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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16366/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, unitamente alla eccezione di incompetenza territoriale, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso in data 23 novembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza della sede aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni, derivante dalla condanna alla pena di dieci anni di reclusione inflitta al PUGLIESE dalla Corte di Assise di appello di Catanzaro il 17 dicembre 2012 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e connessi reati-fine in materia di estorsione e violazione della legge sulle armi.

Esaminate l'informativa dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Crotone del 21 novembre 2020, la relazione UEPE del 23 novembre 2020 e la memoria difensiva depositata, il Tribunale adìto osservava che, sulla formulazione del giudizio prognostico richiestogli, non potevano non incidere i delitti di significativa gravità commessi dal PUGLIESE nella sua vita anteatta fino alla carcerazione definitiva, ancorché nel breve periodo di tempo trascorso, dapprima in libertà, poi in misura di sicurezza, per il condannato non vi fossero "segnalazioni di Polizia a suo carico"; tale affermazione - secondo i giudici di merito - poteva reputarsi vera solo con riferimento a reati, perché una persona con il vissuto del PUGLIESE, in attesa di valutazione definitiva in ordine all'applicazione della misura in questione, avrebbe dovuto astenersi, quantomeno "per furbizia", dal violare le disposizioni previste dal Governo per il contenimento della pandemia, mentre era risultato vero il contrario.

In mancanza di elementi capaci di dimostrare un giudizio di completo affrancamento dalla mentalità criminale, risultava assai difficile affermare con certezza - proseguiva il Tribunale - che la pericolosità sociale del condannato fosse totalmente "cessata", alla luce della ridotta "sperimentazione" sull'homo novus emerso dalla carcerazione: già la sua propensione all'abuso di alcool riscontrata nel dicembre 2019, a fronte di una tipologia di lavoro (conducente di automezzi pesanti) implicante lucidità e attenzione, lasciava più di una perplessità sull'assenza di pericolosità, come lo era il fatto che, pur in presenza di tali problematiche, la sua frequentazione del servizio per le dipendenze si fosse arrestata a tale data, senza più proseguire, almeno fino ai contatti avuti con l'UEPE.

Da tanto, deduceva il Tribunale che i pretesi rapporti con il Ser.D., stanti gli innegabili problemi di dipendenza, apparivano, più che altro, strumentali a costruirsi un'immagine positiva da offrire proprio in questo giudizio, anziché di reale interesse a emergere da detta condizione.

Se, poi, a fronte di ciò - concludeva il Collegio - sia pure mantenendo una condotta regolarmente corretta, l'interessato, oltre a non avere operato una piena rivisitazione critica del suo vissuto nel corso della carcerazione, non lo aveva fatto neanche durante i brevi incontri con l'UEPE promossi nel corso dell'anno dell'emergenza sanitaria, la prognosi sulla persistenza della pericolosità sociale non poteva che formularsi in senso affermativo, come aveva correttamente concluso il Magistrato di sorveglianza.2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico, articolato, motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 202, 203 cod. pen. e 679 cod. proc. pen.

In estrema sintesi, la difesa del ricorrente rimprovera al Tribunale di sorveglianza di non aver proceduto, in maniera del tutto corretta, all'accertamento sulla pericolosità del PUGLIESE, avendo valorizzato solo i suoi legami familiari e senza acquisire elementi indicativi della loro concreta incidenza sul suo comportamento, essendo assenti frequentazioni, avvistamenti e/o fermi con pregiudicati e non avendo egli riportato alcun coinvolgimento in altre indagini in ambito mafioso; tutto ciò, a fronte di una regolarità della condotta tenuta durante e dopo la detenzione, idonea a dimostrare un effettivo affrancamento del soggetto dai propri trascorsi criminali, costituente la precondizione per una favorevole prognosi in punto di pericolosità sociale.

3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Il Tribunale di sorveglianza si è attenuto, con adeguata motivazione (di cui sopra si è dato sinteticamente atto), all'orientamento di legittimità, che qui si ribadisce, secondo il quale la cessazione della pericolosità sociale, nell'ottica dell'eventuale caducazione della misura di sicurezza applicata, deve essere necessariamente fondata su fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento della prognosi formulata con l'accertamento passato in giudicato (Sez. 1, n. 40801 del 19/5/2021, Aiello, Rv. 282149; Sez. 1, n. 2095 del 7/5/1993, P.M. in proc.

Padovano, Rv. 195415).

Il giudice a quo, con argomentare non illogico, ha apprezzato una serie di elementi sintomatici di una non ancora cessata pericolosità sociale del ricorrente, non trascurando di evidenziare gli elementi positivi acquisiti, di cui, tuttavia, non è stata apprezzata la portata risolutiva.

Il ricorso muove censure che si limitano ad esprimere un mero dissenso rispetto alla valutazione operata dal Tribunale, opponendo ad essa una non consentita "controlettura" delle emergenze processuali.

4. Segue alla declaratoria d'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa che giustifichino tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto, unitamente alla eccezione di incompetenza territoriale, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso in data 23 novembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza della sede aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni, derivante dalla condanna alla pena di dieci anni di reclusione inflitta al PUGLIESE dalla Corte di Assise di appello di Catanzaro il 17 dicembre 2012 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e connessi reati-fine in materia di estorsione e violazione della legge sulle armi. Esaminate l'informativa dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] di Crotone del 21 novembre 2020, la relazione UEPE del 23 novembre 2020 e la memoria difensiva depositata, il Tribunale adìto osservava che, sulla formulazione del giudizio prognostico richiestogli, non potevano non incidere i delitti di significativa gravità commessi dal PUGLIESE nella sua vita anteatta fino alla carcerazione definitiva, ancorché nel breve periodo di tempo trascorso, dapprima in libertà, poi in misura di sicurezza, per il condannato non vi fossero "segnalazioni di Polizia a suo carico"; tale affermazione - secondo i giudici di merito - poteva reputarsi vera solo con riferimento a reati, perché una persona con il vissuto del PUGLIESE, in attesa di valutazione definitiva in ordine all'applicazione della misura in questione, avrebbe dovuto astenersi, quantomeno "per furbizia", dal violare le disposizioni previste dal Governo per il contenimento della pandemia, mentre era risultato vero il contrario. In mancanza di elementi capaci di dimostrare un giudizio di completo affrancamento dalla mentalità criminale, risultava assai difficile affermare con certezza - proseguiva il Tribunale - che la pericolosità sociale del condannato fosse totalmente "cessata", alla luce della ridotta "sperimentazione" sull'homo novus emerso dalla carcerazione: già la sua propensione all'abuso di alcool riscontrata nel dicembre 2019, a fronte di una tipologia di lavoro (conducente di automezzi pesanti) implicante lucidità e attenzione, lasciava più di una perplessità sull'assenza di pericolosità, come lo era il fatto che, pur in presenza di tali problematiche, la sua frequentazione del servizio per le dipendenze si fosse arrestata a tale data, senza più proseguire, almeno fino ai contatti avuti con l'UEPE. Da tanto, deduceva il Tribunale che i pretesi rapporti con il Ser.D., stanti gli innegabili problemi di dipendenza, apparivano, più che altro, strumentali a costruirsi un'immagine positiva da offrire proprio in questo giudizio, anziché di reale interesse a emergere da detta condizione. Se, poi, a fronte di ciò - concludeva il Collegio - sia pure mantenendo una condotta regolarmente corretta, l'interessato, oltre a non avere operato una piena rivisitazione critica del suo vissuto nel corso della carcerazione, non lo aveva fatto neanche durante i brevi incontri con l'UEPE promossi nel corso dell'anno dell'emergenza sanitaria, la prognosi sulla persistenza della pericolosità sociale non poteva che formularsi in senso affermativo, come aveva correttamente concluso il Magistrato di sorveglianza.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, denunciando, con un unico, articolato, motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 202, 203 cod. pen. e 679 cod. proc. pen. In estrema sintesi, la difesa del ricorrente rimprovera al Tribunale di sorveglianza di non aver proceduto, in maniera del tutto corretta, all'accertamento sulla pericolosità del PUGLIESE, avendo valorizzato solo i suoi legami familiari e senza acquisire elementi indicativi della loro concreta incidenza sul suo comportamento, essendo assenti frequentazioni, avvistamenti e/o fermi con pregiudicati e non avendo egli riportato alcun coinvolgimento in altre indagini in ambito mafioso; tutto ciò, a fronte di una regolarità della condotta tenuta durante e dopo la detenzione, idonea a dimostrare un effettivo affrancamento del soggetto dai propri trascorsi criminali, costituente la precondizione per una favorevole prognosi in punto di pericolosità sociale. 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile. Il Tribunale di sorveglianza si è attenuto, con adeguata motivazione (di cui sopra si è dato sinteticamente atto), all'orientamento di legittimità, che qui si ribadisce, secondo il quale la cessazione della pericolosità sociale, nell'ottica dell'eventuale caducazione della misura di sicurezza applicata, deve essere necessariamente fondata su fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento della prognosi formulata con l'accertamento passato in giudicato (Sez. 1, n. 40801 del 19/5/2021, Aiello, Rv. 282149; Sez. 1, n. 2095 del 7/5/1993, P.M. in proc. Padovano, Rv. 195415). Il giudice a quo, con argomentare non illogico, ha apprezzato una serie di elementi sintomatici di una non ancora cessata pericolosità sociale del ricorrente, non trascurando di evidenziare gli elementi positivi acquisiti, di cui, tuttavia, non è stata apprezzata la portata risolutiva. Il ricorso muove censure che si limitano ad esprimere un mero dissenso rispetto alla valutazione operata dal Tribunale, opponendo ad essa una non consentita "controlettura" delle emergenze processuali. 4. Segue alla declaratoria d'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa che giustifichino tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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