CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 34111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. n. 8371 del 2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è difeso ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 96, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - - Controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 578/2022 pubblicata il 24 febbraio 2022, RG n. 462 del 2021, emessa dalla CORTE D’APPELLO ROMA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale devono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Attesa la reciproca soccombenza le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Co mpensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 19dice