CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 15024/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Jz-v [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 12 novembre 2021 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Siracusa in data 24.11.2015 ed appellata da [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano e da [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano in ordine ai reati ex art. 697 cod. pen. a lui ascritti ai capi Al) e D) della rubrica, essendo gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena nei confronti del medesimo per le residue imputazioni, ritenuta quella ex artt. 2, 4 e 7 1. 895/67 ascritta al capo Al) assorbita in quella ascritta al capo A2) della rubrica, in anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed € 1733,33 di multa. Ha altresì rideterminato la pena nei confronti Di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni in mesi otto di reclusione. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA] Giovanni deducendo vizio di motivazione e mancanza della stessa in relazione all'art. 62bis cod. pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo stato congruamente argomentato - in sentenza - il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il