CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13022/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle pai--ti9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 21/10/2024 pronunciata ex art. 444 coli. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha applicato all'attuale ricorrente la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 3 del d.P.R. 309/90. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'entità della pena concordata in relazione alla misura della diminuzione della pena basii! per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile,, non profilandosi aspetti di illegalità della pena. Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico o /vero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurati Ji della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019, Rv.276509 - 01). Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricy rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo -e della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella propcsizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenl:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec