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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 16039/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 05/10/2022 del Gup del Tribunale di Roma, visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Roma emessa il 05/10/2022 applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di tentata rapina aggravata, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e furto aggravato, di cui ai capi da A) a E) della rubrica.

Ha eccepito il ricorrente la carenza di motivazione in ordine all'esclusione di una causa di proscioglimento, con conseguente impossibilità di comprendere il percorso logico alla base dell'applicazione della pena.

2. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame) le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato); per tale profilo il ricorso è dunque inammissibile (Cass. sez. 2, sent. n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 01/02/2018 - Rv. 272014).

3. Per tale profilo il ricorso è dunque inammissibile.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 05/10/2022 del Gup del Tribunale di Roma, visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Roma emessa il 05/10/2022 applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di tentata rapina aggravata, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e furto aggravato, di cui ai capi da A) a E) della rubrica. Ha eccepito il ricorrente la carenza di motivazione in ordine all'esclusione di una causa di proscioglimento, con conseguente impossibilità di comprendere il percorso logico alla base dell'applicazione della pena. 2. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame) le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato); per tale profilo il ricorso è dunque inammissibile (Cass. sez. 2, sent. n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 01/02/2018 - Rv. 272014). 3. Per tale profilo il ricorso è dunque inammissibile. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 16039/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris