CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 29086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 11 novembre 2019, la Corte di appello di Torino confermava la decisione del 6 aprile 2018, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato Davide CUZZUPE', previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa, perché giudicato colpevole del reato di cui agli artt. 10, 12 e 14 I. 14 ottobre 1974, n. 497 (detenzione e porto illegali di una pistola calibro 12). Per quanto qui rileva, la Corte territoriale, in punto di trattamento sanzionatorio, osservava esclusivamente che l'imputato aveva già beneficiato delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, il che aveva consentito di "diminuire in modo incisivo la pena base individuata dal primo Giudice, già attestatosi su livelli sanzionatori prossimi ai minimi edittali malgrado la gravità del fatto". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, dolendosi che i giudici del gravame non si fossero pronunciati sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena formulata con il terzo motivo di appello. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in adesione all'unico motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Ed invero, risulta dagli atti che, oltre all'istanza di un trattamento sanzionatorio più mite, l'imputato aveva rivolto al giudice dell'appello la specifica richiesta di essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. atto di appello, motivo n. 3) e, tuttavia, la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi al riguardo. La motivazione non può neppure ritenersi implicita, non risultando dagli atti che il CUZZUPE' si trovi in una delle situazioni ostative disciplinate dall'art. 164, secondo comma, n. 1) e quarto comma, cod. pen., che avrebbero esonerato il giudice dall'obbligo di motivare il diniego di concessione del beneficio (Sez. 5, n. 30410 del 26/5/2011, Albanito, Rv. 250583; Sez. 3, n. 6573 del 22/6/2016, dep. 2017, Camorani, Rv. 268947). 3. [OSCURATO:PERSONA] aderisce all'orientamento giurisprudenziale maggioritario in base al quale l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di concessione del beneficio in esame determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, in quanto tale concessione involge valutazioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'art. 164 cod. pen., che sono sottratte al giudizio di legittimità, da qui derivando l'impossibilità di operare un annullamento senza rinvio (per tutte, v. Sez. 3, n. 35989 del 10/1/2017, Filannino e altri, Rv. 270829).Ed invero, il primo comma dell'art. 164 cod. pen. prevede che la sospensione condizionale della pena sia ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, con conseguente formulazione di un giudizio prognostico che non può essere limitato alla verifica della mancanza delle condizioni ostative (come l'entità della pena o i precedenti penali dell'imputato), ma che, al contrario, escludendo ogni automatismo, implica l'esercizio di un potere discrezionale, così come espressamente stabilito dall'art. 133 al quale l'art. 164 rinvia. A ciò va aggiunto che tale giudizio prognostico va effettuato non solo sulla base della situazione esistente al momento in cui è stata pronunciata la condanna, ma anche degli elementi sopravvenuti (Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005( dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610), attraverso una valutazione che sfugge, dunque, anche per tale aspetto, al giudizio di legittimità e resta, così, affidata alla discrezionalità del giudice di appello. 4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata, relativamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà a colmare la lacuna motivazionale evidenziata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2022 Il