CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 06993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Milano con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, l'imputata [OSCURATO:PERSONA], era stata condannata per il reato di cui agli artt. 99, 56 cod.pen., 73 comma 5, 80 comma 1 lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione all'art. 350 comma 7 cod.proc.pen. e inutilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese. [OSCURATO:PERSONA] 3.- Il ricorso è inammissibile. Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione Sez. 2, Sentenza n. 14320 del 13/03/2018, Rv. 272541 - 01). La corte territoriale si è attenuta a tale dictum e con motivazione immune da rilievi sindacabili in questa sede ha escluso che le dichiarazioni rese dall'imputata fossero state sollecitate e non fossero state rese spontaneamente. In ogni caso, mette conto rilevare il Collegio che la censura non si confronta, da cui la genericità, con la motivazione della sentenza che ha evidenziato come le dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato fossero state confermate nel corso dell'interrogatorio in udienza preliminare. 4.- Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021 Il Consigliere e 'tensore [OSCURATO:PERSONA]