CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24333/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22712/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 122/ 28/ 13 depositata il10/06/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 122/28/13 del 10/06/2013, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 88/57/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso due avvisi di accertamento concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2002 e 2004 e conseguenti alla ritardata fatturazione di compensi. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. 3. L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa. 4. Con ordinanza interlocutoria resa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio. 5. Con successiva ordinanza interlocutoria del 15/06/2023 veniva disposta la sospensione del giudizio in virtù della adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si dà atto che il ricorrente ha depositato: i) istanza di sospensione del giudizio, dando attodi avere aderito alla c.d. rottamazione quater, optando per il pagamento dilazionato; ii) nota dell’Agenzia delle entrate - Riscossione che ha comunicato al ricorrente il piano di rateizzazione; iii) prova del versamento delle prime due rate. 2. La dichiarazione di adesione del contribuente comporta necessariamente l’assunzione dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, della l. n. 197 del 2022. 3. Sebbene l’Ufficio, non regolarmente costituito, non si sia pronunciato in merito la dichiarazione del ricorrente dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019). 4. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la