CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 1985
Cassazione n. 43924/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1985 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 22180/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, alla insussistenza dell'evento e alla mancanza della querela; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-4 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; il secondo motivo, riguardante l'asserita assenza di una condizione di procedibilità, è stato posto per la prima volta solo con il ricorso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso