CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 1967
Cassazione n. 04023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1967 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 13 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Messina, in data 27 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta manifestamente infondato, in quanto palesemente smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che alle pagine 2 e ha difatti sottolineato come dalle sovrapponibili dichiarazioni rese dalle due testimoni, peraltrc, riscontrate dai rilievi di P.G. e dal referto medico, emergesse con evidenza la colpevolezza della prevenuta, avendo questa esercitato violenza nei confronti dell'addetta alle vendite, dopo aver tentato di rubare un capo di abbigliamento dal negozio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanne. della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente