Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2009
ECLI:EU:T:2009:420
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 29 ottobre 2009 – Peek & [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Agile)
(causa T‑386/07)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione ‑ Domanda di marchio comunitario figurativo Agile – Marchi comunitari e nazionali denominativi anteriori Aygill’s – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 16,
42-44)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 luglio 2007 (procedimento R 1324/2006-2),
relativa ad un procedimento di opposizione tra la Peek & [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], SL.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA], SL
[OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] figurativo Agile per prodotti delle classi 18, 25 e 28 – domanda n. 2659456
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
Peek & [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo comunitario e nazionale Aygill’s per prodotti delle classi 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21 e 24-28
Decisione della divisione di opposizione:
Opposizione accolta nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso:
Annullamento della decisione adottata dalla divisione di opposizione e rigetto dell’opposizione nella sua interezza
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 26 luglio 2007 (procedimento R 1324/2006-2) è annullata.
2)
L’UAMI è condannato alle spese sostenute dalla Peek & [OSCURATO:PERSONA].
3)
[OSCURATO:PERSONA], SL sosterrà le proprie spese.