CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38757/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 13 marzo 2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13 marzo 2025 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 19 luglio 2023, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., riconoscendo la sussistenza della circostanza attenuante di cui al secondo comma del medesimo articolo. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti vizi di violazione di legge e di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. 2.1. Violazione del diritto di difesa in quanto all’udienza del 14 giugno 2023 il Giudice del Tribunale di Castrovillari aveva ammesso il rito abbreviato condizionato all’esame dell’imputato ma poi, all’udienza del 19 luglio 2023, aveva emesso la sentenza senza procedere al suddetto esame. 2.2. Violazione del diritto di difesa in quanto, essendosi celebrato il processo con rito abbreviato, l’imputato non aveva potuto rendere dichiarazioni spontanee. 2.3. Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. in quanto, tenuto conto dello scarso valore dell’autovettura oggetto di ricettazione, la fattispecie avrebbe dovuto essere ritenuta di speciale tenuità. 2.4. Illogicità della motivazione in quanto il reato di cui all’art. 648 cod. pen. non poteva configurarsi, poiché mancava la denuncia di furto dell’autovettura, formalizzata successivamente. 2.5. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di effettuare una valutazione adeguata delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale quanto agli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del delitto di ricettazione. 2.6. Violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. avendo la Corte di appello omesso di motivare sulle modalità di calcolo della pena. 2.7. Mancanza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 648 cod. pen. in quanto il [OSCURATO:PERSONA], avendo rinvenuto l’autovettura abbandonata, l’aveva considerata quale res nullius. 2.8. Mancata riqualificazione nella fattispecie di cui all’art. 712 cod. pen., stante la insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto di ricettazione. 2.9. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.10. Violazione dell’art. 157 cod. pen. per essere il reato di cui all’art. 648 cod. pen. estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, generici, oltre che manifestamente infondati. 2. Per quanto riguarda la dedotta violazione del diritto di difesa causa del mancato esame dell’imputato (punto n. 1 del ricorso), nonostante il Tribunale avesse ammesso il rito abbreviato condizionato a tale esame, il motivo è manifestamente infondato. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che, all’udienza del 14 giugno 2023, il giudice del Tribunale di Castrovillari aveva ammesso il rito abbreviato condizionato all’esame dell’imputato, in quel momento non presente, ed aveva rinviato il procedimento per l’esame dell’imputato e la discussione all’udienza del 19 luglio 2023, alla quale, assente l’imputato senza addurre alcun motivo di legittimo impedimento, era stata pronunciata la sentenza. La Corte di appello ha argomentato sul punto, affermando che è legittima la revoca dell’ordinanza di ammissione dell’esame dell’imputato, allorché questo non sia comparso all’udienza stabilita per l’incombente, senza addurre un impedimento ritenuto legittimo dal giudice, con la conseguenza che la definizione del processo senza procedere all'esame dell'imputato non aveva comportato alcuna violazione del diritto di difesa e tantomeno una nullità, considerato che l'imputato aveva la facoltà di chiedere, anche nel corso giudizio di appello, di rendere dichiarazioni. La decisione della Corte di appello è conforme ai principi affermati da questa Corte che ha chiarito che è legittima la revoca dell'ordinanza di ammissione dell'esame dell'imputato, allorché questo non sia comparso all'udienza stabilita per l'incombente, senza addurre un impedimento ritenuto legittimo dal giudice (Sez. 1, n. 37283 del 24/06/2021, Bosco, Rv. 282009; Sez. 6, n. 14914 del 25/02/2009, Pistillo, Rv. 244193; Sez. 1, n. 40317 del 10/11/2006, Maggiore, Rv. 235110; Sez. 6, n. 9712 del 24/09/1996, Macrì, Rv. 206015). Inoltre, questa Corte ha affermato che il mancato svolgimento dell'esame dell'imputato che ne abbia fatto preventiva richiesta e non si sia opposto alla chiusura dell'istruzione dibattimentale non realizza alcuna violazione del diritto di difesa che determini nullità, in quanto il predetto può chiedere in ogni momento di rendere dichiarazioni (Sez. 2, n. 23186 del 02/05/2019, Alvarez, Rv. 275785). In tema di rito abbreviato, si osserva poi che le Sezioni unite di questa Corte, nell'escludere la revocabilità dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato condizionato per sopravvenuta impossibilità di assunzione della prova, hanno affermato che la richiesta condizionata non fornisce all'imputato il mezzo per un controllo sullo sviluppo della base cognitiva della decisione che dovrà essere assunta in esito al giudizio abbreviato e che il relativo atto di impulso processuale non può essere influenzato dalle vicende correlate al distinto e successivo momento della effettiva assunzione della prova, che può essere influenzata da diversi fattori e non può subire una retroattiva perdita di efficacia quando, per qualunque motivo, la prova non venga concretamente assunta (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253213, in motivazione). Tali principi di diritto a maggior ragione sono applicabili nel caso di rito abbreviato condizionato all’esame dell’imputato, il quale si configura come mezzo di prova rimesso alla sua esclusiva disponibilità, considerato che, a norma dell'art. 208 cod. proc. pen., l’esame può essere espletato soltanto con il suo consenso e con la sua collaborazione, non essendo possibile darvi corso se l'imputato non si presenta ovvero se, pur presente, non risponde alle domande. Ne consegue che l’assenza ingiustificata dell'imputato all'udienza fissata per l'esame può significare soltanto un rifiuto di consentire allo stesso. Deve, quindi, concludersi che l’esame di [OSCURATO:PERSONA] legittimamente non ha avuto luogo non essendo l’imputato comparso all’udienza a ciò destinata, senza addurre alcun legittimo impedimento; correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che si dovesse prendere atto della rinuncia alla prova da parte del soggetto che ne aveva disponibilità e cioè dell'imputato, il quale non presentandosi senza addurre un legittimo impedimento, ha dimostrato che non voleva darvi corso; la mancata assunzione da parte del giudice di primo grado del mezzo di prova al quale era stato subordinato il rito abbreviato, costituito dall'esame dell'imputato, senza che peraltro il difensore si sia opposto alla dichiarazione di chiusura della discussione nonostante l'omissione dell'esame, deve intendersi determinata da una libera scelta dell’imputato, avendo egli implicitamente rinunziato al suo esame, pure originariamente richiesto ed ammesso, quale condizione del rito abbreviato. 3. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso (punto n. 2 del ricorso) concernente la asserita violazione del diritto di difesa dell’imputato, il quale, a causa della celebrazione del processo con rito abbreviato, sarebbe stato privato del diritto di poter presenziare all’udienza e di rendere dichiarazioni spontanee. È stato affermato, infatti, che il giudizio abbreviato non è incompatibile con la facoltà dell'imputato di rendere dichiarazioni spontanee (art. 421, secondo comma, cod. proc. pen.) e, pur comportando la rinuncia a difendersi provando, non compromette totalmente il diritto di autodifesa, di cui le spontanee dichiarazioni sono una fondamentale espressione (Sez. 1, n. 50430 del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274515, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 46766 del 16/11/2005, Lamonica, Rv. 233067). Ne consegue che, nel caso in esame, alcuna violazione del diritto di difesa si è concretizzata in quanto, come argomentato dalla Corte di appello (pag. 4 della sentenza impugnata), non risulta che l’imputato, che ne aveva il diritto, abbia mai chiesto di rendere dichiarazioni spontanee, neanche nel corso del giudizio di appello, dovendosi quindi ricondurre la mancata acquisizione delle sue dichiarazioni ad una sua libera scelta. 4. Il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen. (punto n. 3 del ricorso), è manifestamente infondato. Va ricordato che il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131- bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Uno dei due elementi in base ai quali può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto è la "non abitualità del comportamento" e, per chiarire quando, in caso di commissione di più reati della stessa indole, non possa essere ritenuta la particolare tenuità del fatto, si sono pronunciate le Sezioni Unite che hanno affermato che il comportamento abituale, ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si configura «quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01). Quindi, secondo le Sezioni Unite, la preclusione si realizza quando vi siano a carico dell'autore almeno due reati della stessa indole, diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si chiede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, dunque, almeno tre reati, tutti della stessa indole, nei quali va compreso quello per cui si procede. Inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che i reati idonei ad integrare un comportamento abituale possono non essere stati oggetto di condanne irrevocabili; possono anche essere successivi a quello per il quale si procede (e ciò in quanto si verte in una disciplina diversa dalla recidiva); possono essere sottoposti alla cognizione dello stesso giudice che procede e ciascuno dei fatti singolarmente considerato può essere a sua volta tenue; possono, inoltre, essere stati in precedenza ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto (Sez. 3, n. 21280 del 06/05/2025, Dutta, non massimata). La motivazione della Corte di appello risulta giuridicamente corretta in quanto, considerato che, ai sensi dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore abbia commesso più reati della stessa indole, ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della abitualità della condotta, desunta dalle diverse condanne per reati contro il patrimonio, che risultano dal certificato del casellario giudiziale del ricorrente. 5. Gli ulteriori motivi (punti nn. 4, 5, 7 e 8 del ricorso) sono inammissibili in quanto non consentiti e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. 5.1. È inammissibile il motivo di ricorso (punto n. 5 del ricorso) con il quale si deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per l’asseritamente erronea valutazione delle prove della penale responsabilità dell’imputato, in particolare quanto al fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia consapevolmente acquistato l’autovettura di provenienza delittuosa. Questa Corte ha chiarito che, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). 5.2. Gli ulteriori motivi (punti 4, 7 e 8 del ricorso) sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio, già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte di appello, e non sono consentiti restando estranea ai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Le doglianze del ricorrente reiterano invero pedissequamente le censure già dedotte in appello; le stesse, inoltre, in più di una parte, palesano elementi di genericità (spesso in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o a risultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate) rivelando la loro manifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato le contestate statuizioni. Al cospetto di una doppia conforme affermazione di responsabilità dei giudici del merito, del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità, i motivi di ricorso attinenti alla dedotta carenza degli elementi costituivi del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., alla mancanza del dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 712 cod. pen., oltre a ripetere i vizi di manifesta infondatezza rilevati nel corso del giudizio di appello, si segnalano per la loro genericità, in quanto solo apparentemente si prestano a criticare la sentenza di secondo grado limitandosi, invece, a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto sconfinano nel merito, perché sottopongono alla Corte di cassazione rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito. Le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell’ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un’alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d’accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato gli elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione (pagg. 5-6 della sentenza impugnata e pagg. 1-3 della sentenza di primo grado); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Entrambe le sentenze hanno, inoltre, dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito a ritenere provata la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di appello (pagg. 6-7 della sentenza impugnata e pagg. 2-3 della sentenza di primo grado). La Corte di appello, correttamente conformandosi all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179) ha rimarcato, con percorso argomentativo esente da vizi logici e giuridici, che si configura il reato di cui all’art. 648 cod. pen. e non quello di cui all’art. 712 cod. pen. (pag. 6-7 della sentenza impugnata). Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata. Il ricorrente, in conclusione, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità dei motivi di ricorso. 6. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso (punto n. 6 del ricorso) concernente la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per avere omesso la Corte di appello di motivare in merito al calcolo della pena. Il ricorso non si confronta, infatti, con la motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità con la quale la Corte di appello, che ha riformato la sentenza del Tribunale riconoscendo l’attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., nel rideterminare la pena in mesi sei di reclusione ed euro 180,00 di multa, ridotta per il rito abbreviato a mesi quattro di reclusione ed euro 120,00 di multa, l’ha ritenuta «proporzionata alla gravità della condotta in concreto accertata, anche tenendo conto del fatto che l’autovettura oggetto di ricettazione è stata adoperata per il trasporto di merce rubata» (pag. 7 della sentenza impugnata). 7. Per quanto riguarda la dedotta violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (punto n. 9 del ricorso), il motivo è manifestamente infondato. Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). Nella fattispecie, i giudici di merito hanno congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, oltre alla presenza di precedenti condanne, quale indice di valutazione negativa, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio (pag. 4 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza impugnata). 8. È manifestamente infondato anche il motivo riguardante l’estinzione del reato di ricettazione per decorso del termine di prescrizione (punto n. 10 del ricorso), già dedotto in appello e motivatamente disatteso, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto che il termine di prescrizione del delitto di ricettazione è pari a minimo anni otto e massimo ad anni dieci (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata). Si deduce, invero, erroneamente che il termine di prescrizione del reato di ricettazione è pari a sei anni ma va in proposito chiarito che l'ipotesi del fatto di speciale tenuità prevista dall'art. 648, secondo comma [ora quarto], cod. pen., ritenuta dalla Corte di appello che ha parzialmente riformato sul punto la sentenza di primo grado, non costituisce un’autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284186). 9. Da quanto sopra esposto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento no