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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33452/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], di replica alle conclusioni del pubblico ministero e con la quale gli stessi difensori hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del 11/01/2021 del Tribunale di Savona di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed € 10.00,00 di multa per il reato di usura continuata pluriaggravata (dall'avere commesso il reato in danno di chi si trova in stato di bisogno e svolge attività imprenditoriale o artigianale), per essersi fatto dare o promettere, in corrispettivo di prestazioni di denaro, da [OSCURATO:PERSONA] - il quale operava in veste di dipendente e fiduciario dell'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], padre della propria convivente [OSCURATO:PERSONA] - interessi usurari pari a circa il 15% mensile.

2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 23-bis, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Genova: a) in violazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, abbia proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, sul presupposto che non fosse stata presentata richiesta di discussione orale, nonostante il difensore dell'imputato avesse presentato, per via telematica ed entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, un'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, istanza nella quale si doveva ritenere implicita la manifestazione di volontà che si procedesse alla discussione orale, atteso che tale manifestazione di volontà è logicamente presupposta dalla predetta istanza di differimento; b) in violazione dell'art. 420- ter, comma 5, cod. proc. pen., abbia rigettato la menzionata istanza di differimento dell'udienza sull'assunto che «la causale del contemporaneo svolgimento di una causa civile non legittima di per sé la richiesta», atteso che il comma 5 dell'art. 420-ter cod. proc. pen.

«non opera differenziazioni di sorta fra la natura civilistica o penalistica del contemporaneo impegno professionale addotto dal Patrono dell'imputato».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione rispetto «alle trascrizioni dell'esame testimoniale reso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] escussi all'udienza dell'Il gennaio 2021 nanti il Tribunale di Savona» e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen.

Il ricorrente premette che le conformi sentenze dei giudici di merito, nel ritenere la propria responsabilità per il reato di usura, avevano attribuito rilievo decisivo al contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e che, in particolare, la sentenza impugnata, nel richiamare quella del Tribunale di Savona, aveva compendiato il contenuto delle dichiarazioni della stessa [OSCURATO:PERSONA] che erano state riportate a pag. 4 della sentenza di primo grado.

Ciò premesso, il ricorrente deduce che le dichiarazioni di tale testimone, come riportate nella sentenza di primo grado, «non compaiono nella trascrizioni della v deposizione della Basoc» e si sostanzierebbero in un "collage" «delle contestazioni» che erano state fatte dal pubblico ministero alla testimone, sulla base di quanto era stato dalla stessa precedentemente dichiarato a sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., tali dichiarazioni predibattimentali non potevano essere utilizzate.

Il ricorrente rappresenta poi che, nella propria «reale deposizione» - di cui vengono riportati degli stralci, il cui contenuto differirebbe da quello attribuito alle dichiarazioni della testimone dai giudici di merito - la Basoc si sarebbe espressa in termini perplessi e dubitativi, inidonei a fondare un'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il ricorrente deduce poi il travisamento delle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello di Genova, avrebbe solo «formulato alcuni generici esempi per esprimere il concetto della dazione di piccole somme di denaro a titolo di ringraziamento in favore dell'imputato, senza però nessun intento di specificare esatti importi».

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto con il primo profilo di tale motivo (che si è indicato sub a), la richiesta di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore non si può considerare come implicita richiesta di discussione orale di cui al comma 4 dell'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, atteso che tale disposizione, là dove prevede una «richiesta di discussione orale», postula, all'evidenza, che tale richiesta sia espressamente enunciata, cioè che la parte manifesti una chiara e, appunto, espressa volontà in tale senso.

Pertanto, posto che, per quanto si è appena detto, il ricorrente, come ha correttamente affermato la Corte d'appello di Genova, si doveva ritenere non avere formulato richiesta di trattazione orale, altrettanto correttamente la stessa Corte d'appello ha ritenuto che, conseguentemente, «non può farsi valere il legittimo impedimento».

Tale conclusione è infatti conforme all'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415-01).

In ogni caso, per completezza, si deve rammentare come la Corte di cassazione abbia chiarito che, in tema di legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno del difensore dell'imputato per l'esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l'assistenza di una parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260353- 01).

4. Il secondo motivo non è consentito.

Anzitutto, si deve rilevare come la Corte d'appello di Genova, pur avendo richiamato la sentenza di primo grado del Tribunale di Savona, mostri di avere autonomamente valutato il contenuto delle dichiarazioni che erano stare rese da [OSCURATO:PERSONA] - la quale, avendo il ruolo di tenere la contabilità dell'impresa individuale del padre [OSCURATO:PERSONA], aveva piena contezza delle somme ottenute in prestito da tale impresa da parte dell'imputato (e da lei materialmente ricevute tramite il compagno [OSCURATO:PERSONA]) e delle somme restituite allo stesso imputato - a prescindere da quanto era stato riportato tra virgolette dal Tribunale di Savona che, peraltro, ha precisato come le dichiarazioni che erano state lette alla Basoc per le contestazioni avessero costituito solo un aiuto alla memoria.

Ciò rilevato, la Corte d'appello di Genova ha ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di usura sulla scorta dei seguenti elementi di prova: a) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito delle pattuizioni che erano state concluse dal proprio compagno [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che i ripetuti prestiti fatti da quest'ultimo all'impresa del padre prevedevano un interesse del 15% per cento mensile, nonché dell'accordo finale tra il Lattuca e il [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, a fronte di C 29.000,00 ricevuti, sarebbero stati restituiti C 50.000,00, dei quali C 21.000,00 di interessi entro sei mesi dalla stipula del predetto accordo; b) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur avendo cercato di scagionare l'imputato, aveva dovuto ammettere che vi era stato un prestito in una misura compresa tra C 20.000,00 ed C 30.000,00 e aveva riferito di due prestiti dell'importo di C 2.000,00 o C 3.000,00, con la restituzione, entro venti/trenta giorni, di euro 2.200,00/3.300,00, e con un interesse, quindi, del 10/15 per cento mensile.

A fronte di tale motivazione, del tutto coerente e logica, e posto quanto si è detto sopra in ordine all'autonoma valutazione, da parte della Corte d'appello di Genova, del contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che le contestazioni del ricorrente appaiono in realtà dirette a sollecitare una diversa interpretazione del significato probatorio degli indicati elementi di prova dichiarativa, al fine di giungere a conclusioni differenti in ordine alla rilevanza e alla valenza probatoria degli stessi elementi, il che non è consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).5.

Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta del ricorrente, formulata solo con la memoria che si è menzionata nell'epigrafe, di annullare la sentenza impugnata «con rinvio per la determinazione della pena a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 150/2022», in base al quale - il riferimento è, evidentemente, al "nuovo" art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - l'irrogata pena detentiva di tre anni e sei mesi di reclusione può essere sostituita con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare -, atteso che il capo relativo alla penainon av4va formatoMgeto cl9rricbrso del e CC/PYL 09 I C ("1 - k)(1: .

Pertanto, il ricorso deve essere dichiìrato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], di replica alle conclusioni del pubblico ministero e con la quale gli stessi difensori hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del 11/01/2021 del Tribunale di Savona di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed € 10.00,00 di multa per il reato di usura continuata pluriaggravata (dall'avere commesso il reato in danno di chi si trova in stato di bisogno e svolge attività imprenditoriale o artigianale), per essersi fatto dare o promettere, in corrispettivo di prestazioni di denaro, da [OSCURATO:PERSONA] - il quale operava in veste di dipendente e fiduciario dell'impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA], padre della propria convivente [OSCURATO:PERSONA] - interessi usurari pari a circa il 15% mensile. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Genova, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 23-bis, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Genova: a) in violazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, abbia proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, sul presupposto che non fosse stata presentata richiesta di discussione orale, nonostante il difensore dell'imputato avesse presentato, per via telematica ed entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, un'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale, istanza nella quale si doveva ritenere implicita la manifestazione di volontà che si procedesse alla discussione orale, atteso che tale manifestazione di volontà è logicamente presupposta dalla predetta istanza di differimento; b) in violazione dell'art. 420- ter, comma 5, cod. proc. pen., abbia rigettato la menzionata istanza di differimento dell'udienza sull'assunto che «la causale del contemporaneo svolgimento di una causa civile non legittima di per sé la richiesta», atteso che il comma 5 dell'art. 420-ter cod. proc. pen. «non opera differenziazioni di sorta fra la natura civilistica o penalistica del contemporaneo impegno professionale addotto dal Patrono dell'imputato». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della motivazione rispetto «alle trascrizioni dell'esame testimoniale reso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] escussi all'udienza dell'Il gennaio 2021 nanti il Tribunale di Savona» e, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorrente premette che le conformi sentenze dei giudici di merito, nel ritenere la propria responsabilità per il reato di usura, avevano attribuito rilievo decisivo al contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e che, in particolare, la sentenza impugnata, nel richiamare quella del Tribunale di Savona, aveva compendiato il contenuto delle dichiarazioni della stessa [OSCURATO:PERSONA] che erano state riportate a pag. 4 della sentenza di primo grado. Ciò premesso, il ricorrente deduce che le dichiarazioni di tale testimone, come riportate nella sentenza di primo grado, «non compaiono nella trascrizioni della v deposizione della Basoc» e si sostanzierebbero in un "collage" «delle contestazioni» che erano state fatte dal pubblico ministero alla testimone, sulla base di quanto era stato dalla stessa precedentemente dichiarato a sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., tali dichiarazioni predibattimentali non potevano essere utilizzate. Il ricorrente rappresenta poi che, nella propria «reale deposizione» - di cui vengono riportati degli stralci, il cui contenuto differirebbe da quello attribuito alle dichiarazioni della testimone dai giudici di merito - la Basoc si sarebbe espressa in termini perplessi e dubitativi, inidonei a fondare un'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente deduce poi il travisamento delle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello di Genova, avrebbe solo «formulato alcuni generici esempi per esprimere il concetto della dazione di piccole somme di denaro a titolo di ringraziamento in favore dell'imputato, senza però nessun intento di specificare esatti importi». 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto con il primo profilo di tale motivo (che si è indicato sub a), la richiesta di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore non si può considerare come implicita richiesta di discussione orale di cui al comma 4 dell'art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, atteso che tale disposizione, là dove prevede una «richiesta di discussione orale», postula, all'evidenza, che tale richiesta sia espressamente enunciata, cioè che la parte manifesti una chiara e, appunto, espressa volontà in tale senso. Pertanto, posto che, per quanto si è appena detto, il ricorrente, come ha correttamente affermato la Corte d'appello di Genova, si doveva ritenere non avere formulato richiesta di trattazione orale, altrettanto correttamente la stessa Corte d'appello ha ritenuto che, conseguentemente, «non può farsi valere il legittimo impedimento». Tale conclusione è infatti conforme all'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il giudizio si svolga con contraddittorio cartolare per l'assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415-01). In ogni caso, per completezza, si deve rammentare come la Corte di cassazione abbia chiarito che, in tema di legittimo impedimento a comparire, il concomitante impegno del difensore dell'imputato per l'esercizio del patrocinio in un processo civile o per la rappresentanza e l'assistenza di una parte civile non costituisce situazione idonea a determinare l'obbligo per il giudice di differire la trattazione dell'udienza (Sez. 2, n. 36097 del 14/05/2014, Diodato, Rv. 260353- 01). 4. Il secondo motivo non è consentito. Anzitutto, si deve rilevare come la Corte d'appello di Genova, pur avendo richiamato la sentenza di primo grado del Tribunale di Savona, mostri di avere autonomamente valutato il contenuto delle dichiarazioni che erano stare rese da [OSCURATO:PERSONA] - la quale, avendo il ruolo di tenere la contabilità dell'impresa individuale del padre [OSCURATO:PERSONA], aveva piena contezza delle somme ottenute in prestito da tale impresa da parte dell'imputato (e da lei materialmente ricevute tramite il compagno [OSCURATO:PERSONA]) e delle somme restituite allo stesso imputato - a prescindere da quanto era stato riportato tra virgolette dal Tribunale di Savona che, peraltro, ha precisato come le dichiarazioni che erano state lette alla Basoc per le contestazioni avessero costituito solo un aiuto alla memoria. Ciò rilevato, la Corte d'appello di Genova ha ritenuto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di usura sulla scorta dei seguenti elementi di prova: a) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito delle pattuizioni che erano state concluse dal proprio compagno [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che i ripetuti prestiti fatti da quest'ultimo all'impresa del padre prevedevano un interesse del 15% per cento mensile, nonché dell'accordo finale tra il Lattuca e il [OSCURATO:PERSONA] nel senso che, a fronte di C 29.000,00 ricevuti, sarebbero stati restituiti C 50.000,00, dei quali C 21.000,00 di interessi entro sei mesi dalla stipula del predetto accordo; b) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur avendo cercato di scagionare l'imputato, aveva dovuto ammettere che vi era stato un prestito in una misura compresa tra C 20.000,00 ed C 30.000,00 e aveva riferito di due prestiti dell'importo di C 2.000,00 o C 3.000,00, con la restituzione, entro venti/trenta giorni, di euro 2.200,00/3.300,00, e con un interesse, quindi, del 10/15 per cento mensile. A fronte di tale motivazione, del tutto coerente e logica, e posto quanto si è detto sopra in ordine all'autonoma valutazione, da parte della Corte d'appello di Genova, del contenuto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che le contestazioni del ricorrente appaiono in realtà dirette a sollecitare una diversa interpretazione del significato probatorio degli indicati elementi di prova dichiarativa, al fine di giungere a conclusioni differenti in ordine alla rilevanza e alla valenza probatoria degli stessi elementi, il che non è consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).5. Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta del ricorrente, formulata solo con la memoria che si è menzionata nell'epigrafe, di annullare la sentenza impugnata «con rinvio per la determinazione della pena a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 150/2022», in base al quale - il riferimento è, evidentemente, al "nuovo" art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - l'irrogata pena detentiva di tre anni e sei mesi di reclusione può essere sostituita con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare -, atteso che il capo relativo alla penainon av4va formatoMgeto cl9rricbrso del e CC/PYL 09 I C ("1 - k)(1: . Pertanto, il ricorso deve essere dichiìrato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorr