CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 29903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28347-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 272, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 2231/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/05/2020; Ric. 2020 n. 28347 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha respinto la domanda, tra l’altro, degli attuali ricorrenti, quali medici, tutti specializzati, volta ad ottenere la condanna dell’amministrazione convenut a al pagamento di somme a titolo risarcitorio per ritardata attuazione delle direttive comunitarie in tema di specializzazioni mediche. I ricorrenti propongono due motivi, seguiti da memorie. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha depositato mero atto di costituzione. Il ricorso perviene all’odierna adunanza a seguito di rinvio a nuovo ruolo per ricerche del fascicolo d’ufficio, che hanno avuto esito positivo. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso non è stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art.132, secondo comma, n.4, cod.proc.civ. in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. 2.2. La censura riguarda il passaggio della sentenza impugnata ove è detto “tutti i medici appellanti hanno conseguito la rispettiva specializzazione iscrivendosi ai relativi corsi di formazione negli anni accademici successivi all'entrata Ric. 2020 n. 28347 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -3- in vigore del d.lgs. n. 368/1999 e percependo così la relativa retribuzione.” (fol. 2 della sent. imp.) ed ulteriori punti della motivazione. Segnatamente i ricorrenti sostengo che: 1) a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, l’iscrizione alla specializzazione non era per tutti avvenuta in epocasuccessiva all’entrata in vigore del d.lgs. n.368/1999 giacché, segnatamente, il dott. Taranto aveva intrapreso la Specializzazione in Reumatologia nell’anno accademico 1994/1995 conseguendola nel 1997/1998; il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva intrapreso la Specializzazione in Anestesia e Rianimazione nell’anno accademico 1993/1994 conseguendola nell’anno accademico 1996/1997; il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva intrapreso la Specializzazione in Otorinolaringoiatria nell’anno accademico 2001/2002 conseguendola nell’anno accademico 2004/2005; 2) a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, i ricorrenti non avevano dichiarato di avere percepito la remunerazione prevista dal d.lgs. n.368/1999, ma di avere percepito la borsa comunitaria stabilita dall’art.6 del d.lgs. n.257/1991 ed avevano chiesto il risarcimento del danno conseguente alla mancata applicazione della più favorevole remunerazione prevista a seguito dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 2007; 3) a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale, la remunerazione prevista per gli specializzandi che si erano immatricolati prima dell’anno accademico 2006/2007 non ammontava a lire 13.000.00= annui, ma lire 21.500.000= annui, importo percepito dai ricorrenti. Secondo i ricorrenti, pertanto la Corte romana era incorsa in evidenti errori nella motivazione per avere omesso l’esame di Ric. 2020 n. 28347 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -4- fatti storici la cui esistenza risultava incontrovertibilmente dagli atti. 2.3. Il primo motivo è inammissibile perché, pur deducendo la violazione dell’art.132, secondo comma, cod.proc.civ., prospetta degli errori (relativi all’individuazione degli anni della frequenza della scuola di specializzazione ed alla commisurazione della retribuzione percepita dai ricorrenti) sulla scorta dell’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, che avrebbe dovuto essere fatto valere come vizio revocatorio (Cass. n. 3190/2006; Cass. n. 16439/2021). 2.4. Inoltre, va osservato che la doglianza risulta inammissibile anche ove valutata ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. – secondo la prospettazione dei ricorrenti - perché il vizio motivazionale non risulta dedotto in maniera conforme al modello legale (Cass. Sez. U. nn. 8053/2014 e 8054/2014; Cass. Sez. U. n. 33017/2018). Invero, manca del tutto l’illustrazione della decisività dei fatti di cui sarebbe stato – a parere dei ricorrenti – omesso l’esame, giacché non viene illustrato in che misura la eventuale erroneità dei fatti indicati (ove riscontrata) e, quindi, l’esame dei fatti effettivamente dedotti avrebbe potuto condurre ad una concreta diversa decisione, atteso che è, comunque, indiscusso che i tre ricorrenti si iscrissero alla specializzazione e conseguirono il relativo titolo in un arco temporale che corre tra l’anno accademico 1993/1994 e l’anno accademico 2004/2005 e, quindi, in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.P.C.M. del 6 marzo 2007, della cui applicazione si discute. 2.5. Ancora, rammentando che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo Ric. 2020 n. 28347 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -5- comma, n. 4, cod.proc.civ, e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020), è decisivo osservare, quanto alla questione della quantificazione della remunerazione effettivamente percepita e del titolo della stessa, che appare chiaro dalla sentenza che la Corte territoriale – a differenza di quanto assumono i ricorrenti - ha rettamente ritenuto che la remunerazione effettivamente corrisposta era quella prevista dal d.lgs. n.368/1999 (fol. 4 della sent. imp.). La questione risulta, comunque, irrilevante poiché si tratta di elementi di fatto e di diritto non posti a fondamento della decisione, atteso che il rigetto in toto dell’appello – fondato sull’inapplicabilità del D.P.C.M. del 6 marzo 2007 –non aveva comportato la necessità di procedere all’effettuazione di calcoli. 3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.13 e 15 della [OSCURATO:PERSONA] n.82/76/CEE e della [OSCURATO:PERSONA] n.93/16/CEE, nonché degli artt. 37 e 42 del d.lgs. n.368/1999. I ricorrenti lamentano che la Corte romana avrebbe errato nel ritenere che i ricorrenti intendevano contestare il potere discrezionale dello Stato membro dell’Unione Europea nel fissare il parametro di remunerazione adeguata di cui è causa, perché anche per i ricorrenti era indiscusso che detto parametro era rimesso dalla normativa comunitaria alla discrezionalità degli Stati membri. Sostengono, invece, di avere criticato l’illegittimo spostamento nel tempo del momento applicativo dei benefici già Ric. 2020 n. 28347 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -6- determinati dal d.lgs. n.368/1999, differito all’entrata in vigore del D.P.C.M. del 6 marzo 2007, circostanza che aveva determinato – a loro parere – una evidente disparità di trattamento tra coloro che aveva beneficato di detta disciplina (i medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione dal 2007 in poi) e coloro che non ne avevano potuto beneficiare a causa della tardiva applicazione dello stesso. Conclusivamente precisano «Non si sono chieste differenze retributive, ma il riconoscimento di una differenza economica dettata da una tardiva applicazione normativa.» (fol. 16 del ric.). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.3. Contrariamente a quanto assumo i ricorrenti, la Corte di appello ha qualificato la domanda come risarcitoria e volta a conseguire il riconoscimento di un danno pari alla differenza tra la remunerazione effettivamente percepita, prevista dal d.lgs. n.368/1999, e quella più favorevole derivata dall’entrata in vigore del D.P.C.M. 6 marzo 2007 e non applicata nel caso di specie (fol. 4 della sent. imp.) per inadempimento dell’Amministrazione, consistito nella tardiva attuazione delle Direttive comunitarie, ciò anche se nello sviluppo motivazionale si è soffermata anche sul tema del potere discrezionale del legislatore. 3.4. Tanto premesso, la decisione risulta immune dal vizio dedotto, in quanto emessa in applicazione alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. 3.5. Analoga questione ha già costituito oggetto di esame da parte di questa Corte (ex aliis, Cass. nn.6355/2018, 8380/2020, 1677/2021, 19325/2021, 27263/2021, quest’ultima con ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità), ai cui principi si intende dare continuità. Ric. 2020 n. 28347 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -7- Si è, in particolare, osservato (v. Cass. nn.6355/2018, n. 1677/2021) che il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990, n. 428 e con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad Euro 11.603,52 annui) e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368. Quest'ultimo decreto, nel recepire la direttiva CEE n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive CEE n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato "contratto di formazione lavoro" e successivamente "contratti formazione specialistica") da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali. Tale contratto, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost., ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto. Ric. 2020 n. 28347 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -8- Ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute nel d.lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 (che prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico) sono divenuti applicabili solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007; il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica è stato, quindi, in concreto fissato con i D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007. Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici tra il 1991 ed il 2006 si è espressamente disposto che continuasse ad operare la precedente disciplina di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (sia sotto il profilo ordinamentale, che sotto il profilo economico). 3.6. Questa Corte ha, quindi, ribadito che la Direttiva CEE n. 93/16 non ha d'altra parte carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di una adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n.75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni, la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre)ed i relativi obblighi erano stati già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. n. 257/1991, già percepita dai ricorrenti. L'importo della predetta borsa di studio è, dunque, da ritenersi di per sé sufficiente e idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutati dopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo economico, come confermano le pronunzie di questa Corte che ne hanno riconosciuto l'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescindere Ric. 2020 n. 28347 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -9- dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamente previsti dallo stesso d.lgs. n. 257/1991 e poi sospesi dalla successiva legislazione, sottolineando che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa” (l'indirizzotrova indiretta conferma nella stessa sentenza n. 432 del 23 dicembre 1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano disposto la sospensione degli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria). 3.7. Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368/1999 (a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, in base alla legge n. 266/2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazionespettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi. 3.8. Ne consegue l’infondatezza della domanda fondata sulla presunta tardività dell’attuazione della normativa comunitaria. 3.9. Per mero tuziorismo, si osserva che nella fattispecie in esame (specializzandi iscritti dopo il 1993) non rileva la recente pronuncia della Corte di Giustizia - sentenza del 3 marzo 2022 pronunciata nella causa C-590/20 – che ha riguardato l’attività di formazione, a tempo pieno o a tempo ridotto, come medico specialista iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1°gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva. Ric. 2020 n. 28347 sez. M1 -ud. 15-06-2022 -10- 4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Rigetta il ricorso; - Dà a tto, ai sensi dell’art.13, comma 1