto in condizioni di attivarsi per lariscossione di capitale investito e interessi, nel termine di prescrizione previstodalla normativa applicabile.In conclusione, secondo il Tribunale, in assenza di indicazioni apposte sultitolo circa la durata dello stesso e, quindi, circa il termine di scadenza -Numero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026costituente il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e a fronte dellamancata consegna, al momento della loro sottoscrizione, di specifici fogliinformativi, si deve ritenere che l'intermediario non abbia assolto al proprio oneredi trasparenza e di informazione, con violazione dei principi correttezza e buonafede, che sempre devono informare l'esecuzione del contratto da parte deicontraenti e certamente applicabili anche al rapporto contrattuale tra le parti incausa, ciò a prescindere dalla regolamentazione ministeriale richiamata nell'attodi appello. Ne deriva dunque che il diritto dell'appellata a percepire il capitale edinteressi relativamente ai buoni sottoscritti non si è estinto per prescrizione,come invece preteso dall'appallante Poste.2. - Poste italiane s.p.a. propone, dunque, ricorso per cassazione, affidatoad un motivo. Resiste con controricorso la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale il 1° aprile 2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] italiane s.p.a. si articola inun unico motivo, ricondotto all’art. 360, n. 3, c.p.c., con il quale si denuncia laviolazione e falsa applicazione della disciplina normativa in materia di buonifruttiferi postali (in particolare gli artt. 6 e 8 del D.M. 19 dicembre 2000, nonchédel successivo D.M. 29 marzo 2021) e dell’art. 2697 c.c., in tema di ripartodell’onere della prova.La ricorrente - premesso che il Tribunale ha escluso la maturazione dellaprescrizione sul presupposto che, in assenza sul titolo dell’indicazione della datadi scadenza e dei termini per l’incasso, non è individuabile il dies a quo dellaprescrizione, e che, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato la consegna delfoglio informativo al sottoscrittore - evidenzia che i buoni fruttiferi postali hannonatura di titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., sicché la disciplina delrapporto non è circoscritta alla letteralità del titolo, ma deriva anche – esoprattutto – dai decreti ministeriali che regolano la singola serie, i qualiintegrano ex lege il contenuto del rapporto ai sensi dell’art. 1339 c.c. Da taleimpostazione discende che la mancanza sul titolo della data di scadenza nonNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026esclude affatto la determinabilità del termine, essendo quest’ultimo ricavabiledalla normativa di fonte ministeriale.Sotto altro profilo, la ricorrente censura l’affermazione del Tribunalesecondo cui l’omessa consegna del foglio informativo impedirebbe il decorso dellaprescrizione: la disciplina dei buoni è accessibile ai sottoscrittori attraverso lapubblicazione dei decreti ministeriali sulla [OSCURATO:PERSONA], sicché grava su diessi un onere di conoscenza, esercitabile con l’ordinaria diligenza, dellecaratteristiche del prodotto e, in particolare, della sua scadenza e del termineprescrizionale. Ne deriva che la consegna del foglio informativo, pur configurandoun obbligo dell’intermediario, non costituisce la fonte primaria di conoscibilitàdelle condizioni del titolo, né incide sull’individuazione del dies a quo dellaprescrizione.Infine, il motivo insiste poi su un ulteriore profilo, relativo al ripartodell’onere probatorio. Secondo la sentenza impugnata, spettava a Poste italianes.p.a. dimostrare di aver consegnato il foglio informativo; la ricorrente deduce,quindi, la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che tale onere non puògravare sull’intermediario, trattandosi di un fatto negativo (la mancata consegna)posto a fondamento della pretesa attorea. Sarebbe stato, pertanto, onere dellaparte attrice fornire quantomeno elementi presuntivi idonei a dimostrare ladedotta condotta omissiva, mentre il giudice di merito avrebbe illegittimamenteinvertito l’onere della prova.2. - Il ricorso è fondato.Come è noto, la questione agitata nel procedimento in esame è statarecentemente risolta da talune decisioni di questa Corte e, in particolare, dallasentenza emessa da questa Sezione in data 10 marzo 2026, n. 5384 (resa in uncaso sovrapponibile al presente), la cui motivazione può essere qui ripercorsa.In tale arresto si legge quanto segue: «9. Giova rammentare che con ilriordino della Cassa depositi e prestiti operato con il D.Lgs. 30 giugno 1999, n.284, si è confermata la possibilità per l'ente di utilizzare fondi rimborsabili sottoforma (anche) di buoni fruttiferi postali per l'esercizio delle proprie funzioni,rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi eprestiti, l'individuazione delle caratteristiche di tali buoni e la definizione delleNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche airisparmiatori (art. 2) e abrogando espressamente, dalla data di entrata in decretiche stabiliscono le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI deld.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (cd. codice postale), che disciplinava i buonipostali fruttiferi sino ad allora emessi. 10. Mentre il previgente codice postaledisciplinava, tra gli altri profili, la durata del buono postale, di regola trentennale,e il termine di prescrizione, fissato in cinque anni, e riconosceva al governo ilpotere di variare il rendimento del buono postale, il D.Lgs. n. 284 del 1999 non sioccupa di nessuno di questi aspetti, limitandosi a rinviare ai successivi decreti ladefinizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postalioggetto delle serie in via di emissione. 11. In attuazione del menzionato art. 2D.Lgs. n. 284 del 1999 è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, il quale, nelpremettere che i buoni fruttiferi postali sono emessi da Cassa depositi e prestitiSpa con la garanzia dello Stato e collocati da [OSCURATO:PERSONA] (art. 1), prevede che"l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti delMinistro (...) ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata,l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornatalavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario" (art. 2). 12. Il d.m.19 dicembre 2000 stabilisce, inoltre, all'art. 3, che laddove il buono postale èrappresentato da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titoloe il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristichedell'investimento, mentre laddove il buono postale non è rappresentato da undocumento cartaceo si provvede alla redazione per iscritto del contratto e unesemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativodell'emissione. 13. Il successivo art. 6 impone all'ente collocatore di esporre unavviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che sonoconsegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche deibuoni fruttiferi postali. 14. Infine, l'art. 8 prevede che i diritti dei titolari dei buonifruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalladata di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi, salva lafacoltà della Cassa depositi e prestiti di disporre, con apposita delibera delconsiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolaridei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta. 15. Quindi, in relazione allaNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per azioni, operata con il d.l.30 settembre 2003, n. 269, è stata prevista da tale decreto l'istituzione di unsistema di gestione separata relativo ai fondi rimborsabili sotto forma di buonifruttiferi postali (art. 8) e l'emanazione da parte del Ministro dell'economia edelle finanze di un decreto (anche) per la determinazione dei criteri per ladefinizione delle condizioni generali ed economiche dei buoni fruttiferi postali,delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioniperiodiche (art. 11). 16. In attuazione di tale disposizione è stato emanato ild.m. 6 ottobre 2004 con cui, con particolare riferimento alle formalità in materiadi contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, si èstabilito che laddove il buono postale è rappresentato da documento cartaceoviene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente alregolamento del prestito, mentre laddove il buono è dematerializzato i contrattirelativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare,comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore,unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondo e terzo commi). 17. E'stato, inoltre, stabilito che l'ente collocatore metta a disposizione del cliente neilocali aperti al pubblico un foglio informativo contenente informazioni analitichesull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economichedell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma) eche le comunicazioni dell'ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferivengano effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella GazzettaUfficiale, nel suo sito web ed eventualmente mediante esposizione di appositiavvisi nei locali aperti al pubblico dell'ente collocatore e su quotidiani a diffusionenazionale (art. 6, quarto comma). 18. Dal riferito quadro normativo emerge, inprimo luogo, che gli obblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito delriordino di Cassa depositi e prestiti non sono preordinati al riequilibrio di unasimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, attesoche gli stessi si pongono a valle della sottoscrizione del buono postale e siaccompagnano alla consegna del titolo sottoscritto ovvero, in caso di titolodematerializzato, del contratto concluso per iscritto. Tali obblighi assolvono a unafunzione riepilogativa e ricognitiva dei termini dell'operazione conclusa,Numero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione e agevolememorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che si tratta di rapporti la cuidisciplina è etero-integrata mediante l'applicazione di previsioni normative eaventi una durata non trascurabile. Si tratta di informazioni che non attengonoalla fase della formazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta - etalvolta spontaneamente fornita dagli operatori - al fine di favorire lo svolgimentodi relazioni commerciali in un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca,riducendo possibili incertezze dell'acquirente sui termini contrattuali e,conseguentemente, inefficienze delle relazioni commerciali medesime. 19. Insecondo luogo, deve ritenersi che, come già affermato con riferimento alladisciplina del previgente codice postale (cfr. Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n.3963; successivamente, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748), i buoni postali sonomeri titoli di legittimazione, come tali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza,e la loro disciplina è integrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito diindicarne il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altroelemento ritenuto necessario e la cui conoscenza legale è affidato allapubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, se un siffatto meccanismo diintegrazione ab externo del rapporto contrattuale ex art. 1339 cod. civ. èritenuto operante con riferimento, sotto il vigore del codice postale, anche allemodifiche apportate sul contenuto del rendimento del buono in corso di vigenza,nell'esercizio dello ius variandi, a maggiore ragione deve ammettersi in unasituazione, quale quella in esame, in cui non è consentita alcuna modifica alladisciplina del buono, la quale rimane consacrata nel relativo contratto, così comeintegrato dalle disposizioni dei decreti del Ministro. 20. Da quanto esposto inprecedenza consegue che, sotto il vigore sia del d.m. 19 dicembre 2000, sia deld.m. 6 ottobre 2004, la sottoscrizione e consegna del buono, ovvero laconclusione per iscritto del relativo documento contrattuale in caso di buonodetematerializzato, determina il perfezionamento del contratto tra ilrisparmiatore e l'emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle partiin ordine a un determinato programma negoziale, con conseguente operatività dieventuali obblighi informativi - tra cui, quello di consegna del foglio informativodi cui all'art. 3, d.m. 19 dicembre 2000 - solo sul piano dell'esecuzione delcontratto. Ciò trova conferma nel d.m. 6 ottobre 2004 in cui l'obbligo di consegnaNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026di tale foglio informativo all'investitore non è più presente, essendo sostituitodall'obbligo di metterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni)nei locali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamentodell'operazione negoziale. 21. La sottoscrizione del buono postula, pertanto, chel'investitore abbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenzialidell'operazione, quali l'importo sottoscritto, il tasso di interesse e la durata delfinanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documento contrattualesottoscritto rechi la indicazione di tali elementi, sia ove gli stessi non siano statiivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loro conoscenza sia stata appresa dalsottoscrittore quanto meno a seguito della pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] decreto del Ministro che regola l'emissione della specifica serie cui il buonoappartiene. Il nucleo essenziale sul quale si forma il consenso all'acquisto delbuono postale, infatti, non può che includere anche gli elementi che ne regolanole condizioni economiche, così come indicati nel decreto istitutivo dell'emissionepubblicati nella [OSCURATO:PERSONA]. 22. Non può, dunque, fondatamente sostenersiche la durata del titolo non faccia parte dell'accordo negoziale intervenuto tra ilsottoscrittore e l'emittente e che per tale ragione quest'ultimo non sia aconoscenza di tale elemento. 23. Orbene, nel caso in esame la questioneinteressata dal motivo in esame verte sulla incidenza della mancata consegna delfoglio informativo analitico rispetto alla decorrenza del termine di prescrizione deldiritto alla riscossione del buono, ossia sul se la mancata consegna di taledocumento impedisce l'inizio del decorso del termine prescrizionale ordinario. 24.In proposito, si osserva, in primo luogo, che, come evidenziato nella riferitaricostruzione del quadro normativo, la consegna del foglio contenente ladescrizione delle caratteristiche dell'investimento era prevista dall'art. 3, primocomma, d.m. 19 dicembre 2000, ma il successivo d.m. 6 ottobre 2004 si èlimitato a stabilire che il collocatore mettesse a disposizione dei clienti nei localiaperti al pubblico fogli informativi contenenti informazioni analitichesull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economichedell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma),nonché, per i buoni cartacei, la consegna al sottoscrittore del documentomedesimo unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondo comma). 25.Pur in assenza di una espressa abrogazione sul punto delle disposizioni contenuteNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026nel precedente d.m. 19 dicembre 2000, può ritenersi che le stesse siano statetacitamente abrogate dal d.m. 6 ottobre 2004, avuto riguardo al fatto chequest'ultimo ha provveduto a una nuova disciplina delle formalità in materia dicontratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi,sovrapponibile a quella precedente, ma con contenuto diverso. 26. Da ciòconsegue che in relazione all'operazione in esame, conclusasi, secondol'accertamento del giudice di merito, in data 5 settembre 2005 - e, dunque, sottola vigenza del d.m. 6 ottobre 2004 - non sussisteva, diversamente da quantoritenuto dalla Corte di appello, alcun obbligo di consegna del foglio informativo acarico della società ricorrente. 27. In secondo luogo, deve evidenziarsi chel'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuiscerilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella chederiva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anchegli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, in cui rientra l'ignoranzacirca le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive, per iquali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi disospensione della prescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28aprile 2022, n. 13343; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193). In altri termini, laprescrizione rileva per il mero fatto dell'inerzia, senza che siano possibiliconnotazioni soggettive. 28. Invero, dalla disciplina della prescrizione emergeche per determinare l'estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizioper il tempo determinato dalla legge, non occorrendo, quindi, alcunaqualificazione o caratteristica di tale condotta omissiva. Pertanto, la legge prendein considerazione unicamente il fatto oggettivo dell'inerzia, non attribuendoalcuna rilevanza al significato che altri soggetti eventualmente conferiscano atale fatto. 29. Conferma della irrilevanza degli elementi soggettivi dell'inerzia sidesume a contrario dalla norma sull'interruzione (art. 2943 cod. civ.), che elencauna serie di fatti indicati dalla legge come atti di esercizio del diritto(notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, domanda proposta nel corso diun giudizio, etc.) in relazione ai quali si richiede che emerga in modoinequivocabile l'intento di esercitare il diritto, eventualmente mediante unadichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti puramente esemplicemente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. 30. InNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio del diritto e l'eserciziodello stesso idoneo a interrompere la prescrizione, risulta, inequivocabilmente,che l'elemento volontaristico, inteso come intenzione del titolare, presentarilevanza giuridica soltanto nel secondo caso, restando confermato, quindi, che,ai fini del decorso e del compimento della prescrizione, è sufficiente il mancatoesercizio del diritto. 31. Eccezioni a questo principio sono, come accennato inprecedenza, unicamente quelle previste dall'art. 2941 cod. civ. quali cause disospensione del termine prescrizionale. Il n. 8 di tale disposizione attribuiscerilevanza alla condotta del debitore, ma solo limitatamente alla ipotesi in cui lostesso abbia dolosamente occultato l'esistenza del debito (e sino a che il dolo nonsia stato scoperto). Da ciò può desumersi che l'ordinamento, in ragionedell'interesse alla certezza dei rapporti giuridici cui l'istituto della prescrizione èpreordinato, abbia inteso disinteressarsi di quelle condotte che abbianoostacolato l'esercizio del diritto, sebbene imputabili al debitore, ma nonpresentanti carattere doloso. 32. Nel caso in esame, non è prospettato il dolosooccultamento dell'esistenza del debito da parte della società ricorrente, per cuinon vi e luogo per l'applicazione dell'art. 2941, n. 8, cod. civ.».3. - Ebbene, alla luce di quanto argomentato nell’arresto ora fedelmenteriportato, deve ritenersi che la durata del titolo (e, dunque, la data di scadenza diesso e la conseguente decorrenza della prescrizione) fa parte dell’accordocontrattuale intervenuto tra il sottoscrittore e l’emittente, in ragionedell’integrazione delle clausole con le previsioni contenute nel decretoministeriale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di riferimento. In altre parole, ladisciplina del rapporto non è circoscritta a ciò che compare nel titolo, ma ècostituita anche dai decreti ministeriali che regolano la singola serie, i qualiintegrano ex lege il contenuto del rapporto ai sensi dell’art. 1339 c.c.: lamancanza sul titolo della data di scadenza non esclude affatto la determinabilitàdel termine, essendo quest’ultimo ricavabile dalla normativa di fonte ministeriale.Sotto altro profilo, la consegna del foglio informativo, pur configurando unobbligo dell’intermediario, non costituisce la fonte primaria di conoscibilità dellecondizioni del titolo, né incide sull’individuazione del dies a quo dellaprescrizione.Numero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026Per completezza di esposizione, vale, infine, la pena di ricordare che nonsarebbe neppure possibile far discendere dalla eventuale mancata consegna delfoglio informativo una obbligazione risarcitoria, a carico delle Poste italiane s.p.a.,parametrata al valore del buono oramai prescritto.Infatti, questa Corte ha, recentemente, stabilito che, in materia di buonipostali fruttiferi, l'omessa consegna del [OSCURATO:PERSONA], ex art. 3 deld.m. 19 dicembre 2000, al sottoscrittore - il quale lamenti di non essere stato,conseguentemente, nelle condizioni di conoscere la data di scadenza dei titoli -non determina l'insorgere di una pretesa al risarcimento del danno consistentenella perdita del diritto di credito per prescrizione. (Cass. Sez. 1, 18/02/2026, n.3686, Rv. 677602 - 02). In questa prospettiva, l’'inadempimento del debitore adobblighi contrattuali, che abbia impedito al creditore di attivarsi per evitare laprescrizione, non integra un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avente ilmedesimo oggetto del diritto estintosi per il decorso del tempo; ciò in quantol'art. 2941, n. 8, c.c. prevede, quale causa di sospensione della prescrizione,esclusivamente, il comportamento doloso di occultamento del debito e non anchele condotte colpose del debitore che creato un ostacolo al tempestivo eserciziodel diritto da parte del creditore. (Cass. Sez. 1, 18/02/2026, n. 3686, Rv. 677602- 01; ma si veda, altresì, Cass. Sez. 1, 12/03/2026, n. 5578).4. - Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata va,dunque, cassata. Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,essendo pacifico il decorso della prescrizione dal momento della scadenza deibuoni, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c.,rigettandosi la domanda di pagamento originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA]Addolorata [OSCURATO:PERSONA].Le spese di entrambi i gradi merito e quelle di questo giudizio di legittimitàpossono essere interamente compensate tra le parti, tenuto contodell’eterogeneità delle plurime soluzioni ermeneutiche finora offerte sullaquestione giuridica oggi affrontata dalla giurisprudenza di merito e dell’assenza,al momento della proposizione del ricorso per cassazione, di specifici precedentidi legittimità. P.Q.MNumero registro generale 7888/2024Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 19200/2026Data pubblicazione 11/06/2026La Corteaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dipagamento originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA].Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi merito equelle di questo giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 1 aprile 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19200/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris