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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 12501/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25398/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4575/2023 depositata il 27/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], essendo stato incaricato con contratto in forma scritta, da [OSCURATO:PERSONA] di redigere una stima dei danni subiti dall’edificio del committente a seguito del crollo di un muro, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso dell’attività espletata.

Avverso il decreto proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la prescrizione presuntiva del credito.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.4575 del 27 ottobre 2023, accoglieva l’impugnazione del Caputo e dichiarava prescritto il credito del Lancellotti essendo il termine triennale di prescrizione, di cui all’art. 2956n. 2 c.c., decorso a far data dal 5 dicembre 2009, giorno della morte di [OSCURATO:PERSONA];

2. per la cassazione della sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un motivo con il quale denuncia la violazione dell’art.2956, comma 1, n. 2 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto che la prescrizione presuntiva prevista dall’articolo suddetto operasse anche in caso di contratto scritto; 3.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso;

4. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.il motivo di ricorso è fondato alla luce del principio per cui leprescrizioni presuntive e tra queste, in particolare , quella di cui all’art. 2956, primo comma, n.2, c.c.,trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine dacontratto stipulato in forma scritta (v. in riferimento a varie fattispecie, Cass. n.34710 del27/12/2024; n.13707 del22/05/2019; n.10397 del 30/04/2018);

2. in ragione dell’accoglimento del motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese; P.Q.M la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25398/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4575/2023 depositata il 27/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], essendo stato incaricato con contratto in forma scritta, da [OSCURATO:PERSONA] di redigere una stima dei danni subiti dall’edificio del committente a seguito del crollo di un muro, chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso dell’attività espletata. Avverso il decreto proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la prescrizione presuntiva del credito. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’opposizione. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.4575 del 27 ottobre 2023, accoglieva l’impugnazione del Caputo e dichiarava prescritto il credito del Lancellotti essendo il termine triennale di prescrizione, di cui all’art. 2956n. 2 c.c., decorso a far data dal 5 dicembre 2009, giorno della morte di [OSCURATO:PERSONA]; 2. per la cassazione della sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un motivo con il quale denuncia la violazione dell’art.2956, comma 1, n. 2 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto che la prescrizione presuntiva prevista dall’articolo suddetto operasse anche in caso di contratto scritto; 3.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 4. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1.il motivo di ricorso è fondato alla luce del principio per cui leprescrizioni presuntive e tra queste, in particolare , quella di cui all’art. 2956, primo comma, n.2, c.c.,trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine dacontratto stipulato in forma scritta (v. in riferimento a varie fattispecie, Cass. n.34710 del27/12/2024; n.13707 del22/05/2019; n.10397 del 30/04/2018); 2. in ragione dell’accoglimento del motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese; P.Q.M la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a
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