CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 48192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza emessa in data 23/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Cagliari resa in data 14/01/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che le doglianze difensive - contenute nei distinti ricorsi - propongono motivi sovrapponibili che rendono opportuna la trattazione congiunta; ritenuto che i predetti motivi, che contestano per il [OSCURATO:PERSONA] il vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità penale e per il [OSCURATO:PERSONA] l'illogicità della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato, la logicità della motivazione in ordine alla prova della responsabilità (fondata su un compendio probatorio assertivamente insufficiente), nonché l'assenza di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio (in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito; osservato pure che i predetti motivi - peraltro meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito - tentano di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti (sconfessata dalle emergenze processuali), mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento, con la conseguenza che il supposto travisamento della prova è basato su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali (idoneamente svolta dalla Corte di appello); valutato che le doglianze difensive evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le censure avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale e sollecitano, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata e 8 e 9 quanto al trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,