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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2020

Cassazione n. 38019/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova di tipo terapeutico, alla quale era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non computabile al fine dell'espiazione della pena il periodo dal 6/3/2020 al 28/11/2020.

Il Tribunale ha illustrato che il Magistrato di sorveglianza di Massa aveva decretato in data 20/11/2020 la sospensione della misura alternativa, in quanto il Comelli aveva abbandonato la Comunità terapeutica Maris della Spezia, mani- festando un atteggiamento verbalmente aggressivo ed offensivo nei confronti degli operatori della struttura, che dal canto suo aveva revocato la disponibilità a proseguire il percorso riabilitativo del ricorrente.

Da tali circostanze si è ricavata una prognosi sfavorevole di buon esito della misura alternativa e si è altresì esclusa la positiva valutazione del periodo già trascorso in affidamento, attesa la mancanza di adeguata motivazione ed autenticità mostrate dal Comelli nel percorso riabilitativo dall'abuso dì sostanze stupefacenti.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Comelli, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivo unico di impugnazione la violazione di legge processuale, in quanto non aveva ricevuto - in qualità di difensore di fiducia nominato in data 28/11/2020 - l'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; di tale udienza l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto notizia informale dall'assistito durante un colloquio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lucca in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre non era seguita alcuna formale notificazione tramite Pec o con altre modalità.

Ricevuta comunque notizia, il difensore aveva inter- loquito mediante posta elettronica certificata con il Tribunale di sorveglianza di Genova, rilevando l'omessa notifica nei suoi confronti e chiedendo il differimento dell'udienza, essendo per quella data gravato da precedenti impegni professio- nali, senza ottenere alcun riscontro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. è principio acquisito che l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore che riveste tale qualità, di ufficio o di fiducia, all'atto di fissazione dell'udienza, e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600; Sez. 3, n. 5096 del 10/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258839; Sez. 4, n. 14700 del 10/01/2013, Sigrisi, Rv. 254747, ha specificato che la rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia non determina a carico dell'ufficio procedente alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore successivamente nominato dall'imputato, anche quando l'altro difensore risulti essere stato revocato e, pertanto, la relativa omissione non è causa di nullità).

Al difensore di fiducia nominato dopo detta cristallizzazione spetta il diritto di intervenire all'udienza, ma con onere per il suo assistito di informarlo della data della sua celebrazione (Sez. 1, n. 19442 del 23/04/2008, Errante, Rv. 240289).

Diversamente, si attribuirebbe alla parte il potere di ritardare, anche indefinitamente, la celebrazione dell'udienza (Sez. 1, n. 3955 del 30/06/1995, Restelli, Rv. 202200).

In sintesi, soltanto quando il difensore di fiducia sia stato tempestiva- mente nominato, l'omesso avviso dell'udienza di trattazione del procedimento integra effettivamente un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (così la citata Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, dep. 10/06/2015, Maritan, Rv. 263598).

1.2. Sebbene l'impugnata ordinanza non faccia cenno alla richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento del nuovo difensore di fiducia per conco- mitante impegno professionale (reso edotto della data dell'udienza dai proprio assistito nella visita in carcere dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), deve ritenersi che il diniego sia implicito, in quanto l'istanza era stata intempestiva - inviata via pec il 15/12/2020, alle ore 13.20, per l'udienza del giorno successivo - e non docu- mentata.

2. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il giorno 9 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova di tipo terapeutico, alla quale era stato ammesso [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non computabile al fine dell'espiazione della pena il periodo dal 6/3/2020 al 28/11/2020. Il Tribunale ha illustrato che il Magistrato di sorveglianza di Massa aveva decretato in data 20/11/2020 la sospensione della misura alternativa, in quanto il Comelli aveva abbandonato la Comunità terapeutica Maris della Spezia, mani- festando un atteggiamento verbalmente aggressivo ed offensivo nei confronti degli operatori della struttura, che dal canto suo aveva revocato la disponibilità a proseguire il percorso riabilitativo del ricorrente. Da tali circostanze si è ricavata una prognosi sfavorevole di buon esito della misura alternativa e si è altresì esclusa la positiva valutazione del periodo già trascorso in affidamento, attesa la mancanza di adeguata motivazione ed autenticità mostrate dal Comelli nel percorso riabilitativo dall'abuso dì sostanze stupefacenti. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Comelli, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivo unico di impugnazione la violazione di legge processuale, in quanto non aveva ricevuto - in qualità di difensore di fiducia nominato in data 28/11/2020 - l'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; di tale udienza l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto notizia informale dall'assistito durante un colloquio presso la [OSCURATO:PERSONA] di Lucca in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre non era seguita alcuna formale notificazione tramite Pec o con altre modalità. Ricevuta comunque notizia, il difensore aveva inter- loquito mediante posta elettronica certificata con il Tribunale di sorveglianza di Genova, rilevando l'omessa notifica nei suoi confronti e chiedendo il differimento dell'udienza, essendo per quella data gravato da precedenti impegni professio- nali, senza ottenere alcun riscontro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. è principio acquisito che l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore che riveste tale qualità, di ufficio o di fiducia, all'atto di fissazione dell'udienza, e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600; Sez. 3, n. 5096 del 10/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258839; Sez. 4, n. 14700 del 10/01/2013, Sigrisi, Rv. 254747, ha specificato che la rituale esecuzione della notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia non determina a carico dell'ufficio procedente alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore successivamente nominato dall'imputato, anche quando l'altro difensore risulti essere stato revocato e, pertanto, la relativa omissione non è causa di nullità). Al difensore di fiducia nominato dopo detta cristallizzazione spetta il diritto di intervenire all'udienza, ma con onere per il suo assistito di informarlo della data della sua celebrazione (Sez. 1, n. 19442 del 23/04/2008, Errante, Rv. 240289). Diversamente, si attribuirebbe alla parte il potere di ritardare, anche indefinitamente, la celebrazione dell'udienza (Sez. 1, n. 3955 del 30/06/1995, Restelli, Rv. 202200). In sintesi, soltanto quando il difensore di fiducia sia stato tempestiva- mente nominato, l'omesso avviso dell'udienza di trattazione del procedimento integra effettivamente un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (così la citata Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, dep. 10/06/2015, Maritan, Rv. 263598). 1.2. Sebbene l'impugnata ordinanza non faccia cenno alla richiesta di rinvio dell'udienza per impedimento del nuovo difensore di fiducia per conco- mitante impegno professionale (reso edotto della data dell'udienza dai proprio assistito nella visita in carcere dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), deve ritenersi che il diniego sia implicito, in quanto l'istanza era stata intempestiva - inviata via pec il 15/12/2020, alle ore 13.20, per l'udienza del giorno successivo - e non docu- mentata. 2. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 9 giugno
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