Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11444/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 186, comma 7, Codice della strada è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame, tenuto conto della pertinente risposta data dalla Corte di appello che ha evidenziato che la fattispecie viene ad integrazione all'atto del rifiuto, a nulla rilevando il luogo in cui il ricorrente veniva, in seguito, accompagnato al fine di effettuare gli accertamenti alcolemici; rilevato che il motivo con cui si censura la ritenuta pericolosità sociale alla base della disposta misura di sicurezza della libertà vigilata è egualmente riproduttivo di quanto dedotto in sede di appello e correttamente confutato dai Giudici di merito nella parte in cui, oltre a quanto apprezzato dal primo giudice, hanno fatto rinvio al contenuto conforme della perizia disposta; osservato che anche in ordine alle invocate circostanze attenuanti generiche, la decisione impugnata ha dato conto - con un giudizio di fatto immune da illogicità e pertanto non sindacabile in sede di legittimità - delle ragioni del diniego, ora ricondotte all'assenza di specifiche e significative allegazioni da parte della difesa, ora alla gravità del fatto ed all'adeguata valutazione in ordine alla dosimetria della pena operata dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 186, comma 7, Codice della strada è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame, tenuto conto della pertinente risposta data dalla Corte di appello che ha evidenziato che la fattispecie viene ad integrazione all'atto del rifiuto, a nulla rilevando il luogo in cui il ricorrente veniva, in seguito, accompagnato al fine di effettuare gli accertamenti alcolemici; rilevato che il motivo con cui si censura la ritenuta pericolosità sociale alla base della disposta misura di sicurezza della libertà vigilata è egualmente riproduttivo di quanto dedotto in sede di appello e correttamente confutato dai Giudici di merito nella parte in cui, oltre a quanto apprezzato dal primo giudice, hanno fatto rinvio al contenuto conforme della perizia disposta; osservato che anche in ordine alle invocate circostanze attenuanti generiche, la decisione impugnata ha dato conto - con un giudizio di fatto immune da illogicità e pertanto non sindacabile in sede di legittimità - delle ragioni del diniego, ora ricondotte all'assenza di specifiche e significative allegazioni da parte della difesa, ora alla gravità del fatto ed all'adeguata valutazione in ordine alla dosimetria della pena operata dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 11444/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris