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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39811/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA].DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di TRENTO- sez.dist.

BOLZANO, con sentenza in data 10/10/2019- dep. 16/10/2019, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di BOLZANO in data 4/05/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SACCO Angelo a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di truffa, consumata (capo a-, commesso a CORVARA il 12/10/2016) e tentata (capo b-, commesso a CORVARA nel novembre 2016), e di tentativo di estorsione (capo c-, commesso a CORVARA nel novembre e dicembre 2016), in danno di KOSTNER Petra.

La condotta a lui contestata era consistita: - relativamente al capo a-, nell'aver indotto KOSTNER, chiamandola o facendola chiamare per telefono, ad abbonarsi a riviste, facendo intendere che provenissero dalla Polizia e che il ricavato sarebbe andato in beneficenza, e per avere con questo incassato da lei la somma di 110 euro; relativamente al capo b-, nell'aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre nuovamente in errore KOSTNER, per la somma di 122 euro, sempre finalizzata all'acquisto di riviste, con condotta analoga al reato sub a-; - relativamente al capo c-, nell'aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a sé un ingiusto profitto in danno di KOSTNER, riguardante ancora il pagamento di riviste, con ripetute telefonate a lei rivolte, facendole credere che chi la chiamava era l'avvocato dell'azienda, il quale minacciava azioni legali contro di lei.

2. SACCO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla riconducibilità a sé della condotta decettiva descritta al capo a-.

Censura infatti che, non essendo stato identificato l'autore della telefonata a KOSTNER, egli abbia concorso con un proprio dipendente nella consumazione del reato, in assenza agli atti di indicazioni utili a collegare con certezza i contatti con la donna alla società 'Abbonamenti Italia', di cui lui era titolare: il solo dato sicuro era che tale società aveva inviato la rivista a KOSTNER, e incassato l'importo di 110 euro, e ciò non era sufficiente a integrare la truffa; - come secondo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. quanto alla sussistenza degli artifici e dei raggiri, sempre con riferimento al delitto di cui al capo a-.

La CORTE avrebbe omesso di dimostrare che il ricavato della vendita della rivista non avesse avuto come effettiva destinazione la beneficenza, che l'evocazione del fine filantropico fosse stata determinante affinché la persona offesa acconsentisse all'acquisto, che proprio a seguito di questo ella era stata indotta in errore, che non aveva alcun interesse per le riviste commercializzate.

Né può ritenersi che spettasse alla difesa dimostrare l'effettività del fine benefico, poiché ciò comporterebbe una inversione dell'onore della prova; - come terzo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla riconducibilità a sé della condotta decettiva descritta al capo b-, quale legale rappresentante della società 'Abbonamenti Italia'.

Rileva come KOSTNER non avesse fornito indicazioni sulla società mittente della seconda rivista e sull'identità dell'operatrice telefonica che l'aveva contattata, e comunque che la spedizione della seconda rivista era avvenuta con corriere GLS, diverso da quello utilizzato dalla ditta di SACCO, che è [OSCURATO:PERSONA]; - come quarto, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. quanto alla sussistenza degli artifici e dei raggiri, sempre con riferimento al delitto di cui al capo b-.

Ferma restando la non attribuibilità a sé della vicenda di cui a tale imputazione, la condotta decettiva ivi riassunta non aveva avuto connotazione penalmente rilevante, poiché chi aveva interloquito con KOSTNER non aveva tentato di carpirne il consenso; come quinto, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla riconducibilità a sé della condotta descritta al capo c-, e per travisamento della prova sul punto.

Nell'informativa della polizia giudiziaria non vi era alcun preciso riferimento agli abbonamenti alle rivista della Polizia, a differenza di quanto invece asserito in sentenza, e quindi nulla correla le telefonate di sedicenti avvocati alla ditta 'Abbonamenti Italia'.

Già nei motivi di appello il ricorrente aveva dedotto che non era stato effettuato alcun accertamento sui soggetti che avrebbero contattato la persona offesa, neanche quanto all'acquisizione di tabulati telefonici al fine di ricondurre le chiamate alla ditta dell'imputato, e che SACCO in epoca coeva ai fatti di cui alle imputazioni aveva presentato querela contro ignoti, per via di soggetti che domandavano il pagamento di riviste, falsamente qualificandosi come dipendenti di 'Abbonamenti Italia'.

In ogni caso, non è configurabile una minaccia poiché dagli atti di indagine non è emersa alcuna indebita pressione sulla persona offesa; - come sesto, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla prova del concorso del ricorrente nei reati di cui alle tre imputazioni.

Censura la CORTE territoriale per aver fondato la condanna sulla sua carica di rappresentante di 'Abbonamenti Italia', e quindi di aver affermato una responsabilità "da posizione", in contrasto con ogni orientamento giurisprudenziale costituzionale e di legittimità, senza allegare alcun 'comportamento esteriore' dell'imputato idoneo a fornire un contributo apprezzabile alla consumazione dei reati contestati.

Costituirebbe una forzatura l'aver ritenuto il concorso nei delitti contestati a causa delle dimensioni contenute dell'azienda, dell'attività di call center ivi espletata, e delle presunte metodiche di vendita dei dipendenti, non avendo la CORTE di APPELLO accertato che effettivamente la ditta si interessava solo della commercializzazione di riviste di Polizia, che la vendita di esse esigeva particolari tecniche, che SACCO avesse impartito direttive per adoperare metodi di vendita truffaldini; - come settimo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto al diniego delle attenuanti generiche, motivato dal fatto che quel che ne avrebbe favorito la concessione - e cioè l'assenza di precedenti condanne - sarebbe da solo a tal fine insufficiente.

Quelle attenuanti sarebbero invece giustificate dall'esiguità del danno cagionato - 110 euro -, dallo scarso allarme sociale della vicenda, dalla partecipazione dell'imputato al processo, oltre che dall'avere egli regolarizzato i lavoratori 'in nero' che erano alle dipendenze di 'Abbonamenti Italia'. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Poiché più d'uno dei motivi proposti punta a una rivalutazione in fatto della vicenda, va ricordato in premessa il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

In coerenza con tali consolidati principi, e ferma restando la disamina analitica dei motivi proposti, l'infondatezza di gran parte di essi ha come filo conduttore la sollecitazione a rivisitare il fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata - risposta peraltro da ricollegare a quanto illustrato dal GUP, e richiamato dal Collegio di appello -, senza che il ricorso, nonostante la sua lunghezza, contenga ulteriori repliche.

2. Con riferimento al primo motivo, esso contesta, nei termini prima riassunti, la riconducibilità a SACCO della condotta decettiva descritta al capo a-.

Sul punto la CORTE al fg. 3 ha richiamato il contenuto della sentenza di primo grado (con specifico riferimento al fg. 5 di essa), che a sua volta ha descritto la ditta individuale di Angelo SACCO avente "come oggetto sociale la rivendita di libri, riviste e giornali (...) organizzata come un cali center", nel quale il ricorrente "fornisce ai dipendenti i nomi ed i numeri telefonici dei clienti da chiamare (...).

I dipendenti, molti dei quali privi di un contrailo di lavoro, chiamano i clienti usando per la maggior parte il proprio telefono cellulare (...).

Uno di questi dipendenti ha chiamato la persona offesa (...) e, spacciandosi come appartenente alle forze dell'ordine, le ha fatto credere che il ricavato della vendita sarebbe stato devoluto in beneficenza, in favore degli orfani delle 'Istituzioni'." La CORTEha quindi spiegato che il reato sub a- è attribuibile a SACCO perché 'Abbonamenti Italia' non è una ditta di grandi dimensioni e ha pochi addetti in parte 'in nero': il GUP aveva in modo più esteso dato conto di una perquisizione effettuata nell'abitazione dell'imputato, ad ALBEROBELLO, durante la quale erano stati rinvenuti 'contratti per procaccerie occasionali', e ciò rinvia a un pagamento in relazione alle copie vendute. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha quindi fornito motivazione congrua e coerente in ordine alla riconducibilità a SACCO del primo degli illeciti contestati, peraltro utilizzando gli esiti delle indagini, poiché il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato.

In quest'ottica, e trattando il sesto motivo, al primo logicamente collegato, non può parlarsi di una 'responsabilità da posizione' che sarebbe stata affermata nel caso specifico, per cui SACCO risponderebbe di illeciti penali non commessi materialmente da lui, per il solo fatto di essere il titolare della ditta dal cui interno sarebbero stati originati.

Premesso che i due precedenti di questa S.C. evocati sul punto nel ricorso non hanno alcuna attinenza con tale argomento (l'uno riguarda la posizione del "socio receduto ma ancora all'interno della compagine sociale", l'altro un giudizio di patteggiamento), il tema ha rilievo soprattutto nei reati colposi, a proposito delle 'posizioni di garanzia', ma nella specie non appare pertinente, poiché viene superato dalle ricostruzione del fatto operata in modo conforme dai Giudici del merito: allorché costoro hanno sottolineato come 'Abbonamenti Italia' fosse una realtà aziendale di piccole dimensioni e con relazioni di lavoro direttamente dipendenti dal titolare, hanno con ciò stesso dato conto di un modus operandi che era stato deciso ed era stato reso esecutivo da costui.

Il primo e il sesto motivo sono quindi manifestamente infondati.

3. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo, che contesta alla CORTEterritoriale di non aver dimostrato né che il ricavato della vendita della rivista non fosse andato in beneficenza, né che il fine filantropico fosse stato decisivo per l'adesione della persona offesa alla proposta di vendita, né che ella non avesse alcun interesse per le riviste commercializzate.

Il dato significativo, come sottolineato dai Giudici del merito (cf. in particolare sentenza GUP fg. 3, richiamata in appello), è che KOSTNER, alla stregua di quanto precisato nella comunicazione della notizia di reato, aveva ricevuto ai primi di ottobre 2016 una telefonata da persona che si era qualificata come appartenente alle forze dell'ordine e le aveva offerto l'abbonamento alla rivista 'Polizia pronto intervento' per il costo di 110 euro, segnalandole che il ricavato sarebbe stato destinato in beneficienza agli orfani.

Rispetto alla destinazione effettiva in beneficienza, non è condivisibile la tesi difensiva secondo cui il relativo accertamento competeva ai Giudici di merito: soprattutto in un giudizio allo stato degli atti, l'attività di 'difendersi provando', lungi dal costituire una inversione dell'onere della prova, ben può consistere nel documentare l'asserzione secondo cui quella somma era andata realmente a beneficio di orfani di poliziotti, o di appartenenti alle istituzioni; il ricorrente non ha fatto invero tale affermazione, nemmeno a mezzo del difensore, che cioè il fine di beneficienza fosse effettivo, e però pretende con ricorso che l'autorità giudiziaria avesse svolto indagini per verificarlo, il che non appare coerente.

4. È certo invece che, come correttamente enunciato nella sentenza impugnata, l'evocazione di tale scopo ha contribuito all'acquisto della rivista da parte della persona offesa.

Come sancito da questa S.C. (Sez. 2 sentenza n. 11121 del 03/07/1981 dep. 16/12/1981 Rv. 151322-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), "sussiste il delitto di truffa (...) qualora la dazione di denaro o di altra utilità economica sia frutto di un'attività ingannatrice dell'agente, che, mediante artifici o raggiri, crei nell'animo della vittima la falsa convinzione di adempiere un dovere morale di solidarietà verso terzi. (...) (nella specie la Cassazione ha ritenuto che ricorra il reato di truffa, qualora l'agente si presenti in abiti talari o simili e faccia credere agli oblatori di dovere raccogliere somme di denaro a favore di opere religiose, enti o istituzioni di beneficenza)".

Analogamente ad avviso di Sez. 2 sentenza n. 1983 del 17/10/1969 (dep. 10/09/1970 Rv. 115212-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "è configurabile il delitto di truffa (...) nel fatto di colui che ottenga danaro o altri aiuti economici mediante richiesta epistolare inviata a un numero indefinito di persone, nella quale con mezzi ingannevoli dimostri uno stato di bisogno, in realtà inesistente".5.

Manifestamente infondati sono altresì il terzo e il quarto motivo, che censurano la riconducibilità a SACCO della condotta decettiva descritta al capo b- , quale legale rappresentante della società 'Abbonamenti Italia', sottolineando che KOSTNER non aveva dato indicazioni sulla società mittente della seconda rivista e sull'identità dell'operatrice telefonica che l'aveva contattata, e comunque che la spedizione della seconda rivista era avvenuta con corriere GLS, diverso da quello utilizzato dalla ditta di SACCO, che è [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che la condotta della telefonista non aveva alcuna decettività.

Con valutazione in fatto congrua e coerente, quindi non censurabile in questa sede di legittimità, la riconducibilità a SACCO di tale condotta, dalla dinamica sovrapponibile alla precedente, è stata dalla CORTE territoriale asserita sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, poiché nella telefonata da lei ricevuta si faceva esplicita menzione di un'altra rivista": "altra", con tutta evidenza, è stata logicamente intesa dal Giudice del merito rispetto a quella a lei venduta pochi giorni prima.

Sulle altre considerazioni difensive, e cioè l'identificazione del corriere, il GUP - la cui pronuncia, lo si ripete, è richiamata e forma un tutt'uno con quella della CORTE territoriale - ha ben illustrato che, mentre risulta che GSL ha effettuato la seconda consegna, non è stato dimostrato chi sia stato incaricato della prima, né che 'Abbonamenti Italia' avesse una esclusiva con un corriere piuttosto che con un altro.

Anche su questo versante il Collegio di appello, piuttosto che invertire l'onere della prova, ha constatato la mancata documentazione delle affermazioni difensive.

Quanto al carattere decettivo della condotta, che essa non avesse raggiunto il risultato come era accaduto la prima volta rivela che KOSTNER non intendesse essere nuovamente tratta in inganno, non già che la telefonata non avesse la medesima idoneità a ciò finalizzata, una volta accertata la continuità in capo ad 'Abbonamenti Italia' delle telefonate miranti alla vendita delle riviste.

6. Manifestamente infondato è il quinto motivo, che censura la riconducibilità a SACCO della condotta descritta al capo c-, negando nell'informativa di p.g. l'esistenza di riferimenti agli abbonamenti alle rivista della Polizia quanto alle telefonate di sedicenti avvocati alla ditta 'Abbonamenti Italia', e negando infine la configurabilità di minacce, poiché non era emersa dagli atti alcuna indebita pressione sulla persona offesa.

Anche sul punto la CORTE territoriale, e prima ancora il GUP, hanno ricollegato al ricorrente le reiterate chiamate telefoniche di soggetti che si qualificavano come avvocati agli abbonamenti alle riviste di Polizia, di cui esigevano il pagamento da KOSTNER, e al fatto che nessuno tranne quella ditta era a conoscenza dei precedenti contatti con lei finalizzati agli abbonamenti, mentre la riferibilità della condotta a SACCO è stata operata dal GUP, e confermata in appello, alla stregua di quel che ha fatto risalire a lui in ordine alle altre imputazioni, cioè alle direttive impartite ai dipendenti.

Sulla configurabilità della minaccia, è consolidato e condiviso l'orientamento di questa S.C., secondo cui (Sez. 2 sentenza n. 39336 del 07/10/2010 dep. 09/11/2010 Rv. 248870 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "integra il reato di estorsione non già l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato".

Occorre cioè (cf.

Sez. 2 sentenza n. 13043 del 07/11/2000 dep. 14/12/2000 Rv. 217508 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) non già "l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate", bensì "che l'agente si avvalga di modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato".

7. Elemento qualificante è pertanto la concreta idoneità delle minacce a "coartare la libera determinazione della volontà, costringendo un soggetto a fare o ad omettere qualcosa. (...) la nota giuridicamente pregnante di questo delitto consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta. (...) In questo senso, anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite perché in funzione dell'esercizio di un diritto può avere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato che si vuole raggiungere sia quello di vessare l'altrui volontà.

Non è, perciò, tra l'altro, costitutiva della struttura oggettiva dell'estorsione la prospettazione di un male ingiusto (potendo la minaccia astrattamente tendere a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico); ma quello che è assolutamente fondamentale e imprescindibile è che il soggetto in relazione all'intimidazione subita, non abbia spazi di apprezzabile scelta (...)".Nel caso concreto la CORTE territoriale ha con motivazione coerente ravvisato la configurabilità della minaccia nelle "reiterate telefonate di sedicenti avvocati che insistentemente richiedono il pagamento di importi non dovuti giacché con siffatte telefonate si prospetta concretamente la realizzazione di una situazione di pregiudizio per la vittima data dalla perdita di tempo e di denaro correlata da una iniziativa giudiziaria nei suoi confronti ancorché infondata".

In primo grado il GUP aveva osservato come le ripetute telefonate - non usuali se ci si fosse trovati di fronte a un vero avvocato, che avrebbe scritto una o più lettere - erano correlate alla infondatezza della pretesa, e che nella specie le pressioni usate avevano certamente superato la soglia della tollerabilità, meritando per questo la qualifica di minacce.

Né può accedersi alla tesi difensiva, secondo cui nelle parole della persona offesa non si sarebbe fatto riferimento alla prospettazione da parte dei sedicenti avvocati dell'avvio di un'azione giudiziaria, poiché se taluno si qualifica come avvocato e sollecita con insistenza un pagamento è ovvio che si collochi in una fase antecedente a quello della chiamata in giudizio del presunto debitore.

8. Avendo trattato del sesto motivo unitamente al primo, residua il settimo, che censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, pur esso manifestamente infondato.

Anche in relazione a tali attenuanti, la motivazione della CORTE territoriale va raccordata con quella del GUP: il primo le ha negate sulla considerazione che l'imputato aveva alle sue dipendenze operatori telefonici 'in nero', pertanto privi di copertura contributiva, sui quali scaricare le proprie responsabilità, mentre la seconda ha osservato che, nel quadro d'insieme della vicenda, l'incensuratezza dell'imputato è ragione da sola inidonea a giustificare la attenuanti.

Pure su tale versante ci si trova di fronte a una argomentazione coerente: i Giudici del merito hanno operato una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

Va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA].DIST. di BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di TRENTO- sez.dist. BOLZANO, con sentenza in data 10/10/2019- dep. 16/10/2019, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di BOLZANO in data 4/05/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato SACCO Angelo a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di truffa, consumata (capo a-, commesso a CORVARA il 12/10/2016) e tentata (capo b-, commesso a CORVARA nel novembre 2016), e di tentativo di estorsione (capo c-, commesso a CORVARA nel novembre e dicembre 2016), in danno di KOSTNER Petra. La condotta a lui contestata era consistita: - relativamente al capo a-, nell'aver indotto KOSTNER, chiamandola o facendola chiamare per telefono, ad abbonarsi a riviste, facendo intendere che provenissero dalla Polizia e che il ricavato sarebbe andato in beneficenza, e per avere con questo incassato da lei la somma di 110 euro; relativamente al capo b-, nell'aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre nuovamente in errore KOSTNER, per la somma di 122 euro, sempre finalizzata all'acquisto di riviste, con condotta analoga al reato sub a-; - relativamente al capo c-, nell'aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a sé un ingiusto profitto in danno di KOSTNER, riguardante ancora il pagamento di riviste, con ripetute telefonate a lei rivolte, facendole credere che chi la chiamava era l'avvocato dell'azienda, il quale minacciava azioni legali contro di lei. 2. SACCO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla riconducibilità a sé della condotta decettiva descritta al capo a-. Censura infatti che, non essendo stato identificato l'autore della telefonata a KOSTNER, egli abbia concorso con un proprio dipendente nella consumazione del reato, in assenza agli atti di indicazioni utili a collegare con certezza i contatti con la donna alla società 'Abbonamenti Italia', di cui lui era titolare: il solo dato sicuro era che tale società aveva inviato la rivista a KOSTNER, e incassato l'importo di 110 euro, e ciò non era sufficiente a integrare la truffa; - come secondo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. quanto alla sussistenza degli artifici e dei raggiri, sempre con riferimento al delitto di cui al capo a-. La CORTE avrebbe omesso di dimostrare che il ricavato della vendita della rivista non avesse avuto come effettiva destinazione la beneficenza, che l'evocazione del fine filantropico fosse stata determinante affinché la persona offesa acconsentisse all'acquisto, che proprio a seguito di questo ella era stata indotta in errore, che non aveva alcun interesse per le riviste commercializzate. Né può ritenersi che spettasse alla difesa dimostrare l'effettività del fine benefico, poiché ciò comporterebbe una inversione dell'onore della prova; - come terzo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla riconducibilità a sé della condotta decettiva descritta al capo b-, quale legale rappresentante della società 'Abbonamenti Italia'. Rileva come KOSTNER non avesse fornito indicazioni sulla società mittente della seconda rivista e sull'identità dell'operatrice telefonica che l'aveva contattata, e comunque che la spedizione della seconda rivista era avvenuta con corriere GLS, diverso da quello utilizzato dalla ditta di SACCO, che è [OSCURATO:PERSONA]; - come quarto, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. quanto alla sussistenza degli artifici e dei raggiri, sempre con riferimento al delitto di cui al capo b-. Ferma restando la non attribuibilità a sé della vicenda di cui a tale imputazione, la condotta decettiva ivi riassunta non aveva avuto connotazione penalmente rilevante, poiché chi aveva interloquito con KOSTNER non aveva tentato di carpirne il consenso; come quinto, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla riconducibilità a sé della condotta descritta al capo c-, e per travisamento della prova sul punto. Nell'informativa della polizia giudiziaria non vi era alcun preciso riferimento agli abbonamenti alle rivista della Polizia, a differenza di quanto invece asserito in sentenza, e quindi nulla correla le telefonate di sedicenti avvocati alla ditta 'Abbonamenti Italia'. Già nei motivi di appello il ricorrente aveva dedotto che non era stato effettuato alcun accertamento sui soggetti che avrebbero contattato la persona offesa, neanche quanto all'acquisizione di tabulati telefonici al fine di ricondurre le chiamate alla ditta dell'imputato, e che SACCO in epoca coeva ai fatti di cui alle imputazioni aveva presentato querela contro ignoti, per via di soggetti che domandavano il pagamento di riviste, falsamente qualificandosi come dipendenti di 'Abbonamenti Italia'. In ogni caso, non è configurabile una minaccia poiché dagli atti di indagine non è emersa alcuna indebita pressione sulla persona offesa; - come sesto, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla prova del concorso del ricorrente nei reati di cui alle tre imputazioni. Censura la CORTE territoriale per aver fondato la condanna sulla sua carica di rappresentante di 'Abbonamenti Italia', e quindi di aver affermato una responsabilità "da posizione", in contrasto con ogni orientamento giurisprudenziale costituzionale e di legittimità, senza allegare alcun 'comportamento esteriore' dell'imputato idoneo a fornire un contributo apprezzabile alla consumazione dei reati contestati. Costituirebbe una forzatura l'aver ritenuto il concorso nei delitti contestati a causa delle dimensioni contenute dell'azienda, dell'attività di call center ivi espletata, e delle presunte metodiche di vendita dei dipendenti, non avendo la CORTE di APPELLO accertato che effettivamente la ditta si interessava solo della commercializzazione di riviste di Polizia, che la vendita di esse esigeva particolari tecniche, che SACCO avesse impartito direttive per adoperare metodi di vendita truffaldini; - come settimo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto al diniego delle attenuanti generiche, motivato dal fatto che quel che ne avrebbe favorito la concessione - e cioè l'assenza di precedenti condanne - sarebbe da solo a tal fine insufficiente. Quelle attenuanti sarebbero invece giustificate dall'esiguità del danno cagionato - 110 euro -, dallo scarso allarme sociale della vicenda, dalla partecipazione dell'imputato al processo, oltre che dall'avere egli regolarizzato i lavoratori 'in nero' che erano alle dipendenze di 'Abbonamenti Italia'. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Poiché più d'uno dei motivi proposti punta a una rivalutazione in fatto della vicenda, va ricordato in premessa il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con tali consolidati principi, e ferma restando la disamina analitica dei motivi proposti, l'infondatezza di gran parte di essi ha come filo conduttore la sollecitazione a rivisitare il fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata - risposta peraltro da ricollegare a quanto illustrato dal GUP, e richiamato dal Collegio di appello -, senza che il ricorso, nonostante la sua lunghezza, contenga ulteriori repliche. 2. Con riferimento al primo motivo, esso contesta, nei termini prima riassunti, la riconducibilità a SACCO della condotta decettiva descritta al capo a-. Sul punto la CORTE al fg. 3 ha richiamato il contenuto della sentenza di primo grado (con specifico riferimento al fg. 5 di essa), che a sua volta ha descritto la ditta individuale di Angelo SACCO avente "come oggetto sociale la rivendita di libri, riviste e giornali (...) organizzata come un cali center", nel quale il ricorrente "fornisce ai dipendenti i nomi ed i numeri telefonici dei clienti da chiamare (...). I dipendenti, molti dei quali privi di un contrailo di lavoro, chiamano i clienti usando per la maggior parte il proprio telefono cellulare (...). Uno di questi dipendenti ha chiamato la persona offesa (...) e, spacciandosi come appartenente alle forze dell'ordine, le ha fatto credere che il ricavato della vendita sarebbe stato devoluto in beneficenza, in favore degli orfani delle 'Istituzioni'." La CORTEha quindi spiegato che il reato sub a- è attribuibile a SACCO perché 'Abbonamenti Italia' non è una ditta di grandi dimensioni e ha pochi addetti in parte 'in nero': il GUP aveva in modo più esteso dato conto di una perquisizione effettuata nell'abitazione dell'imputato, ad ALBEROBELLO, durante la quale erano stati rinvenuti 'contratti per procaccerie occasionali', e ciò rinvia a un pagamento in relazione alle copie vendute. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha quindi fornito motivazione congrua e coerente in ordine alla riconducibilità a SACCO del primo degli illeciti contestati, peraltro utilizzando gli esiti delle indagini, poiché il giudizio si è svolto nelle forme del rito abbreviato. In quest'ottica, e trattando il sesto motivo, al primo logicamente collegato, non può parlarsi di una 'responsabilità da posizione' che sarebbe stata affermata nel caso specifico, per cui SACCO risponderebbe di illeciti penali non commessi materialmente da lui, per il solo fatto di essere il titolare della ditta dal cui interno sarebbero stati originati. Premesso che i due precedenti di questa S.C. evocati sul punto nel ricorso non hanno alcuna attinenza con tale argomento (l'uno riguarda la posizione del "socio receduto ma ancora all'interno della compagine sociale", l'altro un giudizio di patteggiamento), il tema ha rilievo soprattutto nei reati colposi, a proposito delle 'posizioni di garanzia', ma nella specie non appare pertinente, poiché viene superato dalle ricostruzione del fatto operata in modo conforme dai Giudici del merito: allorché costoro hanno sottolineato come 'Abbonamenti Italia' fosse una realtà aziendale di piccole dimensioni e con relazioni di lavoro direttamente dipendenti dal titolare, hanno con ciò stesso dato conto di un modus operandi che era stato deciso ed era stato reso esecutivo da costui. Il primo e il sesto motivo sono quindi manifestamente infondati. 3. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo, che contesta alla CORTEterritoriale di non aver dimostrato né che il ricavato della vendita della rivista non fosse andato in beneficenza, né che il fine filantropico fosse stato decisivo per l'adesione della persona offesa alla proposta di vendita, né che ella non avesse alcun interesse per le riviste commercializzate. Il dato significativo, come sottolineato dai Giudici del merito (cf. in particolare sentenza GUP fg. 3, richiamata in appello), è che KOSTNER, alla stregua di quanto precisato nella comunicazione della notizia di reato, aveva ricevuto ai primi di ottobre 2016 una telefonata da persona che si era qualificata come appartenente alle forze dell'ordine e le aveva offerto l'abbonamento alla rivista 'Polizia pronto intervento' per il costo di 110 euro, segnalandole che il ricavato sarebbe stato destinato in beneficienza agli orfani. Rispetto alla destinazione effettiva in beneficienza, non è condivisibile la tesi difensiva secondo cui il relativo accertamento competeva ai Giudici di merito: soprattutto in un giudizio allo stato degli atti, l'attività di 'difendersi provando', lungi dal costituire una inversione dell'onere della prova, ben può consistere nel documentare l'asserzione secondo cui quella somma era andata realmente a beneficio di orfani di poliziotti, o di appartenenti alle istituzioni; il ricorrente non ha fatto invero tale affermazione, nemmeno a mezzo del difensore, che cioè il fine di beneficienza fosse effettivo, e però pretende con ricorso che l'autorità giudiziaria avesse svolto indagini per verificarlo, il che non appare coerente. 4. È certo invece che, come correttamente enunciato nella sentenza impugnata, l'evocazione di tale scopo ha contribuito all'acquisto della rivista da parte della persona offesa. Come sancito da questa S.C. (Sez. 2 sentenza n. 11121 del 03/07/1981 dep. 16/12/1981 Rv. 151322-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]), "sussiste il delitto di truffa (...) qualora la dazione di denaro o di altra utilità economica sia frutto di un'attività ingannatrice dell'agente, che, mediante artifici o raggiri, crei nell'animo della vittima la falsa convinzione di adempiere un dovere morale di solidarietà verso terzi. (...) (nella specie la Cassazione ha ritenuto che ricorra il reato di truffa, qualora l'agente si presenti in abiti talari o simili e faccia credere agli oblatori di dovere raccogliere somme di denaro a favore di opere religiose, enti o istituzioni di beneficenza)". Analogamente ad avviso di Sez. 2 sentenza n. 1983 del 17/10/1969 (dep. 10/09/1970 Rv. 115212-01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "è configurabile il delitto di truffa (...) nel fatto di colui che ottenga danaro o altri aiuti economici mediante richiesta epistolare inviata a un numero indefinito di persone, nella quale con mezzi ingannevoli dimostri uno stato di bisogno, in realtà inesistente".5. Manifestamente infondati sono altresì il terzo e il quarto motivo, che censurano la riconducibilità a SACCO della condotta decettiva descritta al capo b- , quale legale rappresentante della società 'Abbonamenti Italia', sottolineando che KOSTNER non aveva dato indicazioni sulla società mittente della seconda rivista e sull'identità dell'operatrice telefonica che l'aveva contattata, e comunque che la spedizione della seconda rivista era avvenuta con corriere GLS, diverso da quello utilizzato dalla ditta di SACCO, che è [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che la condotta della telefonista non aveva alcuna decettività. Con valutazione in fatto congrua e coerente, quindi non censurabile in questa sede di legittimità, la riconducibilità a SACCO di tale condotta, dalla dinamica sovrapponibile alla precedente, è stata dalla CORTE territoriale asserita sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, poiché nella telefonata da lei ricevuta si faceva esplicita menzione di un'altra rivista": "altra", con tutta evidenza, è stata logicamente intesa dal Giudice del merito rispetto a quella a lei venduta pochi giorni prima. Sulle altre considerazioni difensive, e cioè l'identificazione del corriere, il GUP - la cui pronuncia, lo si ripete, è richiamata e forma un tutt'uno con quella della CORTE territoriale - ha ben illustrato che, mentre risulta che GSL ha effettuato la seconda consegna, non è stato dimostrato chi sia stato incaricato della prima, né che 'Abbonamenti Italia' avesse una esclusiva con un corriere piuttosto che con un altro. Anche su questo versante il Collegio di appello, piuttosto che invertire l'onere della prova, ha constatato la mancata documentazione delle affermazioni difensive. Quanto al carattere decettivo della condotta, che essa non avesse raggiunto il risultato come era accaduto la prima volta rivela che KOSTNER non intendesse essere nuovamente tratta in inganno, non già che la telefonata non avesse la medesima idoneità a ciò finalizzata, una volta accertata la continuità in capo ad 'Abbonamenti Italia' delle telefonate miranti alla vendita delle riviste. 6. Manifestamente infondato è il quinto motivo, che censura la riconducibilità a SACCO della condotta descritta al capo c-, negando nell'informativa di p.g. l'esistenza di riferimenti agli abbonamenti alle rivista della Polizia quanto alle telefonate di sedicenti avvocati alla ditta 'Abbonamenti Italia', e negando infine la configurabilità di minacce, poiché non era emersa dagli atti alcuna indebita pressione sulla persona offesa. Anche sul punto la CORTE territoriale, e prima ancora il GUP, hanno ricollegato al ricorrente le reiterate chiamate telefoniche di soggetti che si qualificavano come avvocati agli abbonamenti alle riviste di Polizia, di cui esigevano il pagamento da KOSTNER, e al fatto che nessuno tranne quella ditta era a conoscenza dei precedenti contatti con lei finalizzati agli abbonamenti, mentre la riferibilità della condotta a SACCO è stata operata dal GUP, e confermata in appello, alla stregua di quel che ha fatto risalire a lui in ordine alle altre imputazioni, cioè alle direttive impartite ai dipendenti. Sulla configurabilità della minaccia, è consolidato e condiviso l'orientamento di questa S.C., secondo cui (Sez. 2 sentenza n. 39336 del 07/10/2010 dep. 09/11/2010 Rv. 248870 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "integra il reato di estorsione non già l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate ma il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato". Occorre cioè (cf. Sez. 2 sentenza n. 13043 del 07/11/2000 dep. 14/12/2000 Rv. 217508 - 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) non già "l'esercizio di una generica pressione alla persuasione o la formulazione di proposte esose o ingiustificate", bensì "che l'agente si avvalga di modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate, facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato". 7. Elemento qualificante è pertanto la concreta idoneità delle minacce a "coartare la libera determinazione della volontà, costringendo un soggetto a fare o ad omettere qualcosa. (...) la nota giuridicamente pregnante di questo delitto consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera costretta. (...) In questo senso, anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite perché in funzione dell'esercizio di un diritto può avere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato che si vuole raggiungere sia quello di vessare l'altrui volontà. Non è, perciò, tra l'altro, costitutiva della struttura oggettiva dell'estorsione la prospettazione di un male ingiusto (potendo la minaccia astrattamente tendere a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico); ma quello che è assolutamente fondamentale e imprescindibile è che il soggetto in relazione all'intimidazione subita, non abbia spazi di apprezzabile scelta (...)".Nel caso concreto la CORTE territoriale ha con motivazione coerente ravvisato la configurabilità della minaccia nelle "reiterate telefonate di sedicenti avvocati che insistentemente richiedono il pagamento di importi non dovuti giacché con siffatte telefonate si prospetta concretamente la realizzazione di una situazione di pregiudizio per la vittima data dalla perdita di tempo e di denaro correlata da una iniziativa giudiziaria nei suoi confronti ancorché infondata". In primo grado il GUP aveva osservato come le ripetute telefonate - non usuali se ci si fosse trovati di fronte a un vero avvocato, che avrebbe scritto una o più lettere - erano correlate alla infondatezza della pretesa, e che nella specie le pressioni usate avevano certamente superato la soglia della tollerabilità, meritando per questo la qualifica di minacce. Né può accedersi alla tesi difensiva, secondo cui nelle parole della persona offesa non si sarebbe fatto riferimento alla prospettazione da parte dei sedicenti avvocati dell'avvio di un'azione giudiziaria, poiché se taluno si qualifica come avvocato e sollecita con insistenza un pagamento è ovvio che si collochi in una fase antecedente a quello della chiamata in giudizio del presunto debitore. 8. Avendo trattato del sesto motivo unitamente al primo, residua il settimo, che censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, pur esso manifestamente infondato. Anche in relazione a tali attenuanti, la motivazione della CORTE territoriale va raccordata con quella del GUP: il primo le ha negate sulla considerazione che l'imputato aveva alle sue dipendenze operatori telefonici 'in nero', pertanto privi di copertura contributiva, sui quali scaricare le proprie responsabilità, mentre la seconda ha osservato che, nel quadro d'insieme della vicenda, l'incensuratezza dell'imputato è ragione da sola inidonea a giustificare la attenuanti. Pure su tale versante ci si trova di fronte a una argomentazione coerente: i Giudici del merito hanno operato una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rico
Sentenza Cassazione n. 39811/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris