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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 ottobre 2024

Cassazione n. 28011/2024

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28884/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e Fevola e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Latina, Piazza della Libertà n. 21. -RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. –INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2133/2020, pubblicatain data 21.8.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha pro po s to oppos izione dinanzi al Tribunale di Latina avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della [OSCURATO:PERSONA] per il pagamentodella vendita di quattro gommoni per l’importo Oggetto: vendita di € 85.013,26, deducendo anzitutto di non essere l’acquirente finale,ma una mera concessionaria per la vendita delle imbarcazioni, acquistate su ordinativo della clientela, inoltrato alla venditrice.

Su eccezione della ricorrente il Tribunale ha dichiarato la tardività della denuncia dei vizi e ha respinto integralmente l’opposizione, con confermadell’ingiunzione di pagamento.

L’appello della [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dalla Corte di Milano , secondo cui era onere dell'appellante denunciare tempestivamente la sussistenza dei vizi dei gommoni, la cui prova ricadeva sul compratore, tenuto a verificare immediatamente le condizioni dei beni e la rispondenza alle qualità promesse, trattandosi di vizi riconoscibili con l’ordinaria diligenza, tali da non compromettere l’utilizzabilità, riguardanti aspetti meramente estetici e la fornitura di accessori in più o in meno rispetto a quanto richiesto.

L’opponente doveva considerarsi mero acquirente delle imbarcazioni a prescindere dallo scopo della rivendita a terzi dei beni, non vi era alcuna prova di un rapporto di concessione di vendita e, comunque, tra la resistente e i clienti non era intercorso alcun rapporto diretto, non potendo la [OSCURATO:PERSONA] pretendere alcun risarcimento del danno, neppure collegato al discredito commerciale, né ottenere la risoluzione.

Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto di ricorso in un motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. L 'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell' art. 131 del codice del consumo e dell’art. 1495 del codice civile, sostenendo che nella pratica degli affari tra il produttore e il rivenditore dei beni intercorrono accordi contrattuali complessi che danno vita ad una concessione di vendita,in cui sono inserite l'esclusiva di zona , l'uso dei marchi del concedente,l'obbligo di pubblicità e promozione delle vendite ed il raggiungimento di determinati obiettivi commerciali.

Trattasi di contratto di scambio cui è associato un mandato, in considerazione del rapporto di fiducia e di collaborazione che lega le parti contrattuali.

Pertanto, alla luce delle previsioni dell’art.1519 quinquies c.c., ora trasfuso nell’art. 131 del codice del consumo, al venditore compete il diritto di regresso nei confronti del produttore, o di un precedente venditore della stessa catena distributiva, per eventuali difetti di conformità del prodotto imputabili alla condotta di coloro del cui operato il venditore abbia dovuto rispondere nei confronti del consumatore,ipotesi che doveva ritenersi sussistente anche nel caso in esame poiché le commissioni di costruzione dei natanti erano redatte su un modulo predisposto che indicava le specifiche caratteristiche richieste; che, non essendo la ricorrente il cliente finale,non vi era ragione per non differire il termine di decorrenza per la denuncia dei vizi dal momento della consegna, anziché dal momento in cui tali vizi fossero stati denunciati dai clienti.

Si contesta la natura apparente dei vizi denunciati, poiché al momento della consegna i gommoni erano imballati, non avendo rilievo che sulle commissioni di ordine non fossero indicati i nominativi dei clienti, sostenendo infine che il tempestivo invio dell’ email contenente la denuncia dei difetti faceva presumere l’avvenuta consegna alla destinataria, il cui contenuto era idoneo ad impedire la decadenza, nonessendo imposte formule sacramentali .

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello è stata chiara nell'escludere in fatto che fosse intercorsa una concessione di vendita, non essendo decisivo il solo utilizzo di un modulo d’ordine contenente le caratteristiche richieste o la menzione del nominativo dei clienti.

Il giudice ha invece stabilito che le parti avevano perfezionato un semplice contratto di vendita, assoggettato alle regole generali in base alle quali era onere della società opponente, in qu a lità di compratrice , visionare le imbarcazioni e verificarne la conformità all'ordinativo, possibilità ritenuta praticabile in concreto posto che i vizi delle imbarcazioni erano palesi (consistendo nella mancanza di qualche accessorio in più o in meno rispetto a quelli richiesti e in mere di fformità di carattere estetico), d ecorrendo il termine di denuncia dalla loro consegnaalla ricorrente.

Ai fini del decorso del termine per la denuncia al venditore dei vizi della merce, prevista dall'art 1495 c.c., è essenziale che l'acquirente sia messo in condizione di verificare la merce stessa; l'inizio del decorso di detto termine va ritenuto- qualora l'acquirente non abbia esaminato anteriormente la cosa acquistata - da quando egli la riceve in consegna, ancorché per mezzo di rappresentante, implicando tale atto l'avvenuta conoscenza delle condizioni dei beni, potendosi in tale momento effettuare ogni verifica (Cass.2190/1981).

Il relativo accertamento attiene al merito, incensurabile in cassazionepoiché logicamente motivato.

Poste tali premesse, non era ammissibile alcun differimento del dies a quo di decorrenza del termine di denuncia al momento della rilevazione dei difetti da parte del cliente finale, poiché nelle vendite a catena tra produttore e rivenditore si instaura un rapporto del tutto autonomo da quello con l’acquirente finale e ciascuno di tali rapporti soggiace alla disciplina generale anche agli effetti dell a denuncia (Cass. 13782/2024).

La Corte ha, peraltro, escluso che la consegna non fosse stata ricevuta dalla ricorrente, ma direttamente dal cliente finale , poiché è in tale evenienza che il termine di otto giorni decorre dalla denunzia da quest’ultimo inoltrata al proprio venditore (Cass. 2371/1965; in tema di vendita su campione, nel senso che il termine decorre dalla consegna al terzo acquirente: Cass. 6063/1979).

Le deduzioni dell'opponente in ordine al fatto che rispetto ad almeno una delle imbarcazioni la denuncia era stata effettuata mediante email che doveva presumersi ricevuta, non supera i l contrario accertamento in ordine all'assenza di riferimenti, nel messaggio di posta elettronica, alla difformità dei beni e all’insufficienza contenutistica della denuncia, pur se ricevuta dalla destinataria; il ricorso tace del tutto sul contenuto della missiva, apparendo, sul punto, carente del requisito di necessaria specificità ai sensi dell’art.366 c.p.c..

Non è di ausilio per la ricorrente la disciplina della regresso di cui all'art. 151 9 quinqu i es c.c. , trasfu s o nell’art . 131 d.lgs. 206/2005, secondo cui il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva e, qualora abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Nel caso in esame la ricorrente ha semplicemente fatto valere i vizi e le difformità per sottrarsi all’obbligo di pagamento del prezzo (art. 1494, comma terzo, c.c.), senza che nulla risulti dedotto nei precedenti gradi (il ricorso non contiene indicazioni in proposito) circa l’applicabilità della disciplina delle vendite a catena dei beni di consumo con specifico riferimento al regresso con cui il rivenditore voglia recuperare da uno degli altri operatori della medesima catena commerciale, o eventualmente oppor gli in compensazione , quanto riconosciuto al cliente per i difetti di conformità del prodotto (su cui Cass. 8164/2021, che esclude che il regresso sia subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore), in modo da superare i limiti temporali previsti dal codice civileper la denuncia dei vizi.

Il tema, che implica nuovi accertamenti in fatto sia riguardo alla qualifica di consumatore dell’acquirente dei gommoni, sia in ordine al quantum liquidabile aquest’ultimo anche ai soli fini dell’eventuale compensazione con il prezzo preteso dalla resistente , non può costituire oggetto di deduzione diretta in cassazione.

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulla spese, non avendo l’intimata svolto difese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28884/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e Fevola e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Latina, Piazza della Libertà n. 21. -RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. –INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2133/2020, pubblicatain data 21.8.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha pro po s to oppos izione dinanzi al Tribunale di Latina avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore della [OSCURATO:PERSONA] per il pagamentodella vendita di quattro gommoni per l’importo Oggetto: vendita di € 85.013,26, deducendo anzitutto di non essere l’acquirente finale,ma una mera concessionaria per la vendita delle imbarcazioni, acquistate su ordinativo della clientela, inoltrato alla venditrice. Su eccezione della ricorrente il Tribunale ha dichiarato la tardività della denuncia dei vizi e ha respinto integralmente l’opposizione, con confermadell’ingiunzione di pagamento. L’appello della [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dalla Corte di Milano , secondo cui era onere dell'appellante denunciare tempestivamente la sussistenza dei vizi dei gommoni, la cui prova ricadeva sul compratore, tenuto a verificare immediatamente le condizioni dei beni e la rispondenza alle qualità promesse, trattandosi di vizi riconoscibili con l’ordinaria diligenza, tali da non compromettere l’utilizzabilità, riguardanti aspetti meramente estetici e la fornitura di accessori in più o in meno rispetto a quanto richiesto. L’opponente doveva considerarsi mero acquirente delle imbarcazioni a prescindere dallo scopo della rivendita a terzi dei beni, non vi era alcuna prova di un rapporto di concessione di vendita e, comunque, tra la resistente e i clienti non era intercorso alcun rapporto diretto, non potendo la [OSCURATO:PERSONA] pretendere alcun risarcimento del danno, neppure collegato al discredito commerciale, né ottenere la risoluzione. Per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto di ricorso in un motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. L 'unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell' art. 131 del codice del consumo e dell’art. 1495 del codice civile, sostenendo che nella pratica degli affari tra il produttore e il rivenditore dei beni intercorrono accordi contrattuali complessi che danno vita ad una concessione di vendita,in cui sono inserite l'esclusiva di zona , l'uso dei marchi del concedente,l'obbligo di pubblicità e promozione delle vendite ed il raggiungimento di determinati obiettivi commerciali. Trattasi di contratto di scambio cui è associato un mandato, in considerazione del rapporto di fiducia e di collaborazione che lega le parti contrattuali. Pertanto, alla luce delle previsioni dell’art.1519 quinquies c.c., ora trasfuso nell’art. 131 del codice del consumo, al venditore compete il diritto di regresso nei confronti del produttore, o di un precedente venditore della stessa catena distributiva, per eventuali difetti di conformità del prodotto imputabili alla condotta di coloro del cui operato il venditore abbia dovuto rispondere nei confronti del consumatore,ipotesi che doveva ritenersi sussistente anche nel caso in esame poiché le commissioni di costruzione dei natanti erano redatte su un modulo predisposto che indicava le specifiche caratteristiche richieste; che, non essendo la ricorrente il cliente finale,non vi era ragione per non differire il termine di decorrenza per la denuncia dei vizi dal momento della consegna, anziché dal momento in cui tali vizi fossero stati denunciati dai clienti. Si contesta la natura apparente dei vizi denunciati, poiché al momento della consegna i gommoni erano imballati, non avendo rilievo che sulle commissioni di ordine non fossero indicati i nominativi dei clienti, sostenendo infine che il tempestivo invio dell’ email contenente la denuncia dei difetti faceva presumere l’avvenuta consegna alla destinataria, il cui contenuto era idoneo ad impedire la decadenza, nonessendo imposte formule sacramentali . Il motivo è infondato. La Corte d'appello è stata chiara nell'escludere in fatto che fosse intercorsa una concessione di vendita, non essendo decisivo il solo utilizzo di un modulo d’ordine contenente le caratteristiche richieste o la menzione del nominativo dei clienti. Il giudice ha invece stabilito che le parti avevano perfezionato un semplice contratto di vendita, assoggettato alle regole generali in base alle quali era onere della società opponente, in qu a lità di compratrice , visionare le imbarcazioni e verificarne la conformità all'ordinativo, possibilità ritenuta praticabile in concreto posto che i vizi delle imbarcazioni erano palesi (consistendo nella mancanza di qualche accessorio in più o in meno rispetto a quelli richiesti e in mere di fformità di carattere estetico), d ecorrendo il termine di denuncia dalla loro consegnaalla ricorrente. Ai fini del decorso del termine per la denuncia al venditore dei vizi della merce, prevista dall'art 1495 c.c., è essenziale che l'acquirente sia messo in condizione di verificare la merce stessa; l'inizio del decorso di detto termine va ritenuto- qualora l'acquirente non abbia esaminato anteriormente la cosa acquistata - da quando egli la riceve in consegna, ancorché per mezzo di rappresentante, implicando tale atto l'avvenuta conoscenza delle condizioni dei beni, potendosi in tale momento effettuare ogni verifica (Cass.2190/1981). Il relativo accertamento attiene al merito, incensurabile in cassazionepoiché logicamente motivato. Poste tali premesse, non era ammissibile alcun differimento del dies a quo di decorrenza del termine di denuncia al momento della rilevazione dei difetti da parte del cliente finale, poiché nelle vendite a catena tra produttore e rivenditore si instaura un rapporto del tutto autonomo da quello con l’acquirente finale e ciascuno di tali rapporti soggiace alla disciplina generale anche agli effetti dell a denuncia (Cass. 13782/2024). La Corte ha, peraltro, escluso che la consegna non fosse stata ricevuta dalla ricorrente, ma direttamente dal cliente finale , poiché è in tale evenienza che il termine di otto giorni decorre dalla denunzia da quest’ultimo inoltrata al proprio venditore (Cass. 2371/1965; in tema di vendita su campione, nel senso che il termine decorre dalla consegna al terzo acquirente: Cass. 6063/1979). Le deduzioni dell'opponente in ordine al fatto che rispetto ad almeno una delle imbarcazioni la denuncia era stata effettuata mediante email che doveva presumersi ricevuta, non supera i l contrario accertamento in ordine all'assenza di riferimenti, nel messaggio di posta elettronica, alla difformità dei beni e all’insufficienza contenutistica della denuncia, pur se ricevuta dalla destinataria; il ricorso tace del tutto sul contenuto della missiva, apparendo, sul punto, carente del requisito di necessaria specificità ai sensi dell’art.366 c.p.c.. Non è di ausilio per la ricorrente la disciplina della regresso di cui all'art. 151 9 quinqu i es c.c. , trasfu s o nell’art . 131 d.lgs. 206/2005, secondo cui il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva e, qualora abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Nel caso in esame la ricorrente ha semplicemente fatto valere i vizi e le difformità per sottrarsi all’obbligo di pagamento del prezzo (art. 1494, comma terzo, c.c.), senza che nulla risulti dedotto nei precedenti gradi (il ricorso non contiene indicazioni in proposito) circa l’applicabilità della disciplina delle vendite a catena dei beni di consumo con specifico riferimento al regresso con cui il rivenditore voglia recuperare da uno degli altri operatori della medesima catena commerciale, o eventualmente oppor gli in compensazione , quanto riconosciuto al cliente per i difetti di conformità del prodotto (su cui Cass. 8164/2021, che esclude che il regresso sia subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore), in modo da superare i limiti temporali previsti dal codice civileper la denuncia dei vizi. Il tema, che implica nuovi accertamenti in fatto sia riguardo alla qualifica di consumatore dell’acquirente dei gommoni, sia in ordine al quantum liquidabile aquest’ultimo anche ai soli fini dell’eventuale compensazione con il prezzo preteso dalla resistente , non può costituire oggetto di deduzione diretta in cassazione. Il ricorso è quindi respinto. Nulla sulla spese, non avendo l’intimata svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d
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