CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 32064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto ex art 494 cp, eliminando l'aumento di pena per la continuazione. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando col primo motivo inosservanza di norme processuali, col secondo ed il terzo vizio di manifesta illogicità della motivazione e col quarto la illogicità di motivazione quanto alla ritenuta recidiva. Considerato che la censura di cui al primo motivo appare manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale ha giudicato correttamente tardiva l'eccezione circa la revoca dei testi dell'accusa. Ritenuto che le censure di cui al secondo e terzo motivo aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede e che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, come dedotto nell'atto di ricorso quanto allo stesso tema della accertata responsabilità del giudicabile, mediante criteri di valutazione delle prove testimoniali diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato, alle pagine otto e nove del testo, le ragioni del suo convincimento, confutando le argomentazioni della difesa in riferimento alle prove assunte. Ritenuto che quanto alla censura inerente la ritenuta recidiva essa non ha relazione con la motivazione che intenderebbe criticare, avendo i Giudici del merito esattamente valorizzato allo scopo la presenza di precedenti condanne numerose e recenti, desumendone logicamente un giudizio di maggiore pericolosità sociale dell'attuale ricorrente. Osservato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio D E POS1TATA Dr StetanF-1-1-a--7 IN ! 2