CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20132/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4475/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Malcesine, n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa unitamente al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale dell’Emilia–Romagna n.1247/05/2014, depositata il 19 giugno 2014; [OSCURATO:PERSONA]-ALTRO2004 R.G. N.4475/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 22 marzo 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministeroha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio; - Rilevato che: 1. A seguito di processo verbale di constatazione, l ’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Bologna notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]., per l’anno di imposta 2004, avviso di accertamento n. THB03C802332/2009, con il quale accertava ex art. 37-bis del d .P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , una illegittima deduzione di interessi passivi derivanti da prestiti obbligazionari dei soci in occasione di una ristrutturazione societaria. 2. Avverso tale atto, la [OSCURATO:SOCIETA]proponeva ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna , la quale, con sentenza n. 45/06/2011, accoglieva il ricorso , non ritenendo applicabili l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e le norme sull’abuso del diritto, non avendo l’Ufficio neppure offerto un percorso alternativo idoneo a far raggiungere il medesimo risultato senza l’aggiramento delle norme tributarie. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia -Romagna, con sentenza n. 1247/05/14, pronunciata il 25 marzo 2014 e depositata in segreteria il 19 giugno 2014, lo rigettava, conformandosi alla decisione della C.T.P. e condannando l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi. [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso. R.G. N.4475/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la pubblica udienzadel 22 marzo 2024 . La ricorrente ha depositato memoria. All’udienza suddetta i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio. -Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare , che la C.T.R. si sarebbe pronunciata su fatti che non erano oggetto di contestazione nell’avviso di accertamento, con la conseguenza che la sentenza sarebbe nulla in quanto meramente apparente o, comunque, inesistente. Oggetto di contestazione, infatti, sarebbero le modalità con le quali era stata procurata la provvista per l’acquisizione delle partecipazioni nell’ambito della ristrutturazione societaria e non il doppio acquisto - con ricadute anche in termini di deducibilità delle minusvalenze - da parte della nuova controllante, [OSCURATO:SOCIETA]., delle due società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima già interamente controllata dalla prima. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5), dello stesso codice. R.G. N.4475/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’Amministrazione finanziaria, il giudice a quo avrebbe considerato soltanto l’operazione di acquisto delle società sopramenzionate, senza invece soffermarsi anche sulla contestuale emissione e sottoscrizione di prestiti obbligazionari, volti al finanziamento di tali acquisti. In particolare, sottolinea l’Ufficio, tali operazioni avrebbero apportato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. vantaggi fiscali in termini di distribuzione delle riserve non sotto forma di dividendi, che sarebbero stati indeducibili, ma sotto forma di interessi passivi, al contrario deducibili dal reddito d’impresa. 2. Preliminarmente, deve darsi atto della circostanza dell'avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la quale l'Ufficio non risulta avere opposto diniego, né risulta presentata istanza di trattazione entro il termine previsto dal comma 13 del citato art. 6del d . l . n. 119 del 2018, 3. Conseguel’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]