Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18963/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24 aprile 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimentodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 1) (art. 74 d.P.R. n. 309del 1990) e rideterminato la pena per i l capo 10 (artt. 81 c od. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309del 1990) in anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa, confermando le pene accessorie.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione e, con un unico motivo, deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 81 cod.pen. e 627 cod. proc. pen. e di motivazione in relazione all'applicazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione interna.

Sostiene, infatti,che, come emerge dalla stessa sentenza rescindente, il ricorrente è stato ritenuto responsabile di un unico episodio, ascritto al capo 10), episodio che la stessa Corte di cassazione ha ritenuto insufficiente a integrare l’affectio societatis richiesta in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

In via subordinata, si deduce anche la mancanza di motivazione in relazione alla individuazione della pena base e all'aumento applicato per la continuazione interna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Rileva, infatti, il Collegio che né dalla sentenza impugnata né da quella di primo grado emergono elementi per ritenere con certezza che la condotta contestata al capo 10) si sia manifestata attraverso due distinte cessioni di sostanza stupefacente.

La stessa sentenza impugnata, infatti, utilizza il termine “episodio”con riferimento alla condotta in esame, termine che pare potersi riferire ad un unico fatto.

Pertanto, considerata anche l’equivocità della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. le pagine 742 e ss.) da cui risulta che il ricorrente si è limitato alla ricezione del denaro nella sola circostanza descritta dai Giudici di merito, deve ritenersi che la Corte territoriale ha illegittimamente ravvisato una continuazione interna alla condotta contestata al capo 10).

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione a tale capo di imputazione.

Il trattamento sanzionatorio può essere rideterminato in questa sede, previa eliminazione dell’aumento di pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., in anno quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa.

Ai sensi dell’art. 29 cod. pen., va disposta la sostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporaneaper la durata di anni cinque.

Stante la rideterminazione della pena inflitta, inferiore alla soglia di anni cinque, va, infine, revocata la pena accessoria dell’interdizione legale(art. 32 cod. pen.).

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art. 81 cod. pen. con riferimento al capo 10) e ridetermina la pena finale in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e revocando la pena dell'interdizione legale Così deciso il 5 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24 aprile 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimentodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 1) (art. 74 d.P.R. n. 309del 1990) e rideterminato la pena per i l capo 10 (artt. 81 c od. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309del 1990) in anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa, confermando le pene accessorie. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione e, con un unico motivo, deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 81 cod.pen. e 627 cod. proc. pen. e di motivazione in relazione all'applicazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione interna. Sostiene, infatti,che, come emerge dalla stessa sentenza rescindente, il ricorrente è stato ritenuto responsabile di un unico episodio, ascritto al capo 10), episodio che la stessa Corte di cassazione ha ritenuto insufficiente a integrare l’affectio societatis richiesta in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. In via subordinata, si deduce anche la mancanza di motivazione in relazione alla individuazione della pena base e all'aumento applicato per la continuazione interna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Rileva, infatti, il Collegio che né dalla sentenza impugnata né da quella di primo grado emergono elementi per ritenere con certezza che la condotta contestata al capo 10) si sia manifestata attraverso due distinte cessioni di sostanza stupefacente. La stessa sentenza impugnata, infatti, utilizza il termine “episodio”con riferimento alla condotta in esame, termine che pare potersi riferire ad un unico fatto. Pertanto, considerata anche l’equivocità della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. le pagine 742 e ss.) da cui risulta che il ricorrente si è limitato alla ricezione del denaro nella sola circostanza descritta dai Giudici di merito, deve ritenersi che la Corte territoriale ha illegittimamente ravvisato una continuazione interna alla condotta contestata al capo 10). La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente all’applicazione dell’art. 81 cod. pen. in relazione a tale capo di imputazione. Il trattamento sanzionatorio può essere rideterminato in questa sede, previa eliminazione dell’aumento di pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., in anno quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa. Ai sensi dell’art. 29 cod. pen., va disposta la sostituzione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporaneaper la durata di anni cinque. Stante la rideterminazione della pena inflitta, inferiore alla soglia di anni cinque, va, infine, revocata la pena accessoria dell’interdizione legale(art. 32 cod. pen.). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione dell'art. 81 cod. pen. con riferimento al capo 10) e ridetermina la pena finale in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e revocando la pena dell'interdizione legale Così deciso il 5 marzo
Sentenza Cassazione n. 18963/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris