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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 1950

Cassazione n. 40427/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1950 avverso la sentenza del 17/02/2020 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Potenza in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 612 cp.

Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con tre motivi ha dedotto esplicitamente il vizio di illogicità di motivazione in relazione all'accertamento del fatto e per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.

Ha depositato memoria la difesa di parte civile, chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp.

Il provvedimento impugnato è stato adottato in data 17.02.2020 e contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, dunque, sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art.606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione..

L'atto di impugnazione deduce esplicitamente nei tre motivi il vizio di motivazione ex art 606 lett e cpp e pone solo doglianze, del resto versate in fatto e generiche, alla motivazione adottata dal Tribunale Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 13 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio SteifiAn9 , ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/1950 avverso la sentenza del 17/02/2020 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Potenza in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 612 cp. Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con tre motivi ha dedotto esplicitamente il vizio di illogicità di motivazione in relazione all'accertamento del fatto e per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp. Ha depositato memoria la difesa di parte civile, chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp. Il provvedimento impugnato è stato adottato in data 17.02.2020 e contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, dunque, sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art.606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.. L'atto di impugnazione deduce esplicitamente nei tre motivi il vizio di motivazione ex art 606 lett e cpp e pone solo doglianze, del resto versate in fatto e generiche, alla motivazione adottata dal Tribunale Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 13 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio SteifiAn9 , ,
Sentenza Cassazione n. 40427/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris