CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10/2/2021 dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina confermava la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa testimonianza, commesso deponendo in un procedimento penale che vedeva imputato [OSCURATO:PERSONA] dei reato di danneggiamento, consistito nel forare un pneumatico di un'autovettura di servizio dei vigili urbani. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver notato che il pneumatico era già sgonfio prima ancora dell'arrivo di Stramandino, circostanza risultata non veritiera e smentita dalla ripresa video eseguita da una telecamera di sorveglianza. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso che, tuttavia, possono essere trattati unitariamente, in quanto l'oggetto della contestazione verte essenzialmente sulla ritenuta irrilevanza ed ininfluenza della deposizione testimoniale, posto che i fatti erano già oggettivamente accertati sulla base della videoripresa dell'accaduto. Si sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nel non considerare l'assoluta indifferenza rispetto all'esito del processo della falsa testimonianza, incorrendo sia in violazione di legge relativamente all'esatta interpretazione dell'art. 372 cod. pen., sia in un vizio motivazionale. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Sulla base della sentenza impugnata emerge in maniera inequivocabile che la deposizione resa dall'imputato concerneva un aspetto di assoluto rilievo, avendo questi affermato che il pneumatico dell'autovettura dei vigili urbani si presentava già sgonfio, prima ancora che sul luogo venisse notata la presenza di Stranmandino, risultato essere l'autore del danneggiamento. È di tutta evidenza che, ove l'istruttoria dibattimentale si fosse fondata solo sulla deposizione di Villani, l'esito del giudizio sarebbe stato favorevole all'autore del danneggiamento. Il fatto che la deposizione avesse ad oggetto una circostanza dirimente ai fini della decisione, comporta la sicura configurabilità del reato di falsa testimonianza, essendo del tutto irrilevante che, per effetto di altre prove ed, in particolare, della videoripresa, sia emerso il reale svolgimento del fatto e la conseguente falsità della deposizione di Villani. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la valutazione della pertinenza (da intendersi come riferibilità o afferenza dell'oggetto della testimonianza ai fatti che il processo è destinato ad accertare) e della rilevanza (che riguarda l'efficacia probatoria dei fatti dichiarati) della deposizione va effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia "ex ante" e non "ex post" (Sez. 6, n.37649 del 21/9/2021, Testa, Rv. 282179). La nozione di pertinenza della dichiarazione indica che i fatti o le circostanze che ne costituiscono l'oggetto devono essere direttamente o indirettamente attinenti all'accertamento giurisdizionale svolto nel processo in cui viene raccolta la deposizione, mentre la nozione di rilevanza, da ritenere diversa ma complementare alla prima, ha carattere funzionale ed attiene alla efficacia probatoria di quegli stessi fatti e circostanze, ossia alla loro capacità di falsa rappresentazione in grado di influire sulla decisione del processo, deviandone il corso dall'obiettivo dell'autentica e genuina verità processuale (Sez.6, n. 20656 del 22/11/2011, dep.2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252627). Tanto premesso, deve ribadirsi il principio secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, è sufficiente che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice (Sez.6, n. 51032 del 5/12/2013, Mevoli, Rv. 258507). Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, è agevole concludere nel senso che la deposizione resa da Villani concerneva fatti sicuramente pertinenti all'oggetto dell'accertamento processuale ed era suscettibile di avere rilievo ai fini della decisione. Viceversa, è del tutto irrilevante che - in concreto e per effetto delle altre prove acquisite - la testimonianza resa da Villani non abbia alterato l'esito del giudizio, posto che il giudizio complessivo è frutto di una valutazione comparata degli elementi istruttori, nell'ambito del quale la rilevata falsità di una deposizione non inficia il giudizio in ordine alla sua astratta rilevanza. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del