CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 10004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29050-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANGELO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati– avverso la sentenza n. 210/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 27/05/2017 R.G. n. 322/2015; Oggetto: Contratti a termine scuola – risarcimento -stabilizzazione R.G.N. 29050/2017 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: 1.con sentenza pubblicata in data 27 maggio 2017 la Corte d’appello di Venezia riformava la sentenza del Tribunale di Treviso e, per l’effetto, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università edella Ricerca per la dichiarazione di illegittimità della reiterazione tra le parti di contratti a termine per lo svolgimento di attività di docente nel settore scolastico; per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale a fondamento della decisione osservava, in via assorbente rispetto ad ogni altra questione, ed alla luce dei principi fissati da questo giudice di legittimità, che il Pasqualetto era stato immesso in ruolo attraverso gli strumenti selettivi e concorsuali antecedenti alla legge 13 luglio 2015 n. 107: la immissione in ruolo costituiva in linea di principio la riparazione più ragionevole e soddisfacente; non erano stati allegati né dimostrati danni ulteriori rispetto a quelli riparati dalla intervenuta stabilizzazione; 2. avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi, cui il Miur non ha opposto difese; 3. la causa, chiamata all’adunanza camerale della sezione sesta in data 6 giugno 2018, è stata rimessa alla sezione quarta per la trattazione in pubblica udienza rilevandosi che le questioni poste con i due motivi di impugnazione erano strettamente connesse a quelle per le quali la Corte d’appello di Trento, con ordinanza del 13-17 luglio 2017 nel procedimento nr. 105/2012 RG, aveva disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, dubitando della compatibilità della legge 107/2015 con la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE (e chiedendo al giudice eurounitario se la suddetta normativa costituisca una misura energica ed efficace contro l’abuso dei contratti a tempo determinato nella scuola) per non avere l’ordinamento italiano previsto alcun rimedio risarcitorio in favore dei dipendenti a termine in relazione al lavoro precario svolto in epoca antecedente alla stabilizzazione, avvenuta ai sensi dalla stessa legge 107/2015; 4. il ricorrente ha depositato memoria. Consideratoche: 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ., la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 legge 183/2010, della direttiva CE 1999/70 del 28 giugno 1999 e dell’accordo quadro ad essa allegato, clausola 5, dell’articolo 1 commi 95, 131, 132 della legge n. 107/2015, per avere la sentenza escluso il risarcimento del danno derivato dall’abuso delcontratto a R.G.N. 29050/2017 Pag.termine in ragione della immissione in ruolo del lavoratore a termine (con eccezione di pregiudizialità avanti alla Corte di Giustizia Europea per l’interpretazione della Clausola 5, punto 1 dell’[OSCURATO:PERSONA] CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 n. 1999/70/CE); espone di essere stato immesso in ruolo in data 1.9.2011 ovvero nel corso del giudizio di primo grado ed anteriormente alla entrata in vigore della legge 107/2015, ipotesi per la quale la Corte Costituzionale nella sua sentenza 187/2016 aveva riconosciuto il diritto del lavoratore a termine al risarcimento del danno; erroneamente, pertanto, la sentenza impugnata ha di fatto attribuito portata retroattiva alla legge 107/2015; 2. con il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 117 Cost. e dall’articolo 6 della CEDU per avere la sentenza impugnata riconosciuto efficacia retroattiva alla legge 107/2015, riconoscendo così allo Stato italiano la potestà di influire sull’esito di giudizi in corso, modificando a proprio favore le norme regolatrici del caso controverso; 3. il ricorso, in entrambi i profili in cui è articolato, non merita accoglimento (il che rende superflua la regolarizzazione della notifica all’Ufficio VI [OSCURATO:PERSONA] di Treviso richiesta dal ricorrente in sede di memoria); la Corte territoriale ha deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi, che avendo ad oggetto questioni già scrutinate può avvenire in camera di consiglio, non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale ovvero alla Corte di giustizia; al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte con ordinanze (cfr. fra le tante Cass. n.28981/2022, Cass. n. 10650/2021, Cass. n. 18344/2020, Cass. n. 23050/2020, Cass. n. 23051/2020); le decisioni si pongono nel solco già tracciato da Cass. nn. 3472 e 3474 del 2020 che, nel ribadire i principi enunciati nelle sentenze nn. 22553/2016 e 22556/2016, hanno affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di R.G.N. 29050/2017 Pag.risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; è stata, così, riconosciuta, ai fini dell’eliminazione dell’abuso perpetrato e dell’illecito commesso, l’equivalenza e l’effettività dell’immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni; i motivi di ricorso non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare il consolidato orientamento espresso, condiviso dal Collegio e qui ribadito; ne discende che non si può dare seguito alla sollecitazione contenuta a pag. 15 del ricorso, atteso che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all’obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell’esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell’evidenza dell’interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» (Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); agli arresti sopra ricordati, qui condivisi e contenenti un’ampia disamina delle questioni dibattute, ivi compresi richiami esaustivi alla pronuncia della Corte di Giustizia 8 maggio 2019, Rossato, si fa rinvio anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; va solo aggiunto che non possono sussistere dubbi di legittimità costituzionale rispetto all’art. 117 Cost., per quanto nelle richiamate pronunce è detto in ordine alla compatibilità euro-unitaria del sistema interno e, quanto alla disparità di trattamento (art. 3 Cost.) tra rapporto privato (ove alla conversione si associa il risarcimento agevolato ex art. 32 legge n. 183/2010) e rap porto pubblico (ove alla stabilizzazione non si associa un automatismo risarcitorio), per palese diversità dei fenomeni giuridici posti a paragone; 6. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva; 7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, R.G.N. 29050/2017 Pag.dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stess